Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/2018, n. 15341
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Testo completo
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1702-2016 proposto da: ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIEMONTE
39, presso lo studio dell'avvocato A G, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
[V,
contro
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI
268/A, presso lo studio dell'avvocato G L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R F;
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE
61, presso lo studio dell'avvocato G M T, rappresentata e difesa dall'avvocato D B;
- con troricorrenti -
contro
PROVINCIA DI COSENZA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.
MAZZINI
119, presso lo studio dell'avvocato F C, rappresentata e difesa dall'avvocato E A;
- resistente - nonchè
contro
AUTORITA' DI BACINO REGIONE CALABRIA, COMUNE DI BISIGNANO, CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO-TREBISACCE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 208/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/08/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. M F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
Ric. 2016 n. 01702 sez. SU - ud. 05-12-2017 -2- uditi gli avvocati Francesco Grieco per delega orale dell'avvocato Antonio Grieco, Giuseppe Leporace, Angela Fattorusso per delega dell'avvocato Dario Borruto e Ciro Sindona per delega orale dell'avvocato Ennio Abonante. RITENUTO IN FATTO L'ENEL PRODUZIONE s.p.a., quale proprietaria della Centrale Idroelettrica Mucone II, sita nel Comune di Luzzi (Cosenza), ha proposto ricorso, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, contro la Regione CALABRIA, il CONSORZIO di BONIFICA dei BACINI MERIDIONALI del COSENTINO, l'AUTORITA' di BACINO REGIONE CALABRIA, il CONSORZIO di BONIFICA INTEGRALE dei BACINI dello IONIO COSENTINO - TREBISACCE, il COMUNE di BISIGNANO e la PROVINCIA DI COSENZA per ottenere l'annullamento dell'ordinanza istruttoria prot. n. 026862 del 28.01.2014 della Regione Calabria - Dipartimento n. 9, avente ad oggetto la domanda presentata il giorno 16.10.2012 dal Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino per la voltura di nuova titolarità del D.M. n. 2277 del 27.02.1967 e variante all'uso promiscuo della grande concessione di derivazione di acque superficiali del fiume Mucone, in agro dei Comuni di Bisignano e di Luzzi (Provincia di Cosenza) per uso irriguo e idroelettrico, nonché della nota dell'Autorità di Bacino Regione Calabria n. 14329 del 17.01.2014 di parere sfavorevole sull'istanza ENEL del 31.07.2013 prot. n. 252941, della nota dell'Autorità di Bacino Regione Calabria n. 36122 del 1°.02.2013 di parere favorevole sull'istanza del Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino, della nota della Regione Calabria - Settore I - Servizio 2 - prot. n. 053213 del 17.02.2014 di rigetto dell'istanza di concessione presentata da
ENEL
Produzione s.p.a. e di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi incluso il Ric. 2016 n. 01702 sez. SU - ud. 05-12-2017 -3- "verbale di visita locale d'istruttoria" redatto il 25.02.2014 presso i luoghi interessati dalla derivazione d'acqua in questione, procedura che aveva portato all'accoglimento della domanda presentata dal CONSORZIO ed al rigetto di quella avanzata dalla ricorrente. Il Tribunale adito ha respinto il ricorso sulla base dei seguenti rilievi: a) la circostanza che l'Amministrazione regionale avesse fondato l'archiviazione della domanda di concessione presentata dall'
ENEL
Produzione non costituiva un'inammissibile ipotesi di delega di fatto o simulata dei propri poteri a detta autorità, ma integrava la diversa e consentita fattispecie di motivazione del provvedimento per relationem, essendo necessaria la puntuale indicazione degli atti cui si faceva rinvio, resi disponibili anche ai fini dell'eventuale accesso, circostanza occorsa nella specie;
b) né poteva ritenersi accertata la violazione del termine di 90 giorni per provvedere in ordine all'archiviazione della domanda della ricorrente, da un lato, per essere priva di prova l'esatta individuazione del dies a quo (considerato che peraltro nella specie la domanda era stata presentata il 16.10.2013, intervenuta l'archiviazione superato di soli tre giorni il termine in questione), oltre a non trattarsi di termine perentorio, non determinando l'inutile decorso del termine il venire meno del potere dell'Amministrazione;
c) né, infine, era ravvisabile il lamentato eccesso di potere avendo l'Amministrazione ampiamente motivato il proprio parere sfavorevole riferendolo, da un lato, al fatto che lo studio effettuato dalla ricorrente risultava basato su un periodo di osservazione non sufficientemente esteso (sei anni) e dal ragguaglio effettuato risultava che la risorsa idrica non era disponibile per garantire il prelievo richiesto, da altra ottica, la domanda ENEL era risultata incompatibile con il progetto in essere della medesima società e denominato Mucone Salto 2, oltre ad indurre la gestione dello stesso una grave alterazione del regime idrologico del corso d'acqua. Ric. 2016 n. 01702 sez. SU - ud. 05-12-2017 -4- La sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è stata
PIEMONTE
39, presso lo studio dell'avvocato A G, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
[V,
contro
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI
268/A, presso lo studio dell'avvocato G L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R F;
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE
61, presso lo studio dell'avvocato G M T, rappresentata e difesa dall'avvocato D B;
- con troricorrenti -
contro
PROVINCIA DI COSENZA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.
