Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/08/2022, n. 25624

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/08/2022, n. 25624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25624
Data del deposito : 31 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13933/2016 R.G. proposto da: LINGUANTI GRGIA, elettivamente domiciliata in Roma via Oslavia 30, presso lo studio dell'avv. VINCENZO GRDANO rappresentato e difeso dall'avvocato G C -ricorrente-

contro

C S, in persona del Sindaco pro tempore;
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante -intimati- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 4897/2015 depositata il 24/11/201;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere R R;
udito il Procuratore Generale che conclude per l'accoglimento del quinto motivo del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n.29820100023575335 per un'iscrizione a ruolo di €1141,72, relativa all' ICI dell'anno 2006 eccependo, tra l'altro, il difetto di notifica e di sottoscrizione del ruolo. 1/44A' Il ricorso è stato accolto in primo grado. Riscossione Sicilia ha proposto appello, che la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha accolto, ritenendo regolarmente notificata la cartella in base a quanto risulta dal documento prodotto dall' agente di riscossione e cioè l'originale della relata di notifica;
ritenendo altresì infondata l'eccezione relativa al difetto di sottoscrizione del ruolo poiché la ricorrente non ha offerto prova al riguardo;
ha condannato la contribuente alle spese del doppio grado di giudizio in favore di riscossione Sicilia e del primo grado in favore del Comune di Siracusa, rimasto contumace in appello. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a cinque motivi. Non si sono costituiti il Comune di Siracusa e l'agente di riscossione. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo e il rigetto dei restanti. La causa è stata trattata all'udienza del 14 giugno 2022.

RAGNI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 148 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto valida la notifica della cartella, nonostante la copia della relata di notifica consegnata alla ricorrente risultasse completamente in bianco e mancante di tutti i requisiti prescritti dalla normativa indicata in epigrafe. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 2697 c.c. e 18 cornma 2 del D.P.R. 445/2000, non avendo l'agente della riscossione provato di aver eseguito una regolare notifica della cartella di pagamento impugnata dalla contribuente, posto che la fotocopia della relata di notifica della cartella prodotta dall'agente della riscossione non corrispondeva a quella prodotta in giudizio dalla ricorrente, poiché la prima era compilata in ogni sua parte e la seconda completamente in bianco.3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati. In primo luogo si osserva che la contribuente con il motivo di appello relativo al difetto di notifica della cartella, per come riportato nella sentenza il secondo grado, lamentava che la notifica fosse avvenuta "in assenza di identificazione e sottoscrizione del messo notificatore" e non già perché la copia della notifica consegnata fosse completamente in bianco. La ricorrente omette di trascrivere il in ricorso il motivo di appello sicché la censura appare contenere argomenti nuovi e non sottoposti al giudice d'appello. Inoltre la ricorrente non specifica di avere tempestivamente e specificamente disconosciuto la conformità dell'originale della relata notifica alla copia a lei consegnata;
infine, omette non solo di trascrivere ma anche di localizzare i documenti relativi alla notifica della cartella, al fine di consentire alla Corte di comprendere la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del Giudice di merito, per poterne poi valutare la fondatezza. La giurisprudenza di questa Corte pur precisando che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -corollario del requisito di specificità dei motivi imposto dall'ari: 366 c.p.c.- non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, ha tuttavia ribadito che sussiste un onere di chiarezza e specificità dei motivi che pur se non si traduce in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, richiede quanto meno che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U n. 8950 del 18/03/2022;
Cass. n. 12481 del 19/04/2022;
Cass. n. 31038/18). In ogni caso deve anche osservarsi che con riferimento ai vizi di notifica della cartella impugnata ogni eventuale nullità resterebbe sanata dal raggiungimento dello scopo, posto che la contribuente l'ha tempestivamente impugnata. La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta infatti all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. n. 27561 del 30/10/2018 Cass.n. 6417 del 05/03/2019). 4.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.P.R. n. 43/88 e dell'art. 12 comma 4 D.P.R. n.602/73, nonché dell'art.2697 c.c., poiché il giudice d'appello ha ritenuto - in tesi erroneamente- che spettasse alla contribuente provare la fondatezza delle censure mosse avverso i vizi del procedimento e segnatamente la dedotta mancata sottoscrizione del ruolo, da cui promana la cartella impugnata, invertendo così l'onere della prova in violazione dell'art. 2697 cc. Il motivo è infondato. Il ruolo non deve necessariamente essere sottoscritto e vige la generale presunzione di legittimità e riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, salvo prova contraria che deve essere data dal contribuente anche tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio dr tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità. Questa Corte ha infatti affermato il principio cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale "in tema di requisiti formali del ruolo di imposta, l'art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua ommessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici concreti a sostegno le sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990" (Cfr. Cass. 18 maggio 2018, n. 12243, Cass. n. 19405 del 08/07/2021;
Cass. n 27561/2018 Cass. n 12420/2022, Cass. n 9988/2022). 5.-Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente lamenta la non corretta applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del DM 55/14, letto in combinato disposto con l'art. 12 comma 2 D.Igs. 546/92, per avere la CTR liquidato le spese senza tenere conto del valore della domanda e cioè dell'importo del tributo al netto degk interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, che nel caso di specie era pari a € 393,00. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, c. 4, dispone che «Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.» Dalla sentenza non emerge quale fosse l'importo della imposta e dei relativi accessori né la ricorrente ha fornito i necessari riferimenti da cui ricostruire il dato, mancando sia la trascrizione o la sintesi nella parte in cui interessa, della cartella impugnata. 6.- Con il quinto motivo del ricorso, la ricorrente ha censurato il capo della sentenza in cui, in violazione degli articoli 91, 112, 329 5 di 6 c.p.c., la CTR l'ha condannata alla rifusione delle spese del primo grado del giudizio in favore del Comune di Siracusa che non aveva impugnato la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa e che era rimasto contumace in appello. Il motivo è fondato. Come correttamente osserva il P.G., in difetto di impugnazione da parte del Comune di Siracusa, la sentenza di primo grado con il relativo regolamento delle spese è passata in giudicato nei suoi confronti, sicché le spese andavano nuovamente regolate solo nei confronti dell'agente di riscossione. Ne consegue, in accoglimento del quinto motivo del ricorso, rigettati gli altri, la cassazione della sentenza impugnata esclusivamente sul capo che liquida le spese in favore del Comune di Siracusa, senza necessità di rinvio ovvero di ulteriori statuizioni. In ragione della soccombenza della parte ricorrente sulle questioni principali, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate.
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