Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/06/2021, n. 17960
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eguente G ORDINANZA sul ricorso 6408-2017 proposto da: GH1GHETTA DI GATTICCHI AGNESE E C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. DE DOMINICIS 42, presso lo studio dell'avvocato A A M L P, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;- ricorrente- contro SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA, COMUNE ALFONSINE ;- intimati - .,123 -2)R4 .avverso la sentenza n. 892/2016 del TRIBUNALE di R, depositata il 08/08/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. L R;FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato che: 1.La società Ghighetta di Gatticchi Agnese s.a.s. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso SORIT- Società servizi e riscossioni Italia spa e contro il Comune di Alfonsine, notificato il 28 febbraio 2017, per la cassazione della sentenza n. 892 del 2016 resa dal Tribunale ordinario di Ravenna, pubblicata 1'8 agosto 2016 e non notificata. 2. Secondo la ricostruzione compiuta dalla ricorrente, essa aveva ricevuto la notifica di un verbale contenente intimazione di pagamento per violazione del codice stradale presso la propria sede legale, ove la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza, e non presso la sede effettiva, dove la società si era trasferita da circa sei mesi, luogo previsto dall'art. 145 co. 2 c.p.c. e art. 19 co. 2 c.c. 3. Richiestane copia, appurava che erano stati emessi e notificati due verbali di accertamento: a) un primo verbale relativo ad una violazione del codice della strada perché il conducente di una vettura intestata alla Ghighetta superava il prescritto limite di velocità;b) un secondo verbale, con il quale si sanzionava il legale rappresentante della società che, sollecitato, non aveva fornito i dati identificativi del conducente in relazione alla violazione sub a). Anche questo secondo verbale era stato notificato per posta erroneamente alla società.