Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2023, n. 01832
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAGORDO GIUSEPPE nato a MONOPOLI il 11/05/1968 avverso la sentenza del 04/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M G, ha concluso chiedendo, con requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché in fatto non sussiste;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 4 novembre 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha giudicato, con rito abbreviato, G B - imputato del reato di cui all'art. 650 cod. pen., per non avere ottemperato al provvedimento n. 1800063470 legalmente emesso dal Prefetto di Bari e notificatogli il 19 febbraio 2019, con cui veniva disposta la consegna della patente di guida di B, sospesa per la durata di mesi dodici a seguito di sinistro stradale, fatto commesso in Monopoli, il 25 febbraio 2019 - e lo ha ritenuto responsabile del reato ascrittogli condannandolo, applicata la diminuente per il rito, alla pena di mesi due di arresto, sostituita con la pena pecuniaria di euro 15.000,00 di ammenda.
2. Avverso questa decisione B, per il tramite del suo difensore, ha proposto appello chiedendone la riforma sulla scorta di cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo si è dedotta la mancanza della prova dell'elemento oggettivo del reato, per essere l'ordine in questione al di fuori di quelli tutelati con l'art. 650 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si è prospettata la nullità della decisione per mancanza di motivazione in ordine ai criteri dosimetrici adottati e conseguente violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo è stata evidenziata l'illogicità della motivazione per avere - la decisione - ritenuto il fatto connotato da estrema gravità.
2.4. Con il quarto motivo si è denunciata la violazione di legge relativa al diniego delle circostanze attenuanti
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M G, ha concluso chiedendo, con requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché in fatto non sussiste;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 4 novembre 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha giudicato, con rito abbreviato, G B - imputato del reato di cui all'art. 650 cod. pen., per non avere ottemperato al provvedimento n. 1800063470 legalmente emesso dal Prefetto di Bari e notificatogli il 19 febbraio 2019, con cui veniva disposta la consegna della patente di guida di B, sospesa per la durata di mesi dodici a seguito di sinistro stradale, fatto commesso in Monopoli, il 25 febbraio 2019 - e lo ha ritenuto responsabile del reato ascrittogli condannandolo, applicata la diminuente per il rito, alla pena di mesi due di arresto, sostituita con la pena pecuniaria di euro 15.000,00 di ammenda.
2. Avverso questa decisione B, per il tramite del suo difensore, ha proposto appello chiedendone la riforma sulla scorta di cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo si è dedotta la mancanza della prova dell'elemento oggettivo del reato, per essere l'ordine in questione al di fuori di quelli tutelati con l'art. 650 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si è prospettata la nullità della decisione per mancanza di motivazione in ordine ai criteri dosimetrici adottati e conseguente violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo è stata evidenziata l'illogicità della motivazione per avere - la decisione - ritenuto il fatto connotato da estrema gravità.
2.4. Con il quarto motivo si è denunciata la violazione di legge relativa al diniego delle circostanze attenuanti
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