Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2020, n. 09291

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2020, n. 09291
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09291
Data del deposito : 20 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 9241-2015 proposto da: REDMARK S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERIA' 10, presso lo studio dell'avvocato F C, rappresentata e difesa dagli avvocati W P e E G;
2019

- ricorrente -

3600

contro

O M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO

82, presso lo studio dell'avvocato C P, rappresentato e difeso dall'avvocato A S;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 601/2014 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 15/10/2014, R. G. N. 38/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. F D G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l'Avvocato E G;
udito l'Avvocato C P per delega orale avvocato A S. ud. za 13.11.19 / r.g. n. 09241-15 FATTI di

CUSA

Con sentenza del 17 luglio 2013 il giudice del lavoro di Ancona rigettava la domanda dell'ex agente O M, volta ad ottenere spettanze ulteriori a titolo di differenze provvigionalì, nonché di integrazione sia dell'indennità di fine agenzia di cui all'articolo 1751 c.c., sia dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Secondo il tribunale, a fronte della pacifica cessazione del rapporto di agenzia al 31 dicembre 2008, l'estratto conto del 24 luglio 2009 era pertinente al secondo trimestre di tale anno e non già al primo trimestre del 2009, come per mero errore materiale indicato in detto estratto. Quest'ultimo risultava, quindi, già saldato dalla preponente, come del resto quello del primo trimestre. Il primo giudicante aveva, inoltre, ritenuto non dovute le pretese provvigioni concernenti i cosiddetti affari pendenti (affari conclusi dopo la cessazione del rapporto di agenzia e dovuti esclusivamente er fuv,,e2Adtdo_iok.1.45 - all'intervento dell'agente), poiché non risultava trasmessa alla preponente convenuta S.r.l. REDMARK l'apposita relazione sull'attività compiuta prima della cessazione del rapporto, relazione considerata essenziale per la maturazione del diritto alla provvigione in forza della specifica previsione di cui all'articolo 6 della accordo economico collettivo del settore industria. Inoltre, nessuna differenza provvigionale spettava all'ex agente, poiché quanto alla lamentata unilateralità nella riduzione delle aliquote provvigionali era emerso che in realtà la modifica era stata consensualmente accettata dall'agente senza condizioni. Per di più non poteva essere computato ai fini dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso il periodo risalente di prestazioni occasionali per affari procacciati prima della stipulazione del regolare contratto di agenzia. In conclusione, non erano stati ravvisati dal tribunale i presupposti per la liquidazione dell'indennità di fine agenzia nella misura massima indicata dal ricorrente in ragione di complessivi euro 46.343,70 a fronte di quella percepita in euro 10.400. La Corte d'Appello di Ancona con sentenza n. 601 in data 9 - 15 ottobre 2014, rigettava l'impugnazione incidentale (concernente unicamente il regolamento delle spese relative al giudizio di primo grado), spiegata dalla appellata S.r.l. REDMARK, ed in parziale accoglimento di quella principale condannava detta società al pagamento, in favore dell'O, appellante principale, della somma di euro 6710,05 a titolo di provvigioni postume, nonché di euro 18.358 a titolo di integrazione dell'indennità di fine agenzia, oltre accessori di legge.ud. za 13.11.19 r.g. n. 09241-15 Condannava, inoltre, la REDMARK al rimborso delle spese relative al primo ed al secondo grado del giudizio, all'uopo liquidate, rispettivamente, in 6000,00 ed in 5000,00 euro, oltre accessori come per legge). Secondo la Corte territoriale, meritavano pregio i primi due motivi di gravame, essendo emerso dai documenti acquisiti che nel primo quadrimestre dell'anno 2009 erano maturati affari con le clienti FASHION CONTAINER e MANIFATTURA PAOLONI, già contattate in trattative di acquisto dall'agente O negli ultimi mesi dell'anno 2008 con l'esibizione di campionari e con proposte di ordinativi, sicché spettavano a detto agente le provvigioni per tali affari, essendo evidente la prevalenza dell'attività promozionale fornita dell'O, mentre l'agente subentrato M aveva iniziato il proprio rapporto di agenzia nella stessa zona soltanto dai primi giorni di maggio 2009, ragion per cui il buon fine di tali affari non poteva che ascriversi ad altri se non all'O. In proposito non rilevava che tali clienti fossero stati trattati direttamente dal presidente della società, poiché non essendo stati i predetti inseriti nel novero dei clienti direzionali (indicati nominativamente all'articolo 3 del contratto di agenzia in data 10 febbraio 2006) gli affari conclusi in conseguenza delle proposte avanzate dall'agente di zona ricadevano nel regime di esclusiva, generando quindi in ogni caso provvigioni indirette. Né alla maturazione del diritto risultava ostativa la presentazione della prescritta relazione soltanto dopo la cessazione del rapporto di agenzia (segnatamente nella specie la missiva di cui v raccomandata 31 agosto 2009, con la quale erano state richieste in modo specifico le provvigioni concernenti le clienti FASHION CONTAINER e MANIFATTURA PAOLONI), dovendosi escludere che la clausola di cui all'articolo 6, comma 100, dell'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia del settore industriale (accordo richiamato dal paragrafo 17 del contratto individuale di agenzia) configurasse un termine finale comminato a pena di decadenza, trattandosi viceversa di un onere a carico dell'agente, in quanto tale idoneo a condizionare soltanto l'esigibilità del credito da provvigioni, come risultava palese dallo stesso tenore letterale e dalla connessione delle espressioni adoperate ("l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è l'effetto soprattutto dell'attività da lui svolta in essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del za 13.11.19 i' r.g. n. 09241 15 rapporto, l'agente o il rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, nel caso dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora nell'arco di quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto alcune di tali attività vadano a buon fine l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato"). Secondo la Corte anconetana, risultava evidente quindi che la maturazione del diritto era condizionata sia dal nesso causale tra le trattative intavolate dall'agente ed il buon fine dell'affare, sia dalla conclusione entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto, che la disciplina collettiva fissava di regola in un quadrimestre, fatti salvi diversi accordi tra le parti, fermo restando l'obbligo per l'agente, a richiesta della preponente, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso;
ciò che evidenziava la finalità strumentale della relazione dettagliata, utile alla preponente per il monitoraggio delle trattative in corso. Nel caso di specie il buon fine di tali trattative assorbiva ogni considerazione sulla connotazione asseritamente tardiva della relazione richiesta all'agente, sicché erano dovute le provvigioni al 10% sugli affari documentati dalle tre fatture della FASHION CONTAINER (una del 31 marzo 2009 e 2 delle successivo 30 aprile), nonché della fattura n. 201 in data 30 aprile 2009, emessa dalla MANIFATTURA PAOLONI, tutte per un importo complessivo di euro 6710,05. In carenza di espressa deroga e in ogni caso in difetto di prova dell'attività prevalente dell'ex agente per la maturazione degli affari in epoca successiva r2 maggio 2009, la domanda AA/3 dell'O per il pagamento delle provvigioni asseritamente maturate anche in epoca successiva al primo quadrimestre dell'anno 2009 non poteva essere accolta, anche perché la prospettazione dell'appellante principale non considerava che la misura del diritto era circoscritta tassativamente nei limiti cronologici fissati dalla citata clausola di cui all'art. 6 dell'accordo economico collettivo, non derogata. In ogni caso, l'appellante principale non aveva dimostrato che la sua attività promozionale svolta negli ultimi mesi dell'anno 2008 avesse avuto ricadute positive anche in epoca successiva 2 maggio 2009. Parzialmente fondato, inoltre, secondo la Corte distrettuale, era l'ultimo motivo di gravame principale, posto che la liquidazione dell'indennità di fine agenzia nella misura minima di euro 10.400, una volta riscontrata la ricorrenza dei requisiti meritocratici previsti dall'articolo 1751 uci. za 13.11.19 r.g. n. 09141.15 c.c. (infatti la società convenuta aveva ammesso l'incremento iniziale della clientela ad opera dell'O nonché la permanenza di vantaggi, sebbene non consistenti), risultava lesiva del diritto all'equo pagamento di tale indennità in considerazione delle provvigioni perse dall'agente per effetto del recesso intimatogli. Tanto comportava che in ogni caso, trattandosi di attività promozionale prestata con merito (riconosciuto anche dalla preponente in base al premio aggiuntivo riconosciuto per il raggiungimento del target 2006), non sussistevano ragioni ostative all'attribuzione -nel ventaglio tra il minimo esigibiletl massimo corrispondente 1 4"5 alla media aritmetica delle provvigioni maturate nella nullità del rapporto di agenzia- della misura media dell'indennità, computata pertanto non sull'intero ma sulla metà della media delle provvigioni annuali. Di conseguenza, considerata la spettanza a titolo di indennità di fine agenzia della somma complessiva di euro 28.758, ossia la metà dell'importo medio annuale delle provvigioni maturate calcolato in euro 57.516, parte convenuta andava condannata a pagare l'integrazione, considerato che a tale titolo era stata già corrisposta la somma di euro 10.400. Pertanto, il parziale accoglimento dell'appello principale con assorbimento di quello incidentale condizionato, determinava in base al criterio della soccombenza sostanziale a carico della società REDMARK il carico delle spese processuali, tenuto altresì conto del comportamento della preponente, contrario a correttezza e buona fede, desumibile dalla mancata informativa concernente la maturazione di affari del primo quadrimestre dell'anno 2009 con i suddetti clienti. Avverso la sentenza di appello in data 30-03-2015 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, la S.r.l. REDMARK, cui ha resistito il sig. Marco O con controricorso. Memoria ex articolo ex 378 c.p.c. risulta depositata per la società ricorrente soltanto il giorno 11 novembre u.s. alle ore 12.30, perciò oltre il termine di giorni cinque. RAGIONI della
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