Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2024, n. 36065
Sentenza
3 maggio 2024
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3 maggio 2024
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Massime • 1
La chiamata in correità o in reità "de relato" può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse.
Sul provvedimento
Testo completo
36065-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Filippo Casa Sent. n. sez. 500/2024 -Presidente- UP 03/05/2024 Paola Masi Luigi Fabrizio Augusto Mancuso R.G.N. 5574/2024 Vincenzo LA Marco Maria Monaco -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE Vincenzo nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2023 della Corte di Assise di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Antonietta Picardi per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Assise di Appello di Napoli, con sentenza del 26/9/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli il 29/3/2021, ha riconosciuto la circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen. con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti e, rideterminata la pena in anni sedici di reclusione, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di NE Vincenzo in relazione ai reati di omicidio aggravato di cui agli artt. 575, 577 nn. 3 e 4 e 416 bis.1, cod. pen. e 2, 4 e 7 L. 895 del 1967 nonché 61, n. 2, e 416 bis.1 cod. pen.
2. Il ricorrente è stato sottoposto a indagini e condannato per i reati di omicidio aggravato e per il reato in materia di armi a questo connesso. partecipatoNello specifico a Vincenzo NE è contestato di avere all'organizzazione dell'omicidio di Vincenzo IA avvenuto a Napoli il 30 ottobre 2006. La condotta allo stesso attribuita, per quanto emerso dalle dichiarazioni di EN IN e NO NT, sarebbe consistita nell'avere partecipato ad alcuni incontri nei quali si sarebbe parlato dell'omicidio. I due giudici di merito hanno fondato la dichiarazione di responsabilità sulle dichiarazioni dei due collaboratori, non smentite dagli altri che, seppure non hanno riferito della partecipazione diretta di NE alla vicenda omicidiaria, hanno comunque ricostruito il quadro d'insieme nel quale l'imputato sarebbe inserito. Il giudice di appello, ritenuto che il contributo fornito era minimo in quanto la decisione era stata assunta da OL UI, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. con giudizio di equivalenza alle aggravanti e ha rideterminato la pena. Con riferimento al reato in materia di armi, pure oggetto dei motivi di appello, la Corte ha confermato la condanna evidenziando che questa si riferirebbe al solo reato di porto e non a quello di detenzione.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 110 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i principi posti in materia di concorso. Il ricorrente, infatti, anche senza voler considerare l'attendibilità o meno dei collaboratori e delle dichiarazioni da questi rese, avrebbe esclusivamente partecipato ad alcuni incontri nei quali si era parlato dell'omicidio di Vincenzo IA e questa condotta, al più, sarebbe configurabile nei termini della connivenza. Ciò in quanto l'imputato, con la semplice presenza, non avrebbe fornito alcun supporto o contributo nella determinazione e realizzazione dell'evento che sarebbe stato deciso solo da OL UI.
3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con specifico riferimento al ruolo attribuito al ricorrente quanto alla partecipazione dello stesso alla decisione di commettere il reato. Nel secondo motivo la difesa rileva che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente applicato i criteri di valutazione della prova in ordine alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in merito alla ritenuta partecipazione concreta ed effettiva di Vincenzo NE agli incontri nel corso dei quali sarebbe stato deciso di eliminare Vincenzo IA. A ben vedere, infatti, le dichiarazioni di NT, contraddittorie sul punto, non sarebbero credibili e quelle di IN, anche queste non pienamente attendibili, non sarebbero in ogni caso da sole sufficienti ad addivenire all'affermazione di responsabilità. In ordine alla condotta 2 specificamente attribuita al ricorrente, poi, la Corte sarebbe incorsa anche in un travisamento dei dati acquisiti in quanto, come anche già specificato nel primo motivo, da una corretta lettura delle stesse dichiarazioni dei chiamanti in reità emergerebbe che la decisione è stata assunta esclusivamente da OL UI.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2, 4 e 7 L. 895 del 1967. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che la Corte non avrebbe dato conto degli elementi dai quali emergerebbe che il ricorrente non ha concorso al reperimento dell'arma e, quindi, neanche alla detenzione e al porto della stessa.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. Nel quarto e ultimo motivo la difesa rileva che la Corte non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione e, conseguentemente, non avrebbe motivato in ordine alla condotta tenuta dall'imputato dopo i fatti e alla documentazione versata in atti dalla quale risulta che lo stesso ha cambiato radicalmente vita.
