Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2023, n. 10826
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Il contratto di apprendistato, per la cui stipula è richiesta la forma scritta "ad substantiam", deve necessariamente contenere il piano formativo individuale nel corpo dell'atto, senza possibilità di rinvio ad un documento esterno, in quanto l'elemento professionalizzante qualifica la causa, con la conseguenza che la volontà negoziale del lavoratore deve formarsi sulla base della piena consapevolezza del percorso proposto e della sua idoneità per l'acquisizione della qualifica.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 14758/2019 Numero sezionale 565/2023 Numero di raccolta generale 10826/2023 Data pubblicazione 24/04/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: DOTT. GUIDO RAIMONDI Presidente LICENZIAMENTI DOTT. MARGHERITA M LONE Consigliere LEGGE 92/2012 DOTT. FABRIZIA GARRI Consigliere Rg. 14758/2019 Ud.31/01/2023 DOTT. ANTONELLA PAGETTA Consigliere-Rel. PU DOTT. GUALTIERO MICHELINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14758/2019 R.G. proposto da: G C, TESSARIN MO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato S L -ricorrente-
contro
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A., in persona del leg. Rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO, n.25-B, presso lo studio dell'avvocato R P che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 681/2019 pubblicata il 22/03/2019 N.R.G. 895/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal Consigliere DOTT. ANTONELLA PAGETTA. udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. M F che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l'Avv. AO ZUMBO per delega verbale dell'Avv. R P;
Numero registro generale 14758/2019 Numero sezionale 565/2023 Numero di raccolta generale 10826/2023 FATTI DI CAUSA Data pubblicazione 24/04/2023 1. La Corte di appello di Milano, pronunziando in sede di rinvio disposto con ordinanza di questa Corte n. 15649/2018, ha respinto la domanda proposta da Chiara Gironi e Matteo Tessarin con la quale era stata dedotta la invalidità, per difetto dei prescritti requisiti, formali e sostanziali, dei contratti di apprendistato stipulati con Europ Assistance Italia s.p.a.
2. Per quel che qui rileva, il giudice del rinvio ha ritenuto rispettati in relazione ad entrambi i lavoratori i requisiti formali di validità del contratto di apprendistato e provato il rispetto degli obblighi formativi, sia interni che esterni;
ha escluso che i rilievi dei ricorrenti in riassunzione circa il concreto atteggiarsi della formazione impartita configurassero un grave inadempimento tale da determinare la mancata formazione, teorica e pratica, ovvero un'attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi prefissati.
3. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso Chiara Gironi e Matteo Tessarin sulla base di quattro motivi;
la parte intimata ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 49, comma 4, d. lgs. n. 276/2003 e dell'art. 19.4. del c.c.n.l. AISA 2007/2010 nonché dell'art. 1325 cod. civ., censurando, in sintesi, la sentenza impugnata per avere ritenuto valido il contratto inter partes nonostante i piani formativi non fossero stati sottoscritti contestualmente al contratto medesimo;
sostiene, inoltre, che i piani formativi individuali allegati ai contratti di lavoro non contenevano alcuna concreta e valida individuazione del percorso formativo ovvero dello specifico programma di formazione attraverso cui si 2 di 7 Numero registro generale 14758/2019 Numero sezionale 565/2023 Numero di raccolta generale 10826/2023 sarebbe pervenuti alla qualifica ed al bagaglio di conoscenze previste Data pubblicazione 24/04/2023 per la acquisizione della qualifica di Operatore di assistenza .
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19.4 e 19.6 del c.c.n.l. AISA 2007/2010 e/o degli artt. 1 e 49, commi 4 e 5 d. lgs. n. 276/2003, degli artt. 1362, 2697 e 2729 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: censura la sentenza