Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2013, n. 16252

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Il legato in sostituzione di legittima, previsto dall'art. 551 cod. civ., è una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che l'eventuale rinuncia determina il venire meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva spettantegli per legge sui beni ereditari. Ne consegue che il legatario, che abbia rinunciato al legato tacitativo in denaro, può conseguire la quota di legittima in natura, in base alla regola generale dettata dall'art. 718 cod. civ.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2013, n. 16252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16252
Data del deposito : 27 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O M - Presidente -
Dott. B G A - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. M L - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso 16251-2007 proposto da:
R FEDELE RDLFDL34N10I709L elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 435, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentato e difeso dall'avvocato N M con procura notarile rep. 112950 del 13/3/13;

- ricorrente -

contro
R RARDO GIULIO RDLRCR65A01I625J, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell'avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P L;

- controricorrenti -

e contro
R SUSANNA, GIUSSANI MARIA ROSA, R LUCA, R SILVANA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 286/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 2/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. L M;

udito l'Avvocato M N, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento delle difese;

udito l'Avvocato DE SANCTIS MANGELLI Simonetta, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con testamento olografo in data 6-12-1980, pubblicato il 5-5-1981, Radaelli Riccardo disponeva dei propri beni ripartendoli tra i figli G, S e F, tacitando il diritto di legittima del figlio Mario Primo con un legato di L. 50.000.000 a carico dei coeredi F e G e i diritti della moglie R E con l'usufrutto sul patrimonio immobiliare. R M Primo conveniva in giudizio i fratelli e R E, dichiarando di rinunciare al legato per ottenere la legittima e chiedendo la ricostruzione dell'asse ereditario, con la collazione delle donazioni dirette e indirette fatte dal padre e la riduzione delle stesse nei limiti della lesione della sua quota di legittima.
Con sentenza non definitiva in data 15-10-2001 il Tribunale di Monza dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dagli eredi di R E ed accertava che quest'ultima, beneficiaria di un legato in sostituzione di legittima, era decaduta dalla facoltà concessale dall'art. 551 c.c.;
accertava che la quota di legittima spettante a R M ai sensi dell'art. 537 c.c. in ordine alla successione del padre era pari ad un sesto della massa ereditaria;
dichiarava che l'acquisto da parte di R S dell'immobile sito in Cesano Maderno, di cui all'atto del 12-7- 1959, costituiva donazione indiretta da parte del de cuius e, pertanto, ne ordinava la riunione fittizia alla massa ereditaria;

respingeva le altre domande proposte dall'attore, volte a riunire all'asse ereditario altri beni venduti in vita dal padre ai figli F e G;
determinava il valore della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione, ai fini del calcolo della quota di legittima, in L. 500.000.000;
determinava in L. 83.300.000 il valore della quota di legittima spettante all'attore, stabilendo, ai sensi dell'art. 528 c.c., comma 1, che tale quota doveva essere ottenuta riducendo in parti uguali i lasciti testamentari in favore di R F e G, con salvaguardia del lascito in favore di R S.
Con sentenza definitiva in data 19-2-2004 il Tribunale disponeva la divisione del complesso immobiliare caduto in successione secondo il progetto divisionale redatto dall'arch. R, assegnando le quote ai condividenti e determinando i frutti dovuti all'attore sulla quota di legittima al medesimo spettante dall'apertura della successione alla data della sentenza nella somma di Euro 56.517,00, che poneva a carico di R F e Radaelli G in parti uguali.
Avverso la predetta decisione proponevano autonomi atti di appello R F, R S - in proprio e quale erede della madre R E -, G M R, R S e R L - quali eredi di Radaelli G, anche nella qualità di erede della madre R E -. Riunite le tre cause, si costituiva R R G, quale erede di R M, proponendo appello incidentale. Con sentenza in data 2-2-2007 la Corte di Appello di Milano rideterminava l'ammontare dei frutti spettanti a R G, nella qualità, in Euro 69.648,94, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso R F, sulla base di sei motivi.
R R G ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensive. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al mancato rispetto della volontà manifestata dal de cuius con il testamento olografo del 6-12- 1980, che, a suo

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