Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2011, n. 22437
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L'art. 13 del ccnl comparto Ministeri 1998-2001 e l'art. 17 ccnl Agenzie fiscali 2002-2005, che, inserendo i dipendenti della ex IX qualifica funzionale nell'area contrattuale C, distinguono, in termini retributivi, il personale in questione da quello appartenente al soppresso ruolo generale a esaurimento di ispettore generale o direttore di divisione, in coerenza con la norma transitoria contenuta nell'art. 69, d.lgs. n. 165 del 2001, non si pongono in contrasto con norme imperative, dovendosi escludere violazioni del principio di non discriminazione previsto dall'art. 45, d.lgs. n. 165 del 2001, che non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti di singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative. Né, in senso contrario, valgono le indicazioni della sentenza n. 103 del 1989 della Corte costituzionale, restando estranee dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale dei lavoratori, le quali, per definizione, essendosi perfezionate in contraddittorio, escludono che al soggetto in posizione subalterna sia mancata la possibilità di far valere ragioni contro scelte arbitrarie del soggetto in posizione preminente.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R F - Presidente -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. M A - rel. Consigliere -
Dott. T L - Consigliere -
Dott. B F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZACCAGNINI ANNIBALE, NEROZZI ALBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato M G P, che li rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrenti -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 786/20Q9 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/06/2009 R.G.N. 659/07+1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2011 dal Consigliere Dott. A M;
udito l'Avvocato FERRETTI ANNA MARIA per delega M G P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G P, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 29.5.-3.6.09 la Corte d'Appello di Firenze, previa riunione dei relativi giudizi, rigettava il gravame interposto da Z Annibale e Alberto N (direttori tributari appartenenti alla 3^ Area fascia retributiva F4, ex 9^ qualifica funzionale, ex area C, posizione economica C3) contro due separate sentenze del Tribunale di Firenze che ne avevano respinto la domanda, avanzata nei confronti della Agenzia delle Entrate, intesa ad ottenere l'equiparazione stipendiale al personale del soppresso ruolo generale ad esaurimento di ispettore generale o, in subordine, di direttore di divisione, con pagamento delle già maturate differenze retributive.
Statuiva la Corte territoriale che il principio di parità di trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 vietava trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituiva parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede, anche perché la distinzione in termini stipendiali fra detto personale ad esaurimento e gli altri dipendenti della ex 9^ qualifica funzionale, tutti ormai inseriti - come lo Z e il N - nell'area contrattuale "C" dai CCNL 12.2.99 e 12.6.03, lungi dal determinare una violazione di legge da parte della contrattazione collettiva, costituiva, anzi, attuazione dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, in virtù del quale il personale dei ruoli soppressi conservava ad personam le relative qualifiche.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono lo Z e il N affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Lo Z e il N hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Con il primo articolato motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 45 e 69 del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20 nonché degli artt. 13 CCNL Comparto Ministeri 1998/2001 e 17 CCNL Agenzie Fiscali 2002/2005, laddove l'impugnata sentenza ha escluso che il divieto di trattamenti discriminatori sia rivolto anche alla contrattazione collettiva. 1.2. - il motivo è infondato.
Come esattamente notato dalla gravata pronuncia, la distinzione in termini stipendiali fra il personale appartenente a ruolo ad esaurimento e gli altri dipendenti della ex 9^ qualifica funzionale, tutti ormai inseriti - come lo Z e il N - nell'area contrattuale "C" dai CCNL 12.2.99 e 12.6.03, lungi dal determinare una violazione di legge da parte della contrattazione collettiva, costituisce, anzi, attuazione della norma transitoria contenuta el D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, in virtù della quale il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, artt. 60 e 61 (e successive modificazioni ed integrazioni) e quello di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15 i cui ruoli sono contestualmente soppressi a far data
dal 21.2.93, conserva le qualifiche medesime "ad personam": ciò significa che tali qualifiche costituiscono una consapevole eccezione legislativa rispetto all'assetto ordinario, eccezione prevista dallo stesso testo (il D.Lgs. n. 165 del 2001) cui appartiene la norma (art. 45) che i ricorrenti assumono essere stata violata o falsamente applicata.
Dunque, la