Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2018, n. 04599
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la seguente SENTENZA sul ricorso 28499-2010 proposto da: MACAUDA OAZIO, elettivamente domicli]ato in ROMA VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato R I, rappresentato e difeso dall'avvocato F D giusta delega a margine;- =corrente - contro PROVINCIA REGIC,HALE DI RAGUSA;- intimata - avverso la sentenza n. 48H/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, depositata il 26/10/2009;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. L M T Z;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M V che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso. R.G. 28499/2010 ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1. M O impugnava l'avviso di accertamento di imposta e di irrogazione di sanzioni notificato dalla provincia di Ragusa per l'anno 1998 sul presupposto della realizzazione di una discarica di rifiuti speciali provenienti da attività di scavo, sbancamento e demolizione. La commissione tributaria provinciale di Ragusa accoglieva ricorso. Proponeva appello la provincia di Ragusa e la commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, lo accoglieva sul rilievo che il materiale rinvenuto sul terreno di proprietà del contribuente costituiva rifiuto speciale secondo l'articolo 7 del decreto legislativo numero 22/1997. 2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi. La provincia di Ragusa non si è costituita in giudizio. 3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 7 del decreto legislativo numero 22/1997. Sostiene che la CTR ha rilevato che, sulla base del sopralluogo dell'Il maggio 1998, l'area di cui si tratta era adibita a discarica di inerti, incustodita e di considerevoli dimensioni, con materiale proveniente da demolizioni e scavi ma non ha tenuto conto che dagli accertamenti eseguiti dall'autorità comunale e dall'istruttoria effettuata nel processo penale per il reato di cui all'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo numero 22/1997 ( inottemperanza all'ordine di rimozione del materiale e ripristino dello stato dei luoghi), conclusosi con sentenza di assoluzione per sussistenza del fatto, emergeva che non si trattava di discarica di rifiuti speciali poiché il materiale depositato era calcare misto a terra, come tale non ricompreso nella disciplina dettata dall'articolo 7, comma 3, lett. b, del decreto legislativo numero 22/1997. 3. Con il secondo motivo deduce erroneità ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in quanto i giudici di appello hanno ritenuto trattarsi di discarica di rifiuti speciali senza dare conto degli esiti dell'istruttoria penale conclusasi con sentenza assolutoria, da cui emergeva che l'area di cui trattasi non costituiva discarica né si poteva definire luogo di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.
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