Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2018, n. 2436

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In tema di condominio, l'art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato; pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4 c.c. l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2018, n. 2436
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2436
Data del deposito : 31 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

02436-18 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO APPALTO PRIVATO LA COTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 21012/2013 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron.2436 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I.Rep. VINCENZO MAZZACANE Presidente Ud. 05/12/2017 Rel. Consigliere LOENZO OILIA PU Consigliere VINCENZO CORENTI - Consigliere GUIDO FEDERICO Consigliere - ALDO CARRATO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21012-2013 proposto da: GAMBINI PAOLO, CASALINO GIUSEPPE, VENTURINO ANGELINA, GUZZETTI LAURA, PECCHIO MATTEO, MASOCCO VALERIO, GHEZZI ROBERTO, COLOMBO GIACOMO, SCATASTA ALCEO, CRITELLI GIOVANNA, COLANGELO GIANLUCA, VILLA LAURA, RAISSONI PADOVAN MARIA GIOVANNA, CIPOLLA DANIELA, LOENO, BIFFI LUIGI, PUDDU MARIO, RICCO MICHELE, elettivamente 2017 domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio 3148 dell'avvocato R C, che li rappresenta e difende;
ricorrenti

contro

EDIL BA EDILIZIA DI BALZAROTTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell'avvocato E F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L B;
controricorrente avversO la sentenza n. 2178/2012 della COTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere LOENZO OILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per l'inammissibilità, rimessione alle S.U. assorbiti il 2- 3 motivo del ricorso;
udito l'Avvocato CASTELLANI Riccardo, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato SPERATI Raffaele, con delega depositata in udienza dell'Avvocato BACHMANN Luisa, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati. RITENUTO IN FATTO La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 19.6.2012 ha dichiarato la nullità dell'appello proposto dai condomini e rigettato quello proposto dal Condominio S. Francesco A & B di Vittuone contro la sentenza del Tribunale di Milano sez. dist. Rho (110/2008) che aveva, a sua volta, respinto la domanda di risarcimento danni per equivalente proposta con atto 20.6.2005 dall'uno e dagli altri

contro

Edil.Ba. Edilizia di B srl per difetti costruttivi del fabbricato riguardanti la proprietà comune e individuale. Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale ha rilevato, per quanto ancora interessa in questa sede: -che nel caso di specie, che l'appello dei condomini era nullo per mancata indicazione delle generalità;
- che la scoperta dei vizi doveva farsi risalire ad una data antecedente o prossima al luglio 2001 perché il 17.7.2001 si svolse una assemblea straordinaria in cui si deliberò di promuovere azione legale contro l'impresa costruttrice per i vizi riscontrati e che pertanto alla data della denunzia, coincidente con quella di notifica del ricorso per ATP (8.4.2004) i termini di cui all'art. 1669 cc erano abbondantemente spirati;
che l'impugnazione del Condominio doveva invece ritenersi infondata per difetto di legittimazione dell'amministratore ad agire a tutela dell'interesse personale dei singoli condomini che non siano parti del giudizio;
-- che era infondata anche l'impugnazione in relazione ai danni alle parti comuni per intervenuta decadenza.. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia il Condominio (in persona dell'amministratore) sia i singoli condomini (in epigrafe indicati) con tre motivi. Resiste con controricorso illustrato da memoria la Edil.Ba. Edilizia di B srl. 3 Con ordinanza interlocutoria depositata il 24.7.2017 il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza per la natura nomofilattica delle questioni poste. Le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Preliminarmente, condividendosi la richiesta del Procuratore Generale, va dichiarata l'inammissibilità del

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