Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21924

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21924
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21924
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT GE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, pronunciata de plano, la Corte di appello di Bologna, investita dell'impugnazione dell'imputato condannato in primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 619 cod. pen., commesso il 4 giugno 2014, ascritto a ON LO per avere, in qualità di addetto alla distribuzione, "abbandonato in un dirupo" 43 buste di "avviso di deposito".

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: - con il primo lamenta la violazione dell'art. 469 cod. proc. pen., perché la Corte di appello avrebbe emesso una sentenza predibattimentale senza costituire il contraddittorio. L'imputato, se ammesso a contraddire, avrebbe insistito nella richiesta di proscioglimento per difetto di querela, deduzione su cui era imperniato il gravame;
- con il secondo eccepisce la nullità della sentenza ex art. 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato e mancata audizione delle parti. L'imputato insiste nel proprio interesse ad ottenere una declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, ritenendola più favorevole rispetto a una pronuncia di prescrizione, dato che quest'ultima, a dire del ricorrente, sarebbe trascritta nel certificato del casellario giudiziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 469 cod. proc. pen. non è applicabile al giudizio di appello (cfr. per tutte Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 - 01), di talché è del tutto destituita di fondamento la censura che lamenta la violazione di una norma che non può trovare applicazione.

3. Il secondo motivo è fondato.

3.1. La doglianza pone, anzitutto, il problema del rapporto tra nullità e prescrizione.

3.1.1. Le Sezioni

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