Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2016, n. 15286
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Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana resa, in sede di ottemperanza, in materia di contenzioso elettorale è soggetto al termine di impugnazione ordinario ex art. 325 c.p.c., non potendo in tal caso trovare applicazione il dimezzamento dei termini processuali previsto dall'art. 87 c.p.a., perché dettato per il solo processo amministrativo di primo grado, né quello di cui agli artt. 130 e 131 c.p.a., riferendosi quest'ultimo non al giudizio di cassazione ma solo alle sequenze procedimentali di primo e secondo grado del giudizio amministrativo rilevanti ai fini del contenzioso elettorale non specificamente regolate dagli articoli suddetti.
Sul provvedimento
Testo completo
[15286/16 E T N E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giurisdizione sentenza - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CGARS di ottemperanza SEZIONI UNITE CIVILI in materia elettorale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1428/2015 Primo Presidente f.f. Dott. RENATO RORDORF Cron. 15286 Presidente Sezione Dott. G AO - Rep. Presidente Sezione Dott. VITTORIO NOBILE - Ud. 22/03/2016 Rel. Pres. Sezione Dott. GIOVANNI MAMMONE - PU Consigliere Dott. AIDE AMENDOLA Consigliere Dott. S PTI Dott. A GO - Consigliere Consigliere - Dott. C D C Consigliere - Dott. R F ha pronunciato la seguente оц SENTENZA sul ricorso 1428-2015 proposto da: ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, in persona del Presidente 2016 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 135 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA, VIAGENNUSO CORRADO, MARESCIALLO PILSUDSKY 118, presso 10 studio dell'avvocato F P, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, per delega a margine del controricorso;
REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
controricorrenti nonchè
contro
BRUNO MARZIANO, STEFANO ZITO, VINCENZO VINCIULLO, GIUSEPPE SORBELLO, GIUSEPPE GIANNI, CALOGERO PISCITELLO, ди GIAMBATTISTA COLTRARO, SALVATORE DI PIETRO, SALVATORE MIDOLO;
intimati avverso la sentenza n. 394/2014 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO, depositata il 08/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2016 dal Presidente Dott. GIOVANNI MAMMONE;
uditi gli avvocati Giacomo Aiello per l'Avvocatura Generale dello Stato e Girolamo RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per l'inammissibilità, comunque infondatezza del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con le sentenze 5.02.14 nn. 46 e 47 il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia (CGARS), in riforma di altrettante pronunzie del Tribunale amministrativo regionale ed in accoglimento di due distinti ricorsi, proposti rispettivamente da D P Salvatore, quale cittadino elettore, e da M Salvatore, quale candidato alle elezioni della Assemblea Regionale Siciliana tenutesi il 28.10.12, annullava parzialmente le operazioni elettorali e disponeva che le stesse venissero rinnovate in alcune sezioni del comuni di Rosolini e Pachino.
2. Essendo dette sentenze rimaste ineseguite, il M proponeva due ricorsi per l'ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti del codice del processo amministrativo. Con separati ricorsi l'Assemblea Regionale Siciliana e la Regione Sicilia, in persona dei rispettivi Presidenti e con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, proponevano ricorso ai sensi del c. 5 dello stesso art. 112 chiedendo chiarimenti circa le modalità di ottemperanza alle due pronunzie. Gli stessi soggetti istituzionali ed il M si costituivano, inoltre, nei giudizi reciprocamente attivati, ribadendo i primi la richiesta dei menzionati chiarimenti e proponendo il secondo eccezione di inammissibilità. I ricorsi venivano notificati anche agli altri candidati che avevano partecipato alla competizione elettorale, quali soggetti controinteressati.
3. Il Consiglio di Giustizia amministrativa, riuniti i ricorsi, con la sentenza 8.07.14 n. 394 dichiarava l'obbligo dell'Amministrazione regionale, in persona del suo Presidente, di dare esecuzione alle sentenze nn. 46 e 47/14 con le modalità indicate in motivazione, nominando per il caso di inosservanza il Prefetto di Siracusa commissario ad acta, perché provvedesse ai conseguenti adempimenti.
4. Contro quest'ultima sentenza proponeva ricorso per cassazione l'Assemblea Regionale Siciliana (ARS), chiedendone l'annullamento perché affetta da eccesso di potere giurisdizionale, ritenendo che il CGARS avesse дец 9. Assembl. reg. Sicilia c. G ed altri (r.g. 1428-15) travalicato i limiti esterni della propria giurisdizione. Il ricorso era notificato al D P ed a M, M, Z, V, S, G, G, P, C quali candidati alle elezioni. Si costituiva con controricorso G Riccardo, nella qualità di cittadino elettore.
5. Fissata la trattazione del ricorso dinanzi alle Sezioni unite, all'udienza del 22.09.15 il Collegio, preso atto che il Presidente della Regione Sicilia con proprio decreto in data 18.07.14 aveva nuovamente convocato i comizi elettorali per la ripetizione delle elezioni nelle sezioni 3, 7, 11 del Comune di Rosolini e nelle sezioni 2, 11, 13, 14, 15 e 23 del Comune di Pachino, e che le operazioni elettorali si erano ivi regolarmente svolte, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Presidente della Regione Sicilia. Ricevuta la notifica del ricorso dell'ARS e del controricorrente G, la Regione Siciliana, in persona del suo Presidente, si costituiva con controricorso aderendo alle richieste dell'Assemblea regionale. In occasione dell'odierna pubblica udienza G ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi delle decisione 6. Con unico motivo di ricorso, l'Assemblea regionale contesta P'impostazione del CGARS che la mera dichiarazione di nullità dei voti espressi nelle sezioni le cui operazioni erano state annullate non è idonea ad assicurare corretta esecuzione delle sentenze di merito e che invece è necessaria la reiterazione delle operazioni che furono annullate, secondo le modalità specificamente indicate dallo stesso giudice. Con tali modalità di esecuzione il giudice comprimerebbe la potestà legislativa