Cass. pen., sez. V trib., sentenza 30/09/2022, n. 37070

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 30/09/2022, n. 37070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37070
Data del deposito : 30 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASQUINI CRISTIANO nato a CASTELLEONE il 23/03/1974 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere P C;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale, L O, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona che aveva condannato P C per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. per aver offeso, con frasi pubblicate sul proprio profilo del social network "Facebook", la reputazione di M R L.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 420-ter e 178 cod. proc. pen. Rappresenta che la difesa aveva presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento, dovuto a concomitante impegno professionale, ma la Corte di appello aveva rigettato l'istanza e deciso il giudizio. A parere del ricorrente, il provvedimento di rigetto sarebbe nullo, poiché non avrebbe ritenuto rilevante il concomitante impegno professionale, per il solo fatto che era relativo a un processo civile. In via subordinata, nel caso di ritenuta infondatezza del motivo, il ricorrente pone questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-ter cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 11 Cost., nella parte in cui non consente al difensore di addurre quale legittimo impedimento il concomitante impegno professionale relativo a un processo civile.

2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'inosservanza di norme processuali e della legge penale, in relazione agli artt. 595, comma 3, cod. pen. e 530 cod. proc. pen. Sostiene che la motivazione sarebbe carente e contraddittoria nella parte in cui attribuisce all'imputato il messaggio dal contenuto offensivo, pubblicato sul suo profilo facebook. Secondo il ricorrente, non sarebbe stata raggiunta la prova certa che il messaggio fosse stato effettivamente scritto dall'imputato e la Corte di appello aveva lasciato del tutto inesplorata la possibilità che terze persone potessero aver scritto il messaggio, utilizzando abusivamente il profilo del P. Il ricorrente, in particolare, lamenta il mancato accertamento sull'indirizzo IP di provenienza di tali messaggi. Evidenzia, inoltre, che la Corte di appello aveva sostenuto che dagli atti non risultava che il P avesse contestato l'utilizzo abusivo da parte di terzi del proprio profilo, quando, invece, la difesa, unitamente all'atto di appello, aveva prodotto un documento a firma dell'avvocato Antonio de Grazia e diretto al difensore della persona offesa, mediante il quale l'imputato si sarebbe dichiarato estraneo ai fatti.

2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 595, comma 3, cod. pen. Sostiene che la motivazione sarebbe carente e contraddittoria nella parte in cui individua la Manenti quale destinataria delle offese contenute nei messaggi in questione.Evidenzia che per ritenere integrato il reato di diffamazione è necessario che l'offesa possa essere riferita con certezza a una persona determinata. Nel caso in esame, invece, a parere del ricorrente, la Corte di appello si sarebbe basata sulla mera valutazione soggettiva della persona offesa di riconoscersi quale destinataria dei messaggi. Rappresenta che il nome della persona offesa non è mai indicato nei post, che fanno genericamente riferimento a un negozio di parrucchiere posto vicino a quello dell'imputato, ponendo in rilievo che nel territorio interessato vi sarebbero anche altri due negozi di parrucchiere.
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