Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2021, n. 21113

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2021, n. 21113
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21113
Data del deposito : 28 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO CATERINA nato a TORINO il 31/07/1974 avverso l'ordinanza del 14/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 luglio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha revocato la misura della semilibertà, applicata a C N con precedente provvedimento del 25 febbraio 2020. Ha, in proposito, esposto che la N, condannata alla pena di trenta anni di reclusione perché responsabile dei delitti di uxoricidio e distruzione di cadavere, era stata ammessa alla semilibertà in vista dello svolgimento, con funzione risocializzante, di un'attività lavorativa esterna presso una casa- famiglia, interrotto, poco dopo il suo avvio, dal sopraggiungere dell'emergenza da Covid-19. Ha aggiunto che l'attività lavorativa indicata, in via sostitutiva, dalla condannata, la quale sarebbe assunta dal padre quale badante, si risolve in un escamotage finalizzato a conseguire il beneficio penitenziario, privo di effettivo contenuto rieducativo.

2. C N propone, con l'assistenza dell'avv. A N, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Addebita al Tribunale di sorveglianza di non avere tenuto conto del lungo percorso di risocializzazione già compiuto nell'arco di diciannove anni di restrizione carceraria e testimoniato dalla fruizione di oltre cinquanta permessi- premio, accompagnata dal pedissequo rispetto delle prescrizioni impartitele. Contesta la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui esclude, disattendendo anche il parere del Procuratore generale, che l'opportunità lavorativa offertale dal padre, anziano e non autosufficiente, e documentata da contratto regolarmente sottoscritto e registrato, possa essere assimilata a quella intrapresa, favorevolmente valutata in chiave rieducativa e venuta meno per causa a lei non imputabile.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.

2. Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito del mutamento delle condizioni che avevano determinato il Tribunale di sorveglianza ad ammettere C N alla misura alternativa alla detenzione della semilibertà, istituto che attua la de-carcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall'istituto, per parte del giorno, attività lavorativa (o altra attività risocializzante). L'ammissione al relativo regime, pure ancorato a requisiti legali di pena, presuppone una prognosi favorevole, in relazione ai progressi trattamentali compiuti (o, comunque, allo svolto percorso di emancipazione dalla devianza), in ordine alla mera possibilità di un graduale reinserimento del condannato nella società, secondo quanto previsto dall'art. 50, quarto comma, legge 26 luglio 1975, n. 354. Il relativo giudizio si articola, dunque, attraverso una duplice verifica che attiene, rispettivamente, ai risultati del trattamento penitenziario individualizzato ed alla sussistenza delle condizioni del graduale reinserimento del condannato nella società (Sez. 1, n. 20005 del 9/4/2014, Bertotti, Rv. 259622).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi