Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2007, n. 813
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In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs.n.375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto errata l'interpretazione fornita dalla corte territoriale che aveva considerato tempestiva, facendone conseguire la sussistenza del diritto all'iscrizione, l'azione giudiziaria proposta da lavoratrice che, cancellata dagli elenchi nominativi, aveva esperito i rimedi amministrativi, proponendo l'azione giudiziaria solo dopo la scadenza del termine di centoventi giorni dal momento in cui era divenuto definitivo il procedimento di cancellazione, in esito alla conclusione del procedimento contenzioso nel senso del silenzio-rigetto del proposto gravame).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC HE, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1700/03 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 19/11/03 - R.G.N. 1525/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/06 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI DE CESARE;
udito l'Avvocato SGROI e CORETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS per delega BOER:
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda proposta dall'odierna resistente per l'accertamento del diritto ad essere iscritta nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli a tempo determinato, ritenendo preclusa l'azione giudiziaria perché esercitata oltre il termine (120 giorni) previsto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, conv. in L. n. 83 del 1970. La Corte d'appello di Lecce, nella sentenza qui impugnata, ha ritenuto non corretta la interpretazione delle norme di legge che regolano la materia e, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda. Ha osservato la Corte che la decorrenza del termine (di decadenza sostanziale) di cui all'art. 22 cit. è subordinata all'adozione di un provvedimento amministrativo formale, da portare a conoscenza dell'interessato, mentre, nella specie, il procedimento amministrativo contenzioso, aperto dal ricorso presentato dalla lavoratrice ai sensi del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, si era concluso senza che l'autorità competente si fosse
espressamente pronunziata. Pertanto, secondo il giudice a quo, l'azione giudiziaria doveva considerarsi tempestiva, così come fondata era la pretesa di iscrizione, stante la provata esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato negli anni e per il numero di giornate indicate dall'appellante.
Contro questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso fondato su due motivi.
L'intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INPS, con il primo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito, con modifiche, dalla L. 11 marzo 1970, n. 83, della L. 11 agosto 1973, n. 533, art.8 e, in connessione con questi, dell'art. 15 preleggi, dell'art. 148 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 533 del 1973, art. 9, nonché del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 11, oltre a
vizio di motivazione. Critica la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che la norma da ultimo citata assegna all'inutile decorso dei termini da essa stabiliti per la decisione del ricorso, valore di provvedimento tacito di rigetto, che deve ritenersi legalmente conosciuto dal destinatario in coincidenza con lo scadere dei termini anzidetti;
conseguendone che (anche) dalla definizione in questa forma del procedimento amministrativo contenzioso decorre il termine di 120 giorni per opporsi in sede giudiziaria al provvedimento di non iscrizione ovvero di cancellazione. Nel secondo motivo, con denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., del D.L. n. 7 del 1970, art. 1 conv. con L. n. 83 del 1970, nonché di vizio di motivazione, l'INPS sostiene che l'affermazione della natura subordinata del rapporto di lavoro è priva di supporto probatorio, mancando nella sentenza impugnata ogni indicazione in ordine agli elementi ritenuti significativi della fondatezza della tesi di controparte. Il primo motivo è fondato, restando, all'evidenza, assorbito il secondo.
Questione controversa fra le parti è la individuazione del dies a quo di decorrenza del termine stabilito dal D.L. 3 febbraio 1970, n.7, art. 22, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83, per l'esercizio
dell'azione giudiziaria intesa a contestare i provvedimenti amministrativi (lesivi di diritti) adottati in materia di collocamento e di accertamento dei lavoratori agricoli. Recita, testualmente, l'art. 22: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
È noto che la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai consolidato, considera la disposizione in esame tuttora vigente ed afferma, altresì, che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria L. n. 533 del 1973, ex art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393). Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi suddetti, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto