Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2019, n. 49162

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2019, n. 49162
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49162
Data del deposito : 4 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEDEGHINI MARIALODOVICA nato a BRESCIA il 16/01/1951 avverso la sentenza del 22/01/2018 della CORTE APPEI10 di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore T E che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in sede di giudizio di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 30 marzo 2016, ha condannato M L in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 L. n. 638 del 1983 (perché in qualità di legale rappresentante della ditta "Mangimi- ficio Aurora" con sede legale in Castenedolo ometteva di versare all'I.N.P.S. ritenu- te previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per im- porti vari relativamente a diversi periodi compresi tra l'ottobre 2009 e il febbraio 2011).

2. La M, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli artt. 623, lett. d), cod. proc. pen., 3, 24 e 25 Cost., per essere stato l'imputato distolto dal giudice precostituito dalla legge. Si deduce che, essendo stata annullata dalla Corte di cassazione una sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 623 cit. ;
il giudice del rinvio doveva essere individuato in quello di primo grado, come da eccezione formulata tempestivamente nel momento immediata- mente successivo alla costituzione delle parti (udienza del 22 gennaio 2018).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la designazione del giudice di rinvio da parte della sentenza di annullamento attribuisce a questo giudice la competenza funzionale a giudicare in sede di rinvio. In forza del combinato disposto degli artt. 25 cod. proc. pen. e 627, comma 1, cod. proc. pen., infatti, nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che ri- sultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore (Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, Terracciano, Rv. 263181;
Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Caso, Rv. 255307). Inoltre, non è deducibile in sede di legittimità il difetto di competenza del giudice di rinvio che abbia pronunciato sentenza a seguito di pronunciato annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, in violazione dell'art. 623, lett. c), cod. proc. pen., senza che si sia successivamente fatto ricorso alla procedura di correzione dell'erro- re prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., essendosi il giudice di merito correttamen- te attenuto al principio fissato dall'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., che non con- sente di discutere la competenza fissata nella sentenza di annullamento (Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, dep. 2015, F., Rv. 262551;
Sez. 3, n. 436 del 14/11/2006, De Angelis, Rv. 235503).
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