Cass. civ., sez. I, ordinanza 26/02/2018, n. 04510

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 26/02/2018, n. 04510
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04510
Data del deposito : 26 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso iscritto al n. 19435/2012 R.G. proposto da Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (C.F. 80185250588), in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12.

- ricorrente -

contro

Fallimento della Telsey s.p.a., in liquidazione (C.F. 02381770267), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti R P e T M, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Vescovio 21.

- controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale di Treviso depositato il giorno 19 luglio 2012, nel procedimento iscritto al n. 210/2012 r.g. ( Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2017 dal Consigliere G F. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale M V, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Treviso, con decreto depositato il 12 luglio 2012, respinse l'opposizione allo stato passivo del fallimento della Telsey s.p.a., in liquidazione, promossa dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR), sulla sua domanda di insinuazione al passivo, con il rango privilegiato, delle somme dovute a seguito della revoca del finanziamento concesso alla società fallita, nonché per gli interessi di mora spettanti a titolo risarcitorio. Il tribunale ritenne che la revoca del finanziamento alla fallita fosse stata disposta solo successivamente alla sua dichiarazione di fallimento, non spettando quindi alcun diritto al risarcimento del danno, trattandosi di contratto pendente all'epoca dell'apertura del concorso;
soggiunse che non poteva essere riconosciuto il rango privilegiato sulle somme ammesse al passivo, poiché esso trovava fondamento in una norma contenuta in un decreto ministeriale anziché in una legge dello Stato. Avverso il detto decreto il MIUR ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
il fallimento della Telsey s.p.a., in liquidazione, ha depositato controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce il MIUR violazione dell'art. 4, comma 18, del d.m. 8 agosto 1997, n. 954, poiché la revoca del finanziamento poteva essere disposta, proprio a causa dell'intervenuta dichiarazione di fallimento del beneficiario, soltanto dopo l'apertura della procedura concorsuale.Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e dell'art. 12, comma 2, del d.m. n. 954 del 1997, avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto non spettante il privilegio generale previsto dalla vigente normativa in tema di finanziamenti agevolati per la ricerca.

2. Il primo motivo è fondato. Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, dal tenore della disposizione dell'art. 72 I.fall. - nel testo introdotto dalla legge del '42 - si desume il principio secondo cui lo scioglimento del rapporto contrattuale, determinato dalla dichiarazione di fallimento, non giustifica l'insorgere, in favore del contraente in bonis, del diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'anticipata interruzione del rapporto, salvo che il danno non sia riconducibile ad inadempimenti verificatisi prima della sentenza dichiarativa del fallimento. A tale principio si ricollega l'art. 55 I.fall., il quale, disponendo che i crediti sono conteggiati, agli effetti del concorso, per l'importo esistente alla data di apertura della procedura, esclude la possibilità di riconoscere, agli stessi fini, in favore dei singoli creditori, malgrado ogni intesa contraria, pretese risarcitorie o indennitarie non riconducibili a situazioni determinatesi prima di tale momento (Cass. 04/09/2009, n. 19219;
Cass. 25/02/2002, n. 2754). E l'art. 72, comma quinto, I.fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, proprio in applicazione dei suddetti principi, stabilisce oggi che soltanto l'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente, spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, soggiungendo il comma sesto del medesimo art. 72, che sono "inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento". Occorre tuttavia considerare che in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, chiamate a stabilire il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che l'Amministrazione, nel revocare il c:ontributo già accordato ovvero nel dichiarare la decadenza del soggetto beneficiario, non compie alcuna valutazione discrezionale, ma si limita ad accertare, con la cessazione dell'attività imprenditoriale (per intervenuto fallimento), il venir meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge (Cass. s.u. 20/07/2011, n. 15867). Dunque, non potendosi ragionevolmente pretendere che il mero accertamento di quello che è uno dei presupposti legali per la revoca - del finanziamento - id est la soggezione del soggetto beneficiario ad un procedura concorsuale -, debba intervenire addirittura prima dell'evento medesimo, deve concludersi che la revoca del finanziamento pubblico, giustificata appunto dalla dichiarazione di fallimento del destinatario delle provvidenze pubbliche, risulta sempre cipponibile al curatore fallimentare, ancorché sia stata disposta - com'è del resto inevitabile - sempre dopo l'apertura del concorso tra i creditori. Conformemente all'orientamento già recentemente espresso da cuesta Sezione (Cass. 31/05/2017, n. 13751), deve allora pronunciarsi il seguente principio di diritto: "La revoca dei contributi pubblici in favore delle imprese, disposta dall'Amministrazione a causa della dichiarazione di fallimento dell'impresa beneficiata, ha natura di mero accertamento del venir meno di una delle condizioni per la permanenza del beneficio;
sicché essa resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell'impresa". Nella vicenda di cui si discute, poi, è incontroverso che l'art. 4, comma 18, del d.m. 8 agosto 1997, n. 954-Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli , interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata - disciplina ratione temporis applicabile ai progetti, quale quello della Telsey s.p.a., presentati fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. (risalente al 18.1.2001) del d.m. 8 agosto 2000 n. 593-Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - prevedeva la revoca della sovvenzione pubblica da parte dell'Amministrazione nel caso in cui il contraente "nell'ulteriore corso delle attività contrattuali (...) risulti in procedura concorsuale". Dunque, deve ritenersi che la revoca del finanziamento disposta cpn decreto ministeriale adottato il 28.12.2011, dopo la dichiarazione di fallimento della Telsey s.p.a. risalente al precedente 5.8.2011, fosse pienamente opponibile alla massa;
con il risultato che spetta al ministero revocante il risarcimento del danno per il venire meno delle condizioni di ammissione al beneficio, come determinato in seno al ridetto contratto di finanziamento.
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