Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2019, n. 21476
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to la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: CAPRIOLO SERGIO nato a MONTORO SUPERIORE il 20/07/1969 avverso la sentenza del 21/12/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avv.to A P in sostituzione dell'avv.to A V che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 21 dicembre 2017, la corte di appello di Napoli, confermava la pronuncia emessa dal giudice monocratico del tribunale di Avellino in data 18 gennaio 2012 che aveva condannato C S alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione di assegni. 1.2 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia deducendo:- violazione dell'art. 420 quater cod.proc.pen. in relazione all'art. 601 cod.proc.pen. poiché, nell'avviso di fissazione di udienza per il giudizio di appello, non era stato indicato all'imputato che non presentandosi sarebbe stato giudicato in contumacia ed essendosi invece per errore rilevante fatto riferimento all'assenza;- illogicità della motivazione con riferimento alla affermata responsabilità dell'imputato stabilita senza che fosse stata verificata la modalità in cui il ricorrente era venuto in possesso dei titoli smarriti dal titolare del carnet di assegni. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 n ricorso è manifestamente non fondato, oltre che reiterativo di questioni già devolute all'esame della corte di appello e da questa adeguatamente risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, va ricordato come secondo l'orientamento di questa corte non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., atteso che l'istituto della contumacia è stato eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e la differenza tra lo stesso e l'istituto dell'assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la "riformulazione" dell'avviso che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo (Sez. 6, n. 49525 del 03/10/2017, Rv. 271497). E poiché nel caso in esame, l'avviso di fissazione dell'udienza, conteneva proprio l'indicazione che in caso di mancata comparizione si sarebbe proceduto in assenza e non in contumacia, deve escludersi la sussistenza di qualsiasi nullità sia perché non tassativamente prevista sia in quanto la citazione conteneva, comunque, l'indicazione della definizione del procedimento pur in caso di mancata comparizione.
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