Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2022, n. 09265

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2022, n. 09265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09265
Data del deposito : 22 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. iscritto al n. 3550/2019 R.G. proposto da: L U, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARIA BONSIGNORI D'A e C P ed elettivamente domiciliato presso Io studio del secondo in Roma, Via Bruno Buozzi n. 99.

- ricorrente -

contro

D L, rappresentata e difesa dall'Avv. C B ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BARBARA CUFARI, in Roma, Via Augusto Riboty n. 3.

- controricorrente -

L G, L A ed EREDI di ORIETTA BIAVATI

- intimati -

avverso l' ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 30706/2018, depositata il 27/11/2018;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25/11/2021 dal Consigliere A C;
uditi gli avvocati ILARIA BONSIGNORI D'A e ALESSIO D'ANTONIO, per delega dell'avv. C P, che si riportano agli scritti difensivi depositati;
udito l'avv. C B, che si riporta agli scritti difensivi depositati;
udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. R M, che chiede l'accoglimento del ricorso, in conformità alla requisitoria scritta precedentemente deposita dal Sostituto Procuratore Generale dott.ssa F C.

FATTI DI CAUSA

1. U L (n. nel 1957, da ora in poi L junior) ha proposto ricorso per revocazione contro la ordinanza di questa Corte n. 30706 del 2018 con la quale è stato rigettato il ricorso da lui proposto per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1621 del 2014. 2. Con quest'ultima sentenza - resa nel contraddittorio tra L junior e sua madre O B, sua sorella Delia L e suo zio U L (n. nel 1926, da ora in poi L senior), fratello del padre dell'odierno ricorrente, Giuseppe L - la Corte d'appello ha, fra l'altro, rigettato la domanda di nullità, per difetto di autenticità, promossa dall'odierno ricorrente in relazione al testamento olografo del suo defunto padre Giuseppe, datato 3.4.89 e pubblicato il 22.4.89, a suo dire falsificato dalla madre e dalla sorella.

3. La Corte felsinea ha rigettato la suddetta domanda di L junior sul rilievo che il medesimo non aveva proposto querela di falso nei confronti della scheda testamentaria.

4. Contro la suddetta statuizione della sentenza di appello L junior propose ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente denunciò la violazione del disposto degli artt. 214, 215, 216 e 221 c.p.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nel ritenere necessaria la proposizione della querela di falso per contestare l'autenticità del testamento olografo, invece di ritenere sufficiente la mera contestazione dell'autografia, con conseguente attribuzione dell'onere di promuovere la verificazione della scrittura in capo a chi si giovava del documento.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunciò la violazione delle medesime norme giuridiche evocate nel primo mezzo d'impugnazione, argomentando che - una volta che egli aveva disconosciuto l'autenticità dell'impugnato testamento del 3.4.1989 e che sua madre e sua sorella non avevano chiesto la verificazione del medesimo - la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere la validità del precedente testamento del 19.2.1988, mai contestato dalle parti.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunciò la violazione degli artt. 189 e 352 c.p.c., nonché 24 Cost. e 6 CEDU, lamentando il vulnus al suo diritto di difesa portato dalla Corte d'appello per avere essa - dopo avere accolto la sua istanza di discussione orale ex art. 352, comma 2, c.p.c., fissando la relativa udienza - revocato senza alcun contraddittorio, su istanza della controparte, il decreto di fissazione dell'udienza di discussione.

4.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunciò violazione del disposto degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c. e della disciplina del DM 127/04 in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa onerandolo delle spese dei due gradi di giudizio, benché non totalmente soccombente e, comunque, individuando erroneamente il valore della lite al fine della tassazione delle spese;
oltre che omettendo di valutare il concorso di ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

5. Con l'ordinanza qui impugnata per revocazione, questa Corte, per quanto ancora interessa, ha rigettato il primo motivo del ricorso per cassazione di L junior, pur riconoscendo che - alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità concernente il rimedio utilizzabile per contestare l'autenticità del testamento olografo - l'argomentazione della Corte felsinea andava corretta.

6. Segnatamente, l'ordinanza qui impugnata - dopo avere sottolineato che la ratio decidendi della sentenza di appello contrastava con l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12307/2015, alla cui stregua «per contestare l'autografia del testamento olografo non è necessaria la proposizione della querela di falso, bensì, trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo, è onere della parte che afferma la falsità provare il suo assunto, sicché la verificazione della scrittura deve dalla stessa essere proposta e coltivata» (pag. 3, terzo capoverso, dell'ordinanza n. 30706 del 2018) - così proseguiva: «Nella specie è dato pacifico che il L non propose l'apposita istanza di verificazione circa l'autografia o no del testamento del padre esibito dalla germana e dalla madre, né addusse in causa altra prova al riguardo, sicché la correzione della motivazione di rigetto, adottata in sede d'appello, delle sue doglianze non gli giova poiché comunque permane il rilevato difetto di prova circa l'asserto base della sua domanda, ossia che l'ultimo - come data di confezione - testamento del padre fosse falso» (ivi, righi 19 e segg).
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