4. In data 17 aprile 2024 sono pervenute le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Antonietta Picardi chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 110 cod. pen. evidenziando che, anche a prescindere dall'attendibilità o meno dei collaboratori e delle dichiarazioni da questi rese, il ricorrente non avrebbe fornito alcun supporto o contributo alla commissione del reato, determinato esclusivamente da OL UI, tanto che la sua condotta, costituita dalla mera presenza ad alcuni incontri, andrebbe, al più, qualificata come mera connivenza. La doglianza è infondata.
2.1. La Corte territoriale, ripercorsi i criteri di attribuzione della responsabilità a titolo di concorso morale indicati in termini generali dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01; Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Tampieri, Rv. 282295 - 01; Sez. 3, n. 30035 del 16/03/2021, R., Rv. 281968 - 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310 - 01; Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, dep. 2015, Pg e altri, Rv. 261893 - 01; Sez. 6, n. 39030 del 05/07/2013, Pagano, Rv. 256608 - 01; Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009, Puoti, Rv. 242849 - 01; Sez. 1, n. 5631 del 17/01/2008, Maccioni, Rv. 238648 - 01; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv. 239196 - 01), ha esposto le ragioni per le quali ha condiviso la 3 ricostruzione di merito contenuta nella sentenza di primo grado e ha così fornito adeguata e corretta risposta alla medesima questione posta dalla difesa nei motivi di appello. Nella motivazione del provvedimento impugnato, infatti, il giudice di merito, anche facendo riferimento alle dichiarazioni rese da OL UI circa la mera presenza del ricorrente agli incontri preliminari in cui l'azione è stata decisa e in quello immediatamente successivo all'esecuzione dell'omicidio, ha dato conto di essersi uniformato ai criteri ermeneutici enucleati da questa Corte per la specifica situazione che si verifica allorché un'azione delittuosa, soprattutto un omicidio, viene comunque discussa dai componenti di un'associazione di tipo mafioso nel corso di uno o più incontri ai quali, a vario titolo, partecipano più persone. Come più volte evidenziato, nella commissione del reato concorrono tutti i soggetti che sono chiamati a esprimere il proprio parere e a fornire così un contributo significativo alla formazione di quella che, per tale ragione, risulta essere una decisione condivisa e comune, tanto che tutti i collaboratori, seppure in termini parzialmente diversi ma sostanzialmente sovrapponibili, hanno descritto una dinamica decisoria riferibile alla dimensione collegiale, assunta comunque all'esito di una discussione e di un confronto al quale il ricorrente ha direttamente partecipato, anche in modo concreto, sia dando indicazioni su chi doveva agire che con la propria presenza nella fase immediatamente successiva, allorché sono stati fatti sparire la pistola e il motorino utilizzati per l'omicidio oppure, soltanto, non obiettando nulla (cfr. pagine da 34 a 40 della sentenza impugnata). Sul punto, d'altro canto, appare opportuno ribadire che in una corretta prospettiva interpretativa, diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, la sola partecipazione alle riunioni di un gruppo organizzato nelle quali si delibera un reato, in assenza di una dichiarata ed espressa presa di distanza, pure seguita da comportamenti significativi in tal senso, è qualificabile come concorso alla commissione dello stesso in quanto anche il tacito assenso alla realizzazione dell'evento è qualificabile quale contributo morale idoneo a determinare la responsabilità concorsuale del soggetto ai sensi dell'art. 110 cod. pen. Ciò in quanto «è configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell'appartenente all'organismo di vertice di un'associazione criminale di tipo mafioso, che presta tacitamente il proprio consenso in merito alla esecuzione dello specifico delitto mantenendo un comportamento silente nel corso di una riunione o all'atto della "doverosa" informazione ad opera di altro membro del sodalizio, in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condizione per la realizzazione del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito» (così da ultimo Sez. 5, n. 9395 del 10/12/2021, dep. 2022, Pariante, Rv. 282826 01, nel medesimo senso, con specifico riferimento al reato di omicidio, già Sez. 1, n. 19778