Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2022, n. 42576

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2022, n. 42576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42576
Data del deposito : 9 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. A V, nato a Salerno il 9 gennaio 1971 2. S L, nato a Potenza il 3 giugno 1974 3. V V, nato a Ercolano il 24 dicembre 1966 4. M A, nato a Pomigliano D'Arco il 29 maggio 1970 5. B R, nato a Napoli il 24 marzo 1972. avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 29 marzo 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B P R;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale T E, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione del B e solo con riguardo alle esigenze cautelari, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto;
per la reiezione del ricorso presentato nell'interesse di S;
per la inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;
sentiti gli avvocati dei ricorrenti, che hanno ribadito le conclusioni di cui ai rispettivi ricorsi e segnatamente l'avvocato F, per S;
l'avvocato L per A;
l'avvocato D M per V;
l'avvocato saccomanno per M e B.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento descritto in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello interposto ex art 310 cod. proc. pen. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale locale ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Luigi S, ritenendo integrata la gravità indiziaria con riguardo a diverse imputazioni provvisorie mosse in danno dello stesso e in particolare in relazione a più fatti di concorso in corruzione propria (capi 1 e 5 della rubrica), impropria (capo 18) e di accesso abusivo ex ad 615-ter cod. pen. (capi 14, 16, 17). Con lo stesso provvedimento è stata altresì disposta la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici, diversificata nella rispettiva misura temporale, nei confronti dei concorrenti dello S e segnatamente di Alfonso M (appuntato della Guardia di Finanza, all'epoca dei fatti in servizio presso l'aeroporto di Napoli-Capodichino) per la corruzione propria di cui al capo 1);
di Vincenzo A (appartenente alla Polizia Marittima), per gli accessi abusivi di cui ai capi 14) e 17) e per la corruzione propria di cui al capo 16);
di Vincenzo V (luogotenente della Guardia Costiera, in servizio presso la capitaneria di Porto di Capri), per la corruzione impropria di cui al capo 18). Analoga misura, infine, è stata adottata nei confronti di Rosario B (appuntato della Guardia di Finanza in servizio presso 11 11 gruppo di Napoli) quanto alle condotte di falso ex artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen. e truffa ex art. 640, comma 2, cod. pen. rispettivamente descritte ai capi 3) e 4) della rubrica e realizzate in concorso con E V. Tanto a parziale riforma del provvedimento reso dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale e con il quale era stata integralmente rigettata la relativa richiesta cautelare per la ritenuta insussistenza in sé della gravità indiziaria per tutti i fatti sopra accennati salvo quello di cui al capo 3), per il quale il diniego della misura trovava fondamento nella assenza delle esigenze cautelari.

2.L'indagine sfociata nel provvedimento impugnato trova spunto nell'originaria misura custodiale adottata nei confronti dello S, imprenditore indagato e poi condannato (in primo grado) per diversi illeciti di matrice tributaria che, per effetto di diverse frodi realizzate tramite indebite compensazioni, avrebbe evaso circa 70.000.000 di euro. Il sequestro di uno dei cellulari in uso allo S, realizzato in occasione della esecuzione della detta misura, grazie al portato conoscitivo offerto dai relativi dati, aveva consentito di dare il via ad una ulteriore attività di indagine, essenzialmente implementata tramite una conseguente attività di captazione ma anche da dichiarazioni rese non solo da soggetti informati sui fatti ma dallo stesso S e da soggetti coindagati dello S in procedimenti connessi;
attività che aveva disvelato, secondo la prospettazione accusatoria, ora validata dal Tribunale, il complessivo sistema di interessenze criminali posto in essere nel tempo dallo S - dotato di significative capacità finanziarie proprio grazie alle disponibilità garantite dalle citate frodi fiscali- che, tramite regalie anche di valore non indifferente, aveva acquisito a libro paga la sistematica disponibilità di diversi soggetti appartenenti alle forze dell'ordine, dimostratisi pronti ad asservire agli interessi del suddetto la propria funzione e in talune ipotesi si erano anche resi autori di condotte contrarie ai rispettivi doveri d'ufficio, talora omettendone l'esecuzione. L'indagine, inoltre, ha anche disvelato situazioni illecite realizzate dai soggetti coinvolti nelle iniziative dello S (capi 3 e 4, per quel che qui interessa riferiti alla posizione del B) ma autonome dalle relative condotte, parimenti portate all'attenzione del giudice della cautela. Da qui le imputazioni provvisorie destinate a coinvolgere, sotto diversi versanti, i citati indagati, sottoposti alle misure coercitive e interdittive disposte dal Tribunale.

3. Hanno proposto autonomi ricorsi i citati indagati.

4. Nell'interesse di Luigi S, si adducono cinque diverse doglianze.

4.1. Con la prima si contesta, sotto il versante del difetto di motivazione, il giudizio inerente le esigenze cautelari, ritenute sub specie del rischio di recidivanza, non motivato in termini di concretezza e attualità del pericolo ritenuto malgrado la risalenza del tempo di esecuzione delle condotte;
l'atteggiamento collaborativo prestato dal ricorrente;
la presa di distanza dal contesto criminale che aveva fatto da cornice alle condotte illecite riscontrate in occasione della prima misura coercitiva applicata al ricorrente per i reati tributari sin dalla esecuzione della stessa;
l'assenza di elementi concreti emersi nel corso delle indagini destinati a dare concretezza al rischio paventato;
la sostanziale esautorazione del ricorrente, dopo l'esecuzione della prima misura cautelare, dai compiti e dalle interessenze imprenditoriali che avrebbero fatto da scaturigine anche alle condotte illecite oggetto della presente misura cautelare.

4.2. Con i successivi motivi, sotto il versante della ritenuta violazione di legge e del vizio di motivazione si contesta la gravità indiziaria relativamente:- alla corruzione propria di cui ai capi 1) e 5), sia perché mancherebbero gli estremi tipici dell'attività contraria ai doveri d'ufficio, sia per l'integrale assenza del sinallagma tra le utilità elargite ai pubblici ufficiali interessati e gli atti da questi ultimi compiuti in esecuzione dell'asserito patto illecito;
- alla corruzione propria di cui al capo 16), anche qui per carenze argomentative riferite al sinallagma tra utilità e contegni del pubblico ufficiale contrari al relativo dovere, ancor più considerando la distonia temporale tra i due asseriti momenti costitutivi della fattispecie contestata;
- alla corruzione impropria di cui al capo 18), perché mancherebbe l'indicazione delle ragioni per le quali le condotte ascritte al soggetto qualificato, assertivamente retribuite dalle utilità corrisposte dallo S, nel caso possano ritenersi diretta o indiretta estrinsecazione delle rispettive funzioni istituzionali, non potendo, del resto, valorizzarsi a tal fine le intercettazioni richiamate nel provvedimento impugnato, in premessa dichiarate inutilizzabili dallo stesso Tribunale per la ritenuta violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.;
-all'accesso abusivo ex art 614-ter cod. pen. contestato al capo 14) malgrado il medesimo fatto sia stato oggetto di autonoma iniziativa penale da parte dello stesso ufficio di Procura e innanzi al medesimo Tribunale con conseguente violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., senza peraltro considerare l'inutilizzabilità delle attività di indagine sottese alla detta imputazione, acquisite una volta decorso il termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen.

5.Nell'interesse di Alfonso M si deducono due motivi.

5.1. Con il primo si pone in discussione la gravità indiziaria relativa alla corruzione propria ascritta al ricorrente (in concorso con lo S) per la ritenuta erroneità logico giuridica nonché per la incompletezza e la travisata lettura delle emergenze indiziarie evocate a sostegno della affermata presenza di condotte contrarie ai doveri d'ufficio del ricorrente, sia in relazione ai controlli valutari e fiscali assertivamente omessi, sia con riguardo alla addotta facilitazione ai servizi aeroportuali presso lo scalo di Capodichino, assertivamente garantita ovviando alla effettività dei relativi controlli di sicurezza.

5.2. Con il secondo motivo si contrasta la ritenuta attualità del rischio di reiterazione delle condotte senza considerare che il ricorrente è stato trasferito da tempo in sede diversa da quella di esecuzione degli agiti illeciti contestati e con mansioni (attuale sarebbe quella di "piantone") che rendono inattuabili nuove condotte di segno analogo a quelle contestate.

6. Nell'interesse di Vincenzo A il vizio di motivazione e la correlata violazione di legge si riferiscono, quanto alla corruzione propria contestata al capo 16), alla asserita assenza di elementi indiziari che consentano di ricondurre le utilità acquisite dal ricorrente alle condotte illecite descritte ai capi 14) e 17), anche in ragione della data di erogazione delle stesse, avvenuta a distanza di anni dalla prime, in linea del resto con le valutazioni spese nello stesso provvedimento impugnato per i co-indagati D'Aniello e V, così da rendere intrinsecamente contraddittoria la motivazione, considerata la diversa soluzione assunta per i citati coindagati. Rispetto poi agli accessi abusivi, il Tribunale avrebbe integralmente trascurato di considerare che all'epoca degli accessi descritti al capo 17), mancava nel ricorrente la consapevolezza che lo S non faceva più parte della Polizia di Stato, aspetto che aveva portato l'A a ritenere legittimato all'informazione lo S. Prospettazione difensiva apoditticamente negata dal Tribunale a fronte di emergenze indiziarie che per contro non ne rendevano inverosimile il portato. Per contro, gli accesi di cui al capo 14) sono stati resi in esecuzione di richieste operate dallo S allorquando era ancora appartenente al Nucleo operativo di protezione Campania, sì che almeno apparentemente se ne doveva presumere la finalità istituzionale.
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