Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2022, n. 39487
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PARTI CIVILI nel procedimento a carico di: ANICULAESEI IONUT BCGDAN nato i' 10/01/1(...`83 «noltre: UC A SOC. CONSORTnE A R.L. avverso la sentenza del 08/03/2021 della C.3RTE APPELLO di ROMA, visti gli atti, il provvedimento mpugna'7o e il i icorso;udita la relazione svelta dal Consigliere D C;sulle conclusioni del P.:bblico Ministero RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Roma 1'8 marzo 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dal Pubblico Ministero e dalle parti civili, con la quale il Tribunale di Roma il 17 ottobre 2018, all'esito del dibattimento, ha assolto per insussistenza del fatto A I B dall'accusa di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatto commesso il 26 luglio 2014. 2.In estrema sintesi i fatti, come ricostruiti concordemente dai Giudici di merito. 2.1. Il 26 luglio 2014, poco dopo le 02.00 del mattino, si è verificato un incidente stradale mortale sul grande raccordo anulare di Roma, in un tratto con tre corsie di marcia per ogni senso, oltre alla corsia di emergenza, poco prima di uno svincolo, incidente che ha coinvolto un autocarro straniero con rimorchio, condotto dall'imputato, e una Mercedes Smart alla cui guida era L R. In particolare, posto che i due veicoli viaggiavano nella stessa direzione di marcia, occupando il mezzo pesante una corsia più a destra di quella impegnata dall'utilitaria, si è verificato un modesto impatto tra la parte anteriore sinistra del primo e la parte posteriore destra della seconda, che, sbalzata in avanti, è andata ad urtare il guard-rail al centro della carreggiata, ribaltandosi, per poi rimbalzare verso il centro de11a strada: il conducente, non assicurato con la cintura di sicurezza, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è deceduto quasi subito per le gravissime lesioni riportate. 2.2. Tribunale, prima, e Corte di appello, poi, hanno ritenuto che la vittima, che, alla guida della Smart, guidava quasi affiancato all'autocarro, abbia repentinamente sterzato verso destra poiché giunto in prossimità dell'uscita (distante circa duecento metri) che lo avrebbe condotto verso casa e che il conducente del mezzo pesante, senza nemmeno avere il tempo di frenare, abbia urtato in maniera "eccentrica", cioè con a parte anteriore sinistra del muso la parte anteriore destra della Smart, in corrispondenza del fanalino, inevitabilmente sospingendo in avanti la piccola auto, con le tragiche conseguenze che si sono dette. I Giudici di merito, che si sono basati sulla istruttoria testimoniale, consulenziale e documentale (valorizzando in maniera particolare l'apporto conoscitivo offerto dalla Polizia stradale, organo tecnico specializzato immediatamente intervenuto sul luogo, e ritenendo non attendibile, sotto vari profili, la ricostruzione del consulente del P.M.), hanno escluso profili di colpa in capo all'imputato, non essendo emersa, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della violazione da parte dello stesso dei limiti di velocità o di altra norma cautelare ed hanno ritenuto l'evento inevitabile. 3.Ricorrono agli effetti civili per la cassazione della sentenza le parti civili Alessandro Ramazzotti, Giuseppina Mondello e Mattia Ramazzotti, congiunti della vittima, tramite Difensore, affidandosi a due motivi con i quali lamentano vizio di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo motivo). 3.1. Con il primo motivo denunciano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al tema del limite di velocità vigente nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro. L'apparato argonnentativo con il quale si assume l'inesistenza della cartellonistica indicante il limite massimo di 70 chilometri orari ovvero l'irrilevanza ai fini probatori della foto della segnaletica allegata all'atto di appello delle parti civili sarebbe illogico e frutto di travisamento, essendo smentito poiché «emerge dalla semplice visione della fotogi-afia, nella quale è chiaramente visibile [il tratto di strada ove è avvenuto l'incidente...:] nessun dubbio può esservi sul fatto che si tratti del tratto stradale ove avvenne il sinistro stradale di cui è processo» (così alla p. 4 del ricorso). La decisione sarebbe «affetta da un grave vizio della motivazione nella misura in cui afferma che il cartello, posto a riferimento della corsia di decelerazione, riguarderebbe soltanto i conducenti impegnati ad immettersi nello svincolo autostradale. Dalla visione della fotografia emerge ictu oculi la presenza di un altro care/lo, analogo a quello citato, pcsto al di sopra dello spartitraffico, a ridosso della corsia sinistra, del quale il Giudice di seconde cure non so è affatto avveduto» (così alla p. 4 del ricorso): donde un ulteriore travisamento probatorio, poiché, ad avviso dei ricorrenti, ove i Giudici .se ne fossero avveduti, avrebbero dovuto ritenere che il limite di 70 km orari era in vigore per tutti i mezzi viaggianti su .quel tratto in qualunque corsia di scorrimento. Del resto, anche l'imputato ha rammentato la presenza di un cartello stradale, pur errando nel riferire il limite massimo che lo stesso imponeva. Né ha pregio la sottolineatura, da parte della Corte di appello, della specifica competenza professionale degli appartenenti alla Polizia Stradale, che hanno detto che il limite in vigore in quel tratto era 130 km orari poiché tale affermazione è smentita, appunto, dalla foto raffigurante il cartello in questione.
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