Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/1968, n. 2086
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L'ammontare dell'assegno vitalizio, che a norma dell'art.580 cod. civ.e attribuito ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, si determina in proporzione delle sostanze ereditarie al momento dell'apertura della successione, quale che sia la loro natura, ed anche se le stesse non producano frutti o reddito, come nel caso di una pinacoteca, una biblioteca etc. Tale modo di commisurazione dell'assegno non e contraddetto dalla seconda parte dello stesso articolo 580, la quale non stabilisce affatto il criterio di Determinazione, gia fissato invece nella prima parte, ma pone soltanto un limite quantitativo dell'assegno, nel senso che questo non puo superare l'ammontare della rendita della quota spettante al figlio naturale riconosciuto.*