Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1970, n. 187

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime3

La caducazione delle Disposizioni a titolo universale, o particolare, per ignorata esistenza, o per sopravvenienza di figli, di cui al primo comma dell'art 687 cod civ (alla quale ipotesi e da parificare il futuro riconoscimento di figli naturali) si basa sulla presunzione che il testatore, se avesse avuto, o non avesse ignorato di avere figli o discendenti, oppure avesse preveduto di averne in seguito, non avrebbe disposto, come aveva fatto, con il suo testamento. Tale presunzione viene meno qualora risulti dal testamento stesso che il testatore abbia previsto detta eventualita provvedendo al riguardo. In tale ipotesi la legge (comma terzo art citato) sancisce la salvezza del testamento.*

Poiche l'art 687, terzo comma, cod civ, per la salvezza del testamento, prevede ed esige soltanto che il testatore abbia 'provveduto', prospettandosi l'eventualita della esistenza, o della sopravvenienza, di figli e non anche che abbia disposto congruamente a salvaguardia dei diritti che agli stessi sarebbero spettati nella successione, consegue che, a tal fine, e sufficiente che risulti, in maniera inequivoca, che il testatore abbia previsto gli eventi su accennati (sopravvenienza, esistenza, acquisto dello status di figlio naturale per riconoscimento, legittimazione) ed abbia 'provveduto' nel testamento, comunque, in relazione a detta eventualita, purche la disposizione sia chiaramente rivelativa della volonta del testatore di mantenere ferme le Disposizioni testamentarie nel caso di esistenza o sopravvenienza in senso fisico e giuridico di figli.*

Accertata la volonta del testatore di mantenere ferme le Disposizioni testamentarie nel caso di esistenza o sopravvenienza di figli, e irrilevante ogni indagine sulla certezza - o meno - dell'evento prospettatosi dal testatore, e sul contenuto o sulla sufficienza delle Disposizioni, eventualmente, fatte nel testamento a favore dei figli sopravvenuti o riconosciuti dopo il testamento, perche, in ogni caso, le eventuali lesioni dei diritti degli stessi, ravvisabili nel testamento, possono essere eliminate con la riduzione delle Disposizioni fatte a favore degli altri coeredi o legatari.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1970, n. 187
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 187
Data del deposito : 29 gennaio 1970

Testo completo

Poiche l'art 687, terzo comma, cod civ, per la salvezza del testamento, prevede ed esige soltanto che il testatore abbia 'provveduto', prospettandosi l'eventualita della esistenza, o della sopravvenienza, di figli e non anche che abbia disposto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi