Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2016, n. 946
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Testo completo
A seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi effettuato a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter l'Agenzia delle Entrate disconosceva la deducibilità dei contributi previdenziali esposti da C.T. per l'anno di imposta 2000, trattandosi di contribuzione effettuata in forma volontaria;
conseguentemente procedeva alla iscrizione a ruolo della somma dovuta a titolo di Irpef e addizionali, oltre interessi e sanzioni.
Seguiva l'emissione della cartella di pagamento, impugnata dal contribuente davanti alla Commissione tributaria provinciale di Perugia che con sentenza n. 22 del 2006 accoglieva il ricorso. Contro la sentenza l'Agenzia delle Entrate di Perugia proponeva appello alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria che con sentenza del 14.4.2008 lo rigettava, sull'assunto che il contribuente, iscritto all'albo dei ragionieri, aveva ottenuto l'esonero dal versamento dei contributi obbligatori alla Cassa previdenza dei ragionieri, in sostituzione dei quali aveva versato alla Cassa Previdenza dei dirigenti d'azienda i contributi INPDAI, i quali pertanto assumevano la veste di contributi obbligatori e non meramente facoltativi.
Avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. e) nel testo in vigore sino al 31.12.2000, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3;2) violazione della L. 30 dicembre 2001, n. 414, art. 11 in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto la deducibilità dei contributi in forma integrale anzichè nella percentuale stabilita dalla norma citata.
C.T. deposita controricorso con il quale eccepisce l'intervenuta decadenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione, scadente di sabato e non prorogabile al primo giorno successivo non festivo;in subordine chiede il rigetto.