Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/01/2022, n. 01185
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 11372-2021 proposto da: RUGGERI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 20, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A R;- ricorrente -contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;- intimato- per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 69/2021 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 12/03/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. A D F;lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede, che codesta Corte accolga il ricorso per regolamento di competenza e dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Lucca. Ric. 2021 n. 11372 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- R.G. 11372/2021 RILEVATO C:HE: nel giudizio avente a oggetto il ricorso di M G R, ex dipendente dell'Inps, avverso il provvedimento con cui l'istituto previdenziale comunicava che, in seguito al ricalcolo di quanto corrisposto a titolo di TFS, avrebbe dovuto procedere al recupero di quanto erogato (in eccesso) alla pensionata a tale titolo, il Tribunale di Lucca, ritenendo che la Ruggeri, al momento della cessazione del rapporto, fosse impiegata presso la sede Inps di Livorno, ha deciso di declinate la propria competenza territoriale, rimettendo la causa al Tribunale di Livorno, in applicazione dell'art. 413 cod.proc.civ. co.5, così come modificato dall'art. 40 del d.lgs. n.80 del 1998, il quale prevede che in tali ipotesi la competenza appartenga al giudice del luogo dove è cessato il rapporto d'impiego;il giudice adìto ha precisato che l'Inps nulla aveva eccepito in merito all'incompetenza territoriale, ed ha ritenuto che la Ruggeri avesse erroneamente proposto il ricorso presso il suo Ufficio in quanto l'attività di recupero di quanto corrisposto in eccesso era stata avviata dalla sede Inps di Lucca;M G R ha proposto ricorso davanti a questa Corte per regolamento di competenza, sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;L'Inps è rimasto intimato;il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
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