Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2022, n. 36251
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CREVAL S.P.A. (CREDITO VALTELLINESE S.P.A. GIA' CREDITO VALTELLINESE S.C.) avverso l'ordinanza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere G R A M;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. G R, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 ottobre 2021 la Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione e all'esito di giudizio di rinvio, ha dichiarato inammissibile la domanda di tutela del credito introdotta da Credito Valtellinese s.p.a. (incorporante Credito Artigiano s.p.a.). Il credito, garantito da ipoteca, risulta vantato nei confronti della Metro Quadro srl e deriva da contratto del 19 luglio 2007. Il bene costituito in garanzia è stato successivamente sequestrato e confiscato nel procedimento penale trattato nei confronti di G P.
2. Con l'introduttivo "ricorso per incidente di esecuzione per il riconoscimento della buona fede", datato 23 marzo 2018, la società Credito Valtellinese, richiamato l'art. 52 del decreto legislativo n. 159/11 e, per "i rimedi invocabili dai terzi titolari di un diritto reale di garanzia", la legge di stabilità per il 2013 n. 228/12, ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo, previo accertamento che i rapporti bancari con la Metro Quadro s.r.l. erano stati intrattenuti secondo i principi di buona fede e che, pertanto, era creditrice in via privilegiata ipotecaria.
2.1. Con ordinanza del 10 dicembre 2018 la Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto "nel merito" la domanda. Con sentenza n. 37381/19, la Prima Sezione di questa Corte, facendo riferimento all'art. 52 del decreto legislativo n. 159 del 2011, "disposizione applicabile anche alle ipotesi di confisca emesse in sede penale ai sensi dell'art. 12 sexies I. n. 356/92", ha annullato l'ordinanza del 10 dicembre 2018, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello, al fine "di una complessiva rivalutazione della domanda" quanto alla prova della strumentalità del credito all'attività illecita (e solo dopo, eventualmente, alla dimostrazione da parte del terzo della propria buona fede).
2.2. All'esito del giudizio di rinvio, con ordinanza del 6 dicembre 2019, la Corte di appello, accogliendo la domanda, affermava "come la confisca .. non dovesse pregiudicare i diritti del credito vantati dall'istante Credito Valtellinese ... ai sensi dell'art. 52 lett. b) d. Igs n. 159/11, considerando la non strumentalità". In particolare, La Corte territoriale argomentava che «-seguendo la "storia" del mutuo, che CREDITO VALTELLINESE s.p.a. offre nella memoria difensiva integrativa, non smentita da dato alcuno introdotto dall'accusa, si evince che il medesimo finanziamento, concesso per la realizzazione di un vasto complesso immobiliare, fu erogato a stati di avanzamento lavori, e le singole erogazioni avvennero tra il 2007 (prima erogazione al rogito) ed il 2010 (ultima erogazione a ultimazione lavori): dunque il denaro oggetto di mutuo fu interamente erogato ed impiegato dalla Metro Quadro, nell'attività edilizia, anteriormente all'instaurarsi della contestata contiguità con l'organizzazione mafiosa (proprio tale anteriorità osta all'individuazione di un legame tra l'impiego del denaro nell'attività edilizia e la ripulitura di capitali di provenienza illecita);
-ne consegue, riprendendo le parole del S.C., che la carenza di strumentalità del credito al momento del suo sorgere -"non potendo farsi retroagire temporalmente (sulla base di accadimenti posteriori) la negativa qualificazione di un rapporto finanziario che va inquadrato nel momento in cui si perviene alla conclusione del contratto di
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. G R, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 ottobre 2021 la Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione e all'esito di giudizio di rinvio, ha dichiarato inammissibile la domanda di tutela del credito introdotta da Credito Valtellinese s.p.a. (incorporante Credito Artigiano s.p.a.). Il credito, garantito da ipoteca, risulta vantato nei confronti della Metro Quadro srl e deriva da contratto del 19 luglio 2007. Il bene costituito in garanzia è stato successivamente sequestrato e confiscato nel procedimento penale trattato nei confronti di G P.
2. Con l'introduttivo "ricorso per incidente di esecuzione per il riconoscimento della buona fede", datato 23 marzo 2018, la società Credito Valtellinese, richiamato l'art. 52 del decreto legislativo n. 159/11 e, per "i rimedi invocabili dai terzi titolari di un diritto reale di garanzia", la legge di stabilità per il 2013 n. 228/12, ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo, previo accertamento che i rapporti bancari con la Metro Quadro s.r.l. erano stati intrattenuti secondo i principi di buona fede e che, pertanto, era creditrice in via privilegiata ipotecaria.
2.1. Con ordinanza del 10 dicembre 2018 la Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto "nel merito" la domanda. Con sentenza n. 37381/19, la Prima Sezione di questa Corte, facendo riferimento all'art. 52 del decreto legislativo n. 159 del 2011, "disposizione applicabile anche alle ipotesi di confisca emesse in sede penale ai sensi dell'art. 12 sexies I. n. 356/92", ha annullato l'ordinanza del 10 dicembre 2018, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello, al fine "di una complessiva rivalutazione della domanda" quanto alla prova della strumentalità del credito all'attività illecita (e solo dopo, eventualmente, alla dimostrazione da parte del terzo della propria buona fede).
2.2. All'esito del giudizio di rinvio, con ordinanza del 6 dicembre 2019, la Corte di appello, accogliendo la domanda, affermava "come la confisca .. non dovesse pregiudicare i diritti del credito vantati dall'istante Credito Valtellinese ... ai sensi dell'art. 52 lett. b) d. Igs n. 159/11, considerando la non strumentalità". In particolare, La Corte territoriale argomentava che «-seguendo la "storia" del mutuo, che CREDITO VALTELLINESE s.p.a. offre nella memoria difensiva integrativa, non smentita da dato alcuno introdotto dall'accusa, si evince che il medesimo finanziamento, concesso per la realizzazione di un vasto complesso immobiliare, fu erogato a stati di avanzamento lavori, e le singole erogazioni avvennero tra il 2007 (prima erogazione al rogito) ed il 2010 (ultima erogazione a ultimazione lavori): dunque il denaro oggetto di mutuo fu interamente erogato ed impiegato dalla Metro Quadro, nell'attività edilizia, anteriormente all'instaurarsi della contestata contiguità con l'organizzazione mafiosa (proprio tale anteriorità osta all'individuazione di un legame tra l'impiego del denaro nell'attività edilizia e la ripulitura di capitali di provenienza illecita);
-ne consegue, riprendendo le parole del S.C., che la carenza di strumentalità del credito al momento del suo sorgere -"non potendo farsi retroagire temporalmente (sulla base di accadimenti posteriori) la negativa qualificazione di un rapporto finanziario che va inquadrato nel momento in cui si perviene alla conclusione del contratto di
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