Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/1991, n. 6973

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E' ammissibile l'accertamento induttivo che si basa sull'ammissione del fornitore di aver fornito fatture per operazioni inesistenti, quando le circostanze siano avallate da situazioni concrete ed incontestabili.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/1991, n. 6973
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6973
Data del deposito : 20 giugno 1991
Fonte ufficiale :

Testo completo

Diritto Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta una
omessa motivazione della sentenza impugnata e una violazione dell'art.
39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e degli artt. 2730, 2735, 2727 e
2790 del Codice Civile.
In sostanza, il ricorrente sottolinea sotto diversi profili
l'inattendibilita' delle dichiarazioni rese dal signor. O.T. che aveva
dichiarato di aver fornito a B.M. fatture non corrispondenti ad effettive
operazioni. Ma queste considerazioni si risolvono, con tutta evidenza, in
una protesta in fatto rivolta contro un'argomentazione priva di vizi logici;
in sostanza, la Corte d'Appello, posta di fronte ad un motivo di
impugnazione quanto mai generico e che quindi non richiedeva una specifica
confutazione, ha ritenuto la legittimita' dell'accertamento induttivo posto
in essere dall'ufficio attraverso un insieme di considerazioni fra cui
rientrano le dichiarazioni del T.;
ed ha affermato l'attendibilita' del T.
osservando che costui non avrebbe avuto alcun motivo di mentire quando ha
affermato di aver emesso false fatture, cioe' si e' autoaccusato di un fatto
che poteva essere foriero di conseguenze negative. Inoltre, la Corte di
Venezia ha ricordato che le affermazioni del T. sono convalidate dal fatto
che non e' emersa alcuna possibile fonte da cui egli potesse rifornirsi dei
beni poi ipoteticamente ceduti a B.M. Ed a queste proposizioni il ricorrente
non contrappone alcuna considerazione in grado di inficiarne la logicita'.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 39 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e violazione degli artt. 40 e 25 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636;
cioe' deduce che erroneamente la Corte d'Appello
avrebbe ritenuto la genericita' del corrispondente motivo contenuto
nell'atto di citazione avanti alla Corte stessa e con cui si asseriva che
l'ufficio aveva fatto ricorso all'accertamento induttivo nonostante non
fossero state accertate effettive, gravi e ripetute falle nella
contabilita'.
Questo motivo e' pero' infondato in base alle considerazioni gia' svolte: in
quanto la Corte di Venezia, pur avendo sottolineato la genericita' del
motivo di impugnazione, ha poi proceduto ad una autonoma esauriente
motivazione del proprio dispositivo.
Con il terzo e quarto motivo il ricorrente contesta i criteri attraverso cui
e' stato determinato induttivamente il suo reddito.
Anche su questo punto la motivazione della Corte appare pero' esauriente in
quanto richiama i bassi costi d'acquisto, propri del settore, e l'eseguita'
delle spese a carico dell'azienda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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