Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2019, n. 05679
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/10/2016 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE FIMIANI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori: l'avv. DI LAZZARO conclude per il rigetto del ricorso così come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;
l'avv. BELLONI conclude per l'inammissibilità del ricorso, così come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese;
l'avv. RIZZO conclude per l'inammissibilità del ricorso così come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese;
l'avv. GUARINI sia in proprio che in qualità di sostituto degli avvocati BULGHERONI, DEL BIANCO e BIAFORA, si associa alle conclusioni degli altri difensori e deposita conclusioni scritte e nota spese;
l'avv. MAZZINI conclude come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese l'avv. BLASI conclude per l'inammissibilità così come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese;
l'avv. SOMENZARI, difensore dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza di patteggiamento emessa il 25 ottobre 2016, il Tribunale di Torino in composizione collegiale ha applicato a EL RB — per i reati di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 cod. civ. e manipolazione di mercato ex art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza, d'ora in avanti T.U.F.) — la pena finale di anni tre di reclusione ed euro 200.000 di multa, previo riconoscimento della continuazione tra i due reati e concessione delle circostanze attenuanti generiche;
il Tribunale ha dichiarato non esigibile la pena pecuniaria in virtù dell'art. 187-terdecies T.U.F., avendo già l'imputato corrisposto la sanzione amministrativa, capiente rispetto a detto importo, irrogatagli in via definitiva dalla NS per la violazione ex art. 187-ter T.U.F. Oltre che essere condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalle numerosissime parti civili costituite, l'imputato si è visto applicare dal Giudice del patteggiamento le pene accessorie di cui all'art. 186 T.U.F. per la durata di un anno e quattro mesi.
2. Giusto quanto si evince dalle contestazioni riportate in sentenza, RB era stato tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 2622 cod. civ. e 185 T.U.F. di cui doveva rispondere, in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, in qualità di direttore generale di Fondiaria-Sai s.p.a., responsabile Direzione Corporate Center e servizi liquidativi e Direzione Generale Assicurativa - Ramo danni, membro di fatto del Consiglio di amministrazione di Fondiaria-Sai s.p.a. dal maggio 2010 e Amministratore Delegato di Fondiaria-Sai s.p.a. e Milano Assicurazioni dal 27 gennaio 2011 al 30 ottobre 2012. 2.1. Secondo le contestazioni della pubblica accusa recepite dal Giudice del patteggiamento, la prima fattispecie riguarda il bilancio civilistico 2010 della Fondiaria-Sai s.p.a., approvato il 28 aprile 2011, rispetto al quale si contesta: 1) l'appostazione, nel prospetto di stato patrimoniale, alla voce riserva sinistri, di un importo inferiore a quello corretto, per una differenza di € 636.000.000, in violazione dell'art. 37, comma 5, D.Igs. 7 settembre 2005 n. 209;
2) l'omessa indicazione, nella nota integrativa — in violazione del disposto di cui all'art. 2423-bis, comma 1 n. 6 e comma 2, cod. civ. —di informazioni collegate alla quantificazione della riserva sinistri (quali il cambiamento dei modelli attuariali, l'elevata incidenza, ampiamente superiore a quella media di mercato, delle riaperture sinistri e l'esclusione, ai fini della quantificazione della stessa riserva, delle generazioni 2008 e 2009).Il tutto secondo la contestazione— aveva alterato la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fondiara-Sai s.p.a., comportando il superamento delle soglie di legge ed un grave nocumento alla platea dei risparmiatori.
2.2. L'altra condotta vede RB imputato, in concorso con altri separatamente giudicati, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 185 T.U.F. commesso il 23 marzo 2011, diffondendo o, comunque, non impedendo la diffusione dei dati falsi del bilancio consolidato 2010 di Fondiaria Sai — secondo quanto contestato al capo 1) —, dati idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo Fondiaria-Sai S.p.A. e di quello della controllata Milano Assicurazioni s.p.a.
3. La scelta dell'imputato di patteggiare era maturata, nel dibattimento che lo vedeva imputato con altri soggetti, ad istruttoria già avanzata, dopo che il pubblico ministero aveva riformulato le contestazioni;
il Collegio torinese aveva preso atto dell'istanza di rito alternativo e, all'udienza del 17 luglio 2015, aveva separato la posizione di RB da quella dei coimputati, decidendo di differire la deliberazione sulla proposta di patteggiamento all'esito del giudizio ordinario, per evitare situazioni di incompatibilità. Più precisamente, una prima richiesta di patteggiamento era stata depositata presso il Tribunale di Torino il 15 luglio 2015, avendo incassato il consenso del pubblico ministero il giorno 14;
una seconda richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., su cui è annotato un "parere favorevole" del pubblico ministero, risulta depositata il 7 luglio 2016;
in calce a quest'ultima la difesa formulava osservazioni tese ad ottenere in via prioritaria una pronunzia ex art. 129 cod. proc. pen. riguardo ad entrambi i reati, evocando gli esiti liberatori del troncone milanese del processo ovvero -- con particolare riferimento al reato di cui all'art. 185 T.U.F. — l'applicazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen. interpretato nella dimensione CEDU, ovvero un'applicazione diretta dell'art. 50 CDFUE o dell'art. 4 prot. 7 CEDU ovvero, in subordine, la rimessione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità concernente l'art. 649 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 117 Cost. e 4 prot. 7 CEDU.
4. Nella sentenza impugnata, il Tribunale — dopo aver precisato che la decisione fondava sul fascicolo del pubblico ministero e sulle emergenze dibattimentali che avevano preceduto la separazione della posizione di RB da quella dei coimputati — ha affrontato i temi posti dal ricorrente a base della richiesta di proscioglimento ovvero dell'auspicato incidente di costituzionalità, disattendendo i rilievi difensivi ed avallando, invece, la proposta di pena patteggiata proveniente, in prima istanza, dalle parti.
4.1. Quanto ad un primo profilo, il Tribunale ha disatteso la richiesta di proscioglimento legata agli esiti del procedimento definito in abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano a carico di IO OL ST, UL SM e ER IO GN, rimarcando come una sentenza non definitiva — peraltro acclusa dopo la cristallizzazione del patrimonio del Tribunale avvenuta all'atto della formulazione dell'istanza di patteggiamento ed oggetto di impugnazione della Procura — non possa rilevare quale conforto probatorio, a fortiori laddove maturata su elementi estranei al procedimento a carico dell'odierno ricorrente . In ordine, in particolare, alla sussistenza di cause di proscioglimento, il Tribunale ha rievocato dati processuali, in particolare fonti dichiarative, che lasciavano escludere esiti liberatori ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ponendo in luce, al contrario, una consapevole attività mistificatoria in relazione al bilancio 2010 delle Compagnie e la conseguente diffusione di notizie idonee ad alterare il corso dei titoli.
4.2. La sentenza impugnata si è intrattenuta altresì sulla questione posta nella memoria difensiva del 7 luglio 2016, avente ad oggetto il bis in idem convenzionale ed unionale tra la fattispecie penale di cui all'art. 185 T.U.F. e quella amministrativa di cui all'art. 187-ter T.U.F. per essere stata all'RB già applicata dalla NS la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da quest'ultima norma e quella interdittiva accessoria ex art. 187-quater T.U.F. A questo proposito, il Tribunale ha escluso sia la possibilità di adottare un'interpretazione analogica dell'art. 649 cod. proc. pen. che valga ad ampliare il divieto di bis in idem anche ai rapporti tra illecito penale e illecito amministrativo, sia la fondatezza della dedotta illegittimità costituzionale della predetta norma per contrasto con gli artt. 117 Cost. e 4, prot. 7 della CEDU, richiamando la pronunzia della Corte Costituzionale n. 102 del 12 maggio 2016. Quanto al contrasto con l'art. 50 CDFUE, il Collegio torinese ha respinto la tesi del ricorrente richiamando i principi della sentenza della
CGUE
Aklagaren c. Fransson del 26 febbraio 2013 e affermando che, anche sulla base della direttiva 2014/57/UE e del regolamento 596 del 2014, l'effettività, proporzionalità e dissuasività vanno valutate, a fronte di manipolazioni di mercato gravi, solo rispetto alla sanzione amministrativa che si aggiunga a quella penale e non viceversa. La pronunzia impugnata ha altresì osservato che la sentenza Grande Stevens della Corte EDU — invocata dal ricorrente a sostegno della propria tesi — non costituisce diritto consolidato, che non ha individuato una lesione sistemica/strutturale del diritto convenzionale e che è stata superata da quella della sentenza della Grande Camera della Corte EDU A e B
contro
NO del 15 novembre 2016. 5. Avverso la sentenza del Tribunale di Torino hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, suddividendo le doglianze in tre motivi.
5.1. Con un primo motivo, la parte ha dedotto violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per non essere stato l'imputato prosciolto per entrambi i reati per insussistenza del fatto o per carenza dell'elemento soggettivo, nonché vizio di motivazione. Parte ricorrente ha richiamato la sentenza emessa in data 15 dicembre 2015 all'esito di