Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2007, n. 14288
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Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 cod. proc. civ.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima.
Il potere di rilievo d'ufficio impone al giudice dell'appello (come di qualsiasi altra impugnazione) il controllo dell'esistenza del potere giurisdizionale indipendentemente dalle prospettazioni della parte avente interesse, siccome la risoluzione delle questioni di giurisdizione dipende soltanto dall'applicazione di norme di diritto ai fatti introdotti nella causa; ne consegue che risulta sufficiente che si investa il giudice dell'impugnazione della questione di giurisdizione per impedire il formarsi del giudicato interno, senza che si possa discutere sul grado di specificità delle censure mosse alla decisione impugnata.
Attesa l'ampia portata della normativa (art. 63, comma primo, del d. lgs. n. 165 del 2001) che, salvo tassative eccezioni, attribuisce ai giudici ordinari la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative sia al rapporto di impiego intercorrente tra il segretario comunale e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, sia al rapporto organico, intercorrente tra il segretario e l'ente locale, e, quindi, anche per le controversie aventi ad oggetto, come nella specie, l'anticipata collocazione del segretario in posizione di disponibilità, ai sensi dell'art. 19, comma primo, del d.P.R. n. 465 del 1997, presso la suddetta Agenzia per la gestione dell'albo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA US IV, domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dagli avv. MONDIN Claudio e Aldo Campesan con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ISOLA VICENTINA, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Viminale, n. 43, presso l'avv. LORENZONI Fabio, che, unitamente all'avv. Alberto Borella, lo difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- resistente -
e contro
AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALE E PROVINCIALI, in persona del legale rappresentante, legalmente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la difende;
- costituita ai fini della partecipazione alla discussione - e contro
ZO US;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia n. 174 in data 10 aprile 2004 (R.g. n. 730/2002);
sentiti, nella pubblica udienza del 22.5.2007:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Cacciavillani per delega dell'avv. Mondin;
l'avv. Parenti per delega dell'avv. Borella;
l'avvocato dello Stato Sabelli;
il Pubblico Ministero nella persona dell'Avvocato generale PALMIERI Raffaele, che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi del ricorso e la conferma della giurisdizione del giudice amministrativo, con rimessione degli atti alla Sezione lavoro per l'esame degli altri motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza di cui si domanda la cassazione, giudica infondata l'impugnazione (principale) di US IV OL contro la decisione del Tribunale di Vicenza in data 28.6.2002, di rigetto della domanda, proposta nei confronti del Comune di Isola Vicentina, dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e di AL US, diretta ad ottenere la reintegrazione del posto di lavoro come segretario generale del Comune di Isola Vicentina e il risarcimento del danno;
accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia, dichiarando il difetto di giurisdizione ordinaria sulla pretesa all'accertamento dell'illegittimità del collocamento in disponibilità del OL.
2. La motivazione della sentenza si articola nelle seguenti proposizioni: a) in data 4 agosto 1999, il neoeletto sindaco del Comune di Isola Vicentina aveva avviato il procedimento di sostituzione del segretario in carica e, quindi, conferito l'incarico a US AL, subentrato al OL dall'1.10.99, nel rispetto della procedura e dei termini previsti dalla normativa di settore;
b) sulla legittimità della mancata conferma del OL nell'incarico non incideva la questione relativa alla denunciata mancanza del titolo professionale necessario per investire della carica il AL, al cui accertamento, pertanto, il OL non aveva interesse;
c) esulava dall'ambito della giurisdizione del giudice ordinario la pretesa rivolta nei confronti dell'Agenzia in relazione all'illegittimità degli atti relativi alla nomina a segretario del Comune di US AL, al conseguente collocamento in disponibilità del OL ed al risarcimento dei danni subiti, in quanto