Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/10/2022, n. 28828
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Testo completo
1. La sig.ra C.C. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa, il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate in merito alla richiesta di rimborso, formulata dalla predetta contribuente, del 90% degli importi versati a titolo di IRPEF per gli anni (---), in forza della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17.
2. La C.T.P. di Ragusa, con sentenza n. 769/2/2011, rigettava il ricorso della contribuente.
3. Interposto gravame, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1554/17/2016, pronunciata il 10 marzo 2016 e depositata in segreteria il 21 aprile 2016, accoglieva, per quanto di ragione, l'appello della contribuente ed accoglieva quindi il ricorso originario, limitatamente all'IRPEF ed all'ILOR.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, sulla base di tre motivi.
Resistono con controricorso gli eredi di C.C., nelle persone di A.A. e B.B..
All'udienza pubblica dell'8 giugno 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8-bis, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, nonchè degli artt. 11 e 14 preleggi, L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1, e comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e art. 2033 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, posto che i benefici fiscali previsti per i contribuenti residenti nelle zone della Sicilia interessate dal fenomeno sismico del 13 e 16 dicembre 1990 riguarderebbero unicamente coloro che non avevano ancora versato le imposte, ma non anche coloro che le avevano comunque versate.
Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia eccepisce, invece, violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, nonchè degli artt. 12 e 14 preleggi e art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) cit. codice. Rileva, in particolare, l'Ufficio che la sig.ra D.D. non sarebbe legittimata a richiedere il rimborso in questione, in quanto lavoratore dipendente soggetto a ritenuta alla fonte, per cui tale rimborso avrebbe potuto chiederlo unicamente il sostituto d'imposta, che aveva materialmente versato i tributi.
Con il terzo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate eccepisce, infine, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e degli artt. 12 e 14 preleggi, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere, i giudici di merito, ritenuta tempestiva l'istanza di rimborso presentata dalla contribuente, essendo stata questa presentata oltre il termine biennale previsto dal citato D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2.
6. I tre motivi di ricorso, così riassunti, sono infondati.
6.1. Per quel che riguarda il primo motivo, ritiene l'Agenzia che questa Corte, con la sentenza 1 ottobre 2007, n. 20641, avrebbe errato