Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2022, n. 06603

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2022, n. 06603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06603
Data del deposito : 28 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al 27263/2020 proposto da ASCIT – Servizi Ambientali spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. G B, con domicilio eletto in Roma, piazza dell’Emporio, n. 16/A, presso lo studio del medesimo;
– ricorrente –

Contro

ETRURIA STAR PRODUCTS di BARTOLOMEI GIAN PAOLO, rappresentato e difeso dall’Avv. M L, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via Pacini n. 23;

- controricorrente -

RGN 27263/2020 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 27263/2020 Numero sezionale 246/2022 Numero di raccolta generale 6603/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 35/2020 depositata il 13 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2022 dal Consigliere M E M;
Lette le conclusioni scritte depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Etruria Star products di Bartolomei Gianpaolo, la quale svolge attività artigianale di lavorazione del legno, con tre distinti ricorsi impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Lucca altrettanti avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti da ASCIT – Servizi ambientali per TIA relativa agli anni 2010, 2011 e 2012, chiedendo di escludere da tassazione le superfici ove erano prodotti rifiuti speciali dalla stessa smaltiti in autonomia. La CTP, con separate pronunce, accoglieva i ricorsi relativi agli anni 2010 e 2011, mentre accoglievo quello relativo al 2012 limitatamente all’IVA che affermava non dovuta sulla TIA. Sia ASCIT che la Etruria interponevano appello avanti alla Commissione tributaria regionale della Toscana la quale, riuniti i giudizi, rigettava il gravame di ASCIT e accoglieva quello proposto dalla contribuente.

2. Avverso tale decisione, ASCIT ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e assistito da memoria. La Etruria Star ha resistito con controricorso. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONERGN

27263/2020 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 27263/2020 Numero sezionale 246/2022 1. Con il primo motivo si denuncia il contrasto irriducibile tra Numero di raccolta generale 6603/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la CTR avrebbe riconosciuto alla contribuente l’esenzione totale da imposizione senza che la motivazione consenta di comprendere le ragioni di tale decisione, né quelle della inapplicabilità delle sanzioni irrogate a fronte del ritardo con cui la contribuente aveva presentato la dichiarazione di variazione.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 49, d.lgs. n. 22 del 1997 e degli artt. 5 e 23 del Regolamento TIA del Comune di Capannori, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 13 aprile 2004, nonché degli artt. 2697 e 2712 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. Si deduce, altresì, la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 38 del Regolamento TIA vigente, nonché degli artt. 63, 70 e 76, d.lgs. n. 507 del 1993, in relazione in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente escluso da tassazione le aree destinate a magazzino, nonché le aree destinate ad attività artigianali e le aree produttive in mancanza di prova, da parte della contribuente, dei presupposti dell’esenzione, non potendosi a tal fine ritenere sufficienti i modelli MUD da essa prodotti in giudizio. In secondo luogo, illegittimamente avrebbe annullato le sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento impugnati per il ritardo nella denuncia di variazione delle