Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2024, n. 25648
Sentenza
13 febbraio 2024
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13 febbraio 2024
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Massime • 1
In tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'estinzione irreversibile della società che consegue alla sua cancellazione dal registro delle imprese ha portata generale, non potendosi stabilire effetti differenti a seconda che detta cancellazione sia "fisiologica" ovvero predisposta per eludere le sanzioni conseguenti agli eventuali illeciti posti in essere nel suo interesse o vantaggio).
Sul provvedimento
Testo completo
25 648-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Giorgio Fidelbo - Presidente - Sent. n. sez. 179 Maria Silvia Giorgi -U.P. 13/02/2024 Enrico Gallucci R.G.N. 37718/2023 Paola Di Nicola Travaglini Relatrice - Paolo Di Geronimo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano nei confronti di High Engineering S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del 20/02/2023 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza dell'8 settembre 2020 ha condannato IO AN CE per i delitti di turbata libertà degli incanti e di scelta del contraente (capo A), oltre che per corruzione (capo B), nonché le società Ace Mill M S.p.a. e High Engineering S.r.l. in liquidazione alla sanzione pecuniaria di € 50.000 per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25, comma 3, d. lgs. n. 231 del 2001 in relazione al reato presupposto di corruzione contestato ad CE. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato prescritto il delitto di corruzione, ha rideterminato la pena per i delitti di cui agli artt. 352 e 353-bis cod. pen. a seguito di concordato in appello di CE e, per quanto rileva in questa sede, ha dichiarato «non doversi procedere nei confronti di High Engineering S.r.l. in liquidazione in ordine all'illecito amministrativo ascritto perché estinto per intervenuta cessazione della società».
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano deducendo un unico motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata erroneamente dichiarato l'estinzione dell'illecito amministrativo a seguito della liquidazione volontaria e della successiva cancellazione dal registro delle imprese della società High Engineering S.r.l., di cui IO AN CE era amministratore unico e poi liquidatore, equiparando detto accadimento alla morte del reo ai sensi dell'art. 150 cod. pen. Il ricorso ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la cancellazione della società non fosse avvenuta con modalità fraudolente, nonostante: a) la composizione societaria riconducibile a IO AN CE;
b) la cronologia dei fatti da cui risultava, come sostenuto dal Tribunale, che la cancellazione fosse "patologica" perchè avvenuta il 9 maggio 2017 cioè dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (del 5 maggio 2015) e dopo la richiesta di rinvio a giudizio (del 6 dicembre 2016). Inoltre, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'art. 70, comma 2, del d. lgs. n. 231 del 2001 secondo il quale «la sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1», norma sino ad oggi applicata a tutti i casi nei quali la vicenda modificativa dell'ente sia rimasta ignota al giudice, come quello di specie, in cui il difensore ha taciuto, sino all'ultima udienza l'intervenuta cancellazione della società, con ciò che ne consegue in termini di responsabilità per gli autori di detto atto, determinando l'insorgenza di un credito nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 2495 cod. civ. in favore dello Stato.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. La società High Engineering S.r.I. era stata evocata in giudizio per rispondere dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25, comma 3, d. lgs. n. 231 del 2001 in relazione al reato di corruzione contestato all'amministratore IO AN CE. la scansione temporale degli atti era stata la seguente: il 5 giugno 2015 era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, quando la società era già stata posta in liquidazione;
il 6 dicembre 2016 vi era stato il suo rinvio a giudizio e il 9 maggio 2017 era stata cancellata «per deposito del bilancio finale di liquidazione». Il Tribunale di Milano, con sentenza dell'8 settembre 2020, aveva condannato IO AN CE per i reati di turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente oltre che per corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e i responsabili amministrativi della società High Engineering S.r.l. in liquidazione (e della Ace Mill S.p.a) alla pena pecuniaria di € 50.000 per l'illecito amministrativo sopra indicato. La Corte