Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2023, n. 05075
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15727/2017 R.G. proposto da: P.G. TRANSPORT S.R.L. (P.G. TRANSPORT S.R.O. ora CEEB INTERNATIONAL S.R.O.), con sede legale in Sturova 27 – 040 01 Kosice, Repubblica Slovacca, in persona del legale rappresentante, A P, rappresentata e difesa dagli avv. M S e I C, elettivamente domiciliata in Roma, via Gian Giacomo Porro, 8, presso CGP Studio Legale e Tributario;–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;-controricorrente - ESTEROVESTIZIO NE Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 6880/2016,depositata il 15 dicembre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023dal consigliere A C. Dato atto che il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti della ricorrente, con riferimento all’anno d’imposta 2009, IRES, IRAP ed IVA ritenendo la stessa localizzata sul territorio nazionale, e procedendo alla notifica dei relativi avvisi in Suzzara, via Donella, 2. La società proponeva impugnazione. 2. La CTP respingeva il ricorso, e quindi veniva proposto gravame, anch’esso respinto dalla CTR con la sentenza qui impugnata. La contribuente propone così ricorso in cassazione, affidato a sei motivi. L’Agenzia si è costituita per resistere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nell’ordine di priorità logica dev’essere anzitutto esaminato il quarto motivo. Con esso sidenuncia violazione degli artt. 59 e 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 140, 157 e 160, cod. proc. civ., e 57, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Tali disposizioni stabiliscono che le notifiche vanno eseguite presso la sede sociale, e con criterio sussidiario presso il legale rappresentante che risieda nel comune in cui l’ente abbia il domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi dell’art. 58, d.P.R. n. 600/1973. Poiché nella specie la notifica avvenne presso una sede supposta e a persona diversa dal legale rappresentante, non comunque presso la sede legale, la notifica stessa sarebbe nulla. 1.1. Il motivo è infondato. Come premesso esso si fonda su un’asserita ipotesi di nullità della notifica, per essere la stessa avvenuta in un luogo diverso da quello in cui doveva essere effettuata, ma essendo pacifica la tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento –ed a prescindere dalla relativa fondatezza –la nullità sarebbe in ogni caso san ata ai sensi dell’art. 156, cod. proc. civ. In effetti l’applicabilità di tale disposizione anche agli atti tributari è pacifica nella giurisprudenza di legittimità “In tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari, l'avvenuto ritiro dell'atto (nella specie, un avviso di liquidazione dell'INVIM), da parte del destinatario, presso la casa comunale, dove sia stato depositato ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., con invio al medesimo destinatario della notizia del deposito mediante raccomandata, produce effetto sanante della eventuale nullità della notificazione, in conseguenza della piena conoscenza dell'atto che dal ritiro evidentemente deriva” (Cass. 13/01/2006, n. 590;Cass.28/10/2016, n. 21865). 2. Venendo così al primo motivo, con esso la contribuente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 73, TUIR, 2697, cod. civ., e 115, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. A parere della stessa, infatti, i giudici d’appello avrebbero violato le indicate norme avendo anzitutto invertito l’onere della prova, attribuendo agli elementi individuati dall’amministrazione per localizzare in Italia la sede effettiva dell’impresa il valore di presunzione legale relativa. Per determinare poi il luogo di svolgimento dell’oggetto principale e la sede amministrativa, il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare le prove fornite, ma l’indicazione delle stesse non sarebbe contenuta nella sentenza. Del resto, anche il riferimento all’illegittimo vantaggio fiscale, valorizzato dalla CTR, sarebbe erroneo posto che l’art. 73, TUIR, non farebbe alcun riferimento a tale requisito.
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