Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/10/2021, n. 29559
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 14081/2020 proposto da: V N, rappresentata e difesa dall'avvocato A R;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
- intimato -
avverso la sentenza n. 75/2020 della CORTE dei CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA, depositata il 02/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere R M;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Procuratore Generale Aunto L S, che ha chiesto che la Corte dichiari il ricorso inammissibile. Ric. 2020 n. 14081 sez. SU - ud. 14-09-2021
FATTI DI CAUSA
1. N V, in qualità di coniuge superstite di T V, quest'ultimo erede di C R (o R), titolare di pensione reversibile di guerra, impugna la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, n. 75 del 2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza n.368 del 2018, della medesima sezione del giudice contabile, che aveva dichiarato inammissibile la domanda svolta in quanto ripetitiva di altra identica, già rigettata con sentenza n.80
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
- intimato -
avverso la sentenza n. 75/2020 della CORTE dei CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA, depositata il 02/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere R M;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Procuratore Generale Aunto L S, che ha chiesto che la Corte dichiari il ricorso inammissibile. Ric. 2020 n. 14081 sez. SU - ud. 14-09-2021
FATTI DI CAUSA
1. N V, in qualità di coniuge superstite di T V, quest'ultimo erede di C R (o R), titolare di pensione reversibile di guerra, impugna la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, n. 75 del 2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza n.368 del 2018, della medesima sezione del giudice contabile, che aveva dichiarato inammissibile la domanda svolta in quanto ripetitiva di altra identica, già rigettata con sentenza n.80
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