MAZZINI
119, presso lo studio dell'avvocato F C, rappresentata e difesa dall'avvocato E A;
- resistente - nonchè
contro
AUTORITA' DI BACINO REGIONE CALABRIA, COMUNE DI BISIGNANO, CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO-TREBISACCE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 208/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/08/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. M F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
Ric. 2016 n. 01702 sez. SU - ud. 05-12-2017 -2- uditi gli avvocati Francesco Grieco per delega orale dell'avvocato Antonio Grieco, Giuseppe Leporace, Angela Fattorusso per delega dell'avvocato Dario Borruto e Ciro Sindona per delega orale dell'avvocato Ennio Abonante. RITENUTO IN FATTO L'ENEL PRODUZIONE s.p.a., quale proprietaria della Centrale Idroelettrica Mucone II, sita nel Comune di Luzzi (Cosenza), ha proposto ricorso, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, contro la Regione CALABRIA, il CONSORZIO di BONIFICA dei BACINI MERIDIONALI del COSENTINO, l'AUTORITA' di BACINO REGIONE CALABRIA, il CONSORZIO di BONIFICA INTEGRALE dei BACINI dello IONIO COSENTINO - TREBISACCE, il COMUNE di BISIGNANO e la PROVINCIA DI COSENZA per ottenere l'annullamento dell'ordinanza istruttoria prot. n. 026862 del 28.01.2014 della Regione Calabria - Dipartimento n. 9, avente ad oggetto la domanda presentata il giorno 16.10.2012 dal Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino per la voltura di nuova titolarità del D.M. n. 2277 del 27.02.1967 e variante all'uso promiscuo della grande concessione di derivazione di acque superficiali del fiume Mucone, in agro dei Comuni di Bisignano e di Luzzi (Provincia di Cosenza) per uso irriguo e idroelettrico, nonché della nota dell'Autorità di Bacino Regione Calabria n. 14329 del 17.01.2014 di parere sfavorevole sull'istanza ENEL del 31.07.2013 prot. n. 252941, della nota dell'Autorità di Bacino Regione Calabria n. 36122 del 1°.02.2013 di parere favorevole sull'istanza del Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino, della nota della Regione Calabria - Settore I - Servizio 2 - prot. n. 053213 del 17.02.2014 di rigetto dell'istanza di concessione presentata da
ENEL
Produzione s.p.a. e di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi incluso il Ric. 2016 n. 01702 sez. SU - ud. 05-12-2017 -3- "verbale di visita locale d'istruttoria" redatto il 25.02.2014 presso i luoghi interessati dalla derivazione d'acqua in questione, procedura che aveva portato all'accoglimento della domanda presentata dal CONSORZIO ed al rigetto di quella avanzata dalla ricorrente. Il Tribunale adito ha respinto il ricorso sulla base dei seguenti rilievi: a) la circostanza che l'Amministrazione regionale avesse fondato l'archiviazione della domanda di concessione presentata dall'
ENEL
Produzione non costituiva un'inammissibile ipotesi di delega di fatto o simulata dei propri poteri a detta autorità, ma integrava la diversa e consentita fattispecie di motivazione del provvedimento per relationem, essendo necessaria la puntuale indicazione degli atti cui si faceva rinvio, resi disponibili anche ai fini dell'eventuale accesso, circostanza occorsa nella specie;
b) né poteva ritenersi accertata la violazione del termine di 90 giorni per provvedere in ordine all'archiviazione della domanda della ricorrente, da un lato, per essere priva di prova l'esatta individuazione del dies a quo (considerato che peraltro nella specie la domanda era stata presentata il 16.10.2013, intervenuta l'archiviazione superato di soli tre giorni il termine in questione), oltre a non trattarsi di termine perentorio, non determinando l'inutile decorso del termine il venire meno del potere dell'Amministrazione;
c) né, infine, era ravvisabile il lamentato eccesso di potere avendo l'Amministrazione ampiamente motivato il proprio parere sfavorevole riferendolo, da un lato, al fatto che lo studio effettuato dalla ricorrente risultava basato su un periodo di osservazione non sufficientemente esteso (sei anni) e dal ragguaglio effettuato risultava che la risorsa idrica non era disponibile per garantire il prelievo richiesto, da altra ottica, la domanda ENEL era risultata incompatibile con il progetto in essere della medesima società e denominato Mucone Salto 2, oltre ad indurre la gestione dello stesso una grave alterazione del regime idrologico del corso d'acqua. Ric. 2016 n. 01702 sez. SU - ud. 05-12-2017 -4- La sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è stata
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