Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/12/2022, n. 36156

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/12/2022, n. 36156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36156
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3401-2022 proposto da: M( )N'InAl,TO elettivamente domiciliata in RMIA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 123, presso lo studio dell'avvocato B S che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

SOGII SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARLA, 259, presso lo studio dell'avvocato M \RCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCELLO G I USTI MAN I, .\N1DNl1i\ NEGRI;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 21174/2021 della CORTE SUPREMA DIC \SSAZIONI', di ROM A, depositata il 23/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. D1, C. Rilevato) che: Con sentenza n. 21174 del 23 luglio 2021, questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di E M avverso la sentenza n. 1808/2018 con la quale la Corte d'Appello di Roma, aveva rigettato l'appello proposto avverso la sentenza della stessa sede di rigetto delle domande proposte nei confronti di SOGEI s.p.a. e di 11_,MAVIA" A CONTACI s.p.a., volte ad ottenere: l'accertamento della violazione del divieto) previsto) dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1;
la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di SOGE1 s.p.a., ancora in atto;
la condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato;
lii {,Iiir,uiAlc ekCILO la dì3_Imm lAilj:M1U I1 tizi rilevando che non si era verificata alcuna commistione con i dipendenti SOGII, che operavano in locali separati, perchè l'organizzazione del servizi() era stata interamente curata dalla società appaltatrice, la quale aveva assunto il rischio di impresa;
il ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, è stato rigettato da questa Corte sul rilievo che con il motivo, pur deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c. , nonché dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 115 c,p,c. e dell'art. 1655 c.c. e degli artt. 20 e 29 d.lgs. n. 276 del 2003, la ricorrente aveva censurato la valutazione di merito espressa dal giudice d'appello circa gli elementi di fatto che portavano ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Sogei;
è stato anche evidenziato che, a seguito della riformulazione dell'art.360 c.p.c., n. 5, il sindacato di legittimità sulla motivazione della Ric. 2022 n. 03401 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- sentenza impugnata è consentito nei ristretti limiti indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014 e, pertanto, in assenza di precise indicazioni della parte ricorrente circa la configurabilità di un'anomalia motivazionale tale da integrare una delle ipotesi indicate nella pronuncia citata, la censura proposta doveva essere ritenuta inammissibile;
ulteriore profilo di inammissibilità del primo motivo è stato ravvisato nel difetto di specificità, perché i ricorrenti non avevano indicato in che modo ed in quale atto del giudizio di merito erano state poste le questioni sviluppate nella censura;
con ricorso notificato in data 24 gennaio 2022, Elisabetta Montali() ha domandato la revocazione dell'ordinanza sulla base di plurime ragioni, alle quali ha resistito con controricorso SOGEI s.p.a. - Società Generale d'In formatica;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto) di fissazione della presente adunanza;
le prospettazioni difensive sono state ulteriormente illustrate dalle parti con memoria ex art. 380 bis c.p.c.. CONSID1R:\TO che: I,a ricorrente denuncia, mediante la successiva rappresentazione dei contenuti della sentenza di cui si chiede la revocazione ( seguita da critiche e denunce di vizi processuali e sostanziali), un errore di percezione sulla lamentata violazione e falsa applicazione di legge perchè con il ricorso per cassazione era stato addebitato al giudice d'appello di non avere indicato le ragioni del proprio convincimento e di avere fondato la decisione su fatti che non erano stati accertati nel processo;
sostiene la ricorrente che erano state, cioè, denunciate l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione, sicché l'affermazione di questa Ric. 2022 n. 03401 sez. ML - ud. 13-07-2022 -3- Corte, secondo cui il ricorso sarebbe stato volto a censurare l'accertamento di fatto, sarebbe frutto di errore percettivo;
la ricorrente argomenta, poi, sull'errore di percezione che sarebbe stato commesso in relazione alle censure mosse alla motivazione della sentenza ed insiste nel sostenere che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su affertnazioni apodittiche, non ancorate a specifiche fonti di prova;
riporta, in sintesi, il contenuto del ricorso per cassazione e afferma che la motivazione dell'ordinanza di questa Corte, impugnata per revocazione, "si appalesa non congrua al ricorso";
il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni, come già rilevato in fattispecie analoghe ( vd. Cass. 17206 del 2021);. l'errore rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4 consiste nella erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito) processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito;
muovendo da detta premessa questa Corte ha evidenziato che: l'errore non può riguardare l'attività interpretativa e valutativa;
deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa (Cass.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi