Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/07/2003, n. 10839

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Il termine, per complessivi quindici anni, per la revisione della rendita per inabilità professionale, previsto dall'art. 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non preclude la revisione ad opera dell'INAIL per miglioramenti delle condizioni dell'assicurato oltre il quindicennio dalla costituzione della rendita, sempre che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto quindicennio. È preclusa la possibilità per l'INAIL di disporre la revisione per miglioramento (e si verifica quindi il consolidamento del trattamento in atto) ove l'Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita, non comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/07/2003, n. 10839
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10839
Data del deposito : 10 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Presidente di sezione -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. R E - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. M C F - rel. Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE

144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
P G;



- intimato -


avverso la sentenza n. 103/98 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 14/09/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. F M C;

udito l'Avvocato R R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Venezia Giuliano Perini conveniva in giudizio l'INAIL esponendo che l'Istituto assicuratore gli aveva riconosciuto in data 24 giugno 1978 una rendita per malattia professionale e successivamente gli aveva comunicato la cessazione della erogazione del trattamento;
sia la visita medica (eseguita il 5 luglio 1994) che la revisione erano state effettuate oltre il quindicesimo anno dalla costituzione della rendita, in contrasto con il disposto dell'art. 137 del T.U. n. 1124/1965.
Chiedeva quindi il ripristino della rendita già concessa. Il Pretore adito accoglieva la domanda e il Tribunale di Venezia con la sentenza oggi denunciata confermava tale decisione, affermando che l'esercizio del potere di revisione da parte dell'INAIL era precluso per decorso del termine, in quanto la visita medica di revisione doveva essere espletata entro il quindicennio dalla costituzione della rendita. Non poteva farsi riferimento all'esercizio del potere di rettifica, in mancanza di un'espressa domanda di accertamento, dal momento che il provvedimento di cessazione della rendita era stato assunto in forza dell'art. 137 T.U..
Avverso tale sentenza l'INAIL propone ricorso per Cassazione con unico motivo. L'intimato non si è costituito.
La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per la composizione del contrasto di giurisprudenza registratosi in ordine al termine entro il quale l'Istituto assicuratore è legittimato a procedere a revisione dei postumi permanenti derivanti da malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con l'unico motivo di ricorso si denunciano, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 137 del T.U. n. 1124 del 30 giugno 1965, dell'art. 55 co. 5 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e degli artt. 112, 113, 424 e 445 cod. proc. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione.
Si afferma che l'INAIL può disporre l'ultima revisione dopo scaduto il decennio (nel caso di infortunio) o quindicennio (nel caso di malattia professionale) dalla data di costituzione della rendita, nel rispetto di termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del T.U. n. 1124/1965 (ampliato di 210 giorni previsti per la procedura amministrativa revisionale).
Il giudice dell'appello non si è attenuto a tali principi, che impongono di riferire il giudizio medico legale al termine finale del consolidamento dei postumi.
Il Tribunale ha poi erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 83 del T.U., dimenticando che oggetto del giudizio non è il legittimo esercizio di un potere amministrativo, ma l'esistenza di una obbligazione ex lege, il diniego di continuare ad erogare una prestazione nella misura in precedenza riconosciuta, quale ne sia la causa, è configurabile come rifiuto di adempimento, della cui legittimità si deve giudicare in relazione all'esistenza o meno del diritto;
pertanto, quando l'INAIL abbia soppresso la rendita a seguito di una diversa valutazione dei dati clinici, il giudice di merito ha il dovere di accertare la fondatezza o meno della pretesa avanzata in giudizio, indipendentemente da ogni indagine sulla correttezza del procedimento amministrativo seguito. Il giudice del merito avrebbe dovuto quindi, anche in applicazione della legge n. 88 del 1989, accertare, indipendentemente dalle determinazioni adottate nel tempo dall'INAIL nella fase amministrativa, la permanenza delle reali condizioni fisiche dell'assicurato e la conseguente inabilità residuata.

2. Il ricorso merita accoglimento per le seguenti considerazioni. La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata (v. per tutte Cass. 25 marzo 1986 n. 2127, 10 ottobre 1992 n. 11051, 5 agosto 1994 n. 7274;
1 luglio 1999 n. 6746, 28 settembre 2000 n. 12900
, Cass. 18 novembre 14941, 11 maggio 2002 n. 6788, 20 gennaio 2003 n. 776, 24 gennaio 2003 n. 1098) nel senso che il termine di dieci anni dalla data dell'infortunio, o di quindici in materia di malattia professionale - entro il quale, ai sensi dell'art. 83 comma 8, e dell'art. 137 ultimo comma del TU del 1965, può procedersi a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'Istituto, alla revisione della rendita - non è di prescrizione ne' di decadenza, non incidendo sull'esercizio, ma sull'esistenza stessa del diritto, in quanto delimita l'ambito temporale di rilevanza delle successive diminuzioni o aumenti dell'attitudine al lavoro, poiché la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche. Ne discende che alla revisione, cioè all'accertamento del miglioramento (o del peggioramento) può ben procedersi oltre il termine di dieci o quindici anni, purché le modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della prestazioni siano avvenute entro tale limite temporale, oltre il quale si realizza il completamento della fattispecie sostanziale del definitivo consolidamento dei postumi;
nulla esclude, quindi, che l'attivazione del procedimento di revisione e l'accertamento medico legale avvengano successivamente a tale momento, pur riguardando modificazioni verificatesi precedentemente.
La sentenza impugnata non risulta conforme a tale principio, perché il Tribunale ha ritenuto "precluso per decorso del termine" il potere di revisione della rendita per malattia professionale, affermando erroneamente che l'Istituto assicuratore era tenuto a procedere all'esame medico legale sulla persona dell'assicurato entro il termine dei quindici anni dalla costituzione della rendita, in relazione al disposto dell'art. 137 penultimo comma T.U. n. 1124/1965.

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