Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/10/2009, n. 22156

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In tema di prestazioni per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea, in relazione alle domande, presentate successivamente al 1° luglio 1997, di liquidazione in somma capitale di una quota della pensione, il rinvio ai "coefficienti in uso presso l'INPS", disposto dall'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 ai fini del calcolo della predetta quota, non è riferibile alle tabelle allegate al d.m. 27 gennaio 1964, riguardanti il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, operante solo presso l'AGO dei lavoratori dipendenti, né quindi alle successive modifiche introdotte dal d.m. 19 febbraio 1981, la cui operatività è esclusa anche dalla natura "statica" del rinvio, riguardante i soli coefficienti all'epoca vigenti, né infine alle tabelle di cui al d.m. 20 febbraio 2003, previste dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164 solo ai fini del calcolo degli oneri di ricongiunzione e riscatto, dovendo invece trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 503, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le tabelle allegate alla delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS n. 302 del 4 agosto 2005, più favorevoli rispetto ai coefficienti di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, vigenti all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 865 cit. e concernenti il calcolo delle pensioni degli iscritti alle assicurazioni facoltative, con la conseguenza che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 503, cit., nella parte in cui comporterebbe una capitalizzazione di valore inferiore a quella risultante dall'applicazione delle tabelle che opererebbero in sua assenza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/10/2009, n. 22156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22156
Data del deposito : 20 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l?Avvocatura Centrale dell?Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro
BE MA ST VED. MA, MA NC MA, MA NO RL, MA RI NELLA QUALITA? DI EREDI DI MA PASQUALINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio degli avvocati PROSPERI MANGILI LORENZO, CARLINO ROBERTO, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 546/2005 della CORTE D?APPELLO di SASSARI, depositata il 13/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 06/10/2009 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;

uditi gli avvocati Alessandro RICCIO, Paolo BOER, per delega degli avvocati Roberto CARLINO e Lorenzo PROSPERI MANGILI;

udito il P.M. in persona dell?Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso, in subordine sollevarsi la questione di legittimita? costituzionale della L. n.244 del 207, art. 2, comma 503.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata del 13 dicembre 2005 la Corte d?appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata accolta la domanda proposta nei confronti delPS da LE RI NA, RE NC RI, RE ST CA e RE GA, tutti eredi di RE QU, il quale, cessato il rapporto di lavoro il 30 novembre 1997, aveva avanzato alPS domanda per ottenere dal Fondo Volo cui era stato iscritto, la pensione di anzianita? con la liquidazione di una quota in capitale, ai sensi della L. n. 859 del 1965, art. 34. Gli eredi RE lamentavano che l?Istituto aveva erroneamente determinato il coefficiente di capitalizzazione, avendolo calcolato, non in base alla tabella allegata al D.M. 19 febbraio 1981, ma in base a coefficienti diversi ed inferiori, cosi? violando la previsione del citato art. 34, per cui il valore capitale della quota di pensione deve essere calcolato in base ai "coefficienti in uso presso PS", i quali, sostenevano i ricorrenti, non potevano che essere quelli di cui al D.M. 19 febbraio 1981, emanato ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13 che era l?unico in uso nelle forme pensionistiche
obbligatorie per ottenere i valori capitali della riserva matematica. La Corte territoriale disattendeva la tesi delPS - per cui non potevano assimilarsi e sottoporsi allo stesso trattamento due situazioni diverse, come, da una parte, il riscatto a carico dell?assicurato per integrare una base contributiva e, dall?altra, la capitalizzazione della pensione - osservando che, nel primo caso, l?assicurato compie una valutazione delle proprie aspettative di vita e versa oggi, nel caso della riserva matematica, un capitale nella prospettiva di fruire di una pensione di misura tale da essere piu?
favorevole di una messa a frutto alternativa del medesimo capitale;

nel caso della capitalizzazione l?assicurato compie una valutazione di segno opposto, ma perfettamente speculare. Entrambe le scelte, ossia, sia versare in anticipo o ricevere in anticipo il capitale, essendo specularmente identiche, devono, logicamente, essere assoggettate ad identici coefficienti.
Avverso detta sentenza PS propone ricorso con un unico complesso motivo.
Resistono gli eredi del pensionato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie, la prima in vista della udienza di discussione presso la sezione Lavoro, la seconda in vista dell?udienza delle Sezioni unite, cui la causa e? stata rimessa quale questione di massima di particolare importanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l?unico motivo PS denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 859 del 1965, art. 34, della L. n. 1338 del 1962, art. 13 in relazione al D.M. 19 febbraio 1981, nonche? all?art. 12 preleggi. Sostiene l?Istituto la bonta? del suo operato, avendo applicato i coefficienti di capitalizzazione elaborati per la compilazione del bilancio tecnico del Fondo Volo, prima del 1967 e poi del 1988, mentre non sarebbero applicabili i criteri di cui al D.M. del 1981 emanati per calcolare la riserva matematica di cui alla L. n. 1338 del 1981, art. 13 essendo questa operazione del tutto diversa da
quella che comporta la capitalizzazione della quota di pensione. Il ricorso e? fondato.

1. Va preliminarmente rilevato che il Fondo Volo concerne una gestione speciale costituita presso PS, recante regole specifiche per questa categoria di personale, profondamente diverse da quelle vigenti nell?AGO, dal momento che e? stato costituito proprio in ragione della particolarita?, rispetto alla generalita? dei lavoratori dipendenti, dell?attivita? prestata dalla "gente dell?aria", ad esempio per quanto riguarda l?eta? pensionabile ancorata, per lungo tempo, all?eta? di quarantacinque anni. La normativa che lo regola si compendia, in via generale, nella L. 13 luglio 1965,n. 859, successivamente modificata da molteplici
disposizioni (L. 30 luglio 1973, n. 484, nella L. 31 ottobre 1988, n.480, nel D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164, nella L. 27 dicembre 1997, n.449, art. 59, comma 2) volte progressivamente a ridurre la misura
della quota di pensione da capitalizzare, ma che non riguardano la questione che interessa, la quale attiene, non gia? alla misura di detta quota, ma ai coefficienti da utilizzare per calcolare la capitalizzazione. L?evoluzione normativa e? culminata con il D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, art. 1 quater, comma 3 convertito in L. 3 dicembre 2004, n. 291, che ha definitivamente eliminato la facolta?
di capitalizzazione, sia a causa sia della estrema onerosita? del meccanismo per il Fondo erogatore, sia perche?, costituendo una sorta di unicum nel sistema previdenziale attuale, non risultava piu?
coerente con la tendenza alla armonizzazione dei trattamenti pensionistici.

2. La citata L. n. 859 del 1965, art. 34, prevedeva - nella sua originaria formulazione - la possibilita?, a richiesta dell?iscritto al Fondo, della liquidazione in capitale di una parte della pensione spettante. L?art. 34 prevedeva "L?iscritto che abbia raggiunto i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianita?, ha la facolta? di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettante gli, il valore capitale della quota stessa calcolato in base ai coefficienti in uso presso l?Istituto nazionale della previdenza sociale". Il problema che si pone nella presente controversia e? il seguente: quale sia il coefficiente da utilizzare per la capitalizzazione della suddetta quota di pensione, e precisamente se operino i coefficienti che PS ha applicato, elaborandoli autonomamente sulla base della gestione tecnica del Fondo, oppure operino, e quindi si sarebbero dovuti applicare, come sostengono i pensionati, quelli previsti dal D.M. 19 febbraio 1981, che aggiorna i precedenti di cui al D.M. 27 gennaio 1964, elaborati per il calcolo della riserva matematica di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13 attraverso i quali si perviene ad un maggiore importo
della quota di pensione capitalizzata, che viene appunto richiesta nel presente giudizio.
E? pacifico, e proprio per questo sorge la questione, che al momento di entrata in vigore della L. n. 859 del 1963 mancavano tabelle di capitalizzazione specifiche per gli iscritti al Fondo volo.

3. L?operato delPS non appare corretto.
In proposito non si possono che richiamare le argomentazioni svolte da questa Corte con la sentenza n. 7132 del 23 marzo 2007, la quale, pur non condivisibile quanto alle conclusioni, ha affermato che era preclusa l?Istituto la elaborazione di tariffe autonome per la capitalizzazione della quota di pensione. Si e? osservato in detta pronunzia che alla mancanza di specifiche tariffe non poteva supplire l?INPS stesso in sede di compilazione del bilancio tecnico della gestione del Fondo. L?art. 34 della legge medesima, nel far riferimento ai "coefficienti (di capitalizzazione) in uso" presso l?INPS non aveva certo inteso demandare allo stesso la determinazione dell?ammontare della somma dovuta, non essendo ipotizzabile che la quantificazione dell?obbligazione sia rimessa ad una determinazione dello stesso debitore della prestazione, per cui tale disposizione ha presupposto comunque una eteronormazione, anche solo a livello di mero atto amministrativo a carattere generale.
Deve poi anche considerarsi che all?epoca si istituzione del Fondo volo (L. n. 859 del 1965, art. 1) i "coefficienti (di capitalizzazione) in uso" (art. 34 della stessa legge) non potevano certo essere quelli che solo in seguito avrebbero potuto essere iscritti nel bilancio tecnico della gestione del Fondo stesso, i quali all?epoca ovviamente non esistevano e quindi non potevano affatto considerarsi "in uso".

4. Alla infondatezza della tesi delPS, non consegue pero?
necessariamente - e contrariamente a quanto ritenuto dalla gia?
citata sentenza di questa Corte n. 7132 del 2007 - l?adesione alla tesi dei pensionati che propugnano (e percio? chiedono le differenze pensionistiche), la operativita? delle tabelle di capitalizzazione di cui al D.M. 19 febbraio 1981, che, come detto, costituisce aggiornamento della precedente tabella di cui al D.M. 27 gennaio 1964, emanata per il calcolo della riserva matematica, e che, secondo
la loro tesi sarebbe l?unica allora " in uso" presso PS. Invero, una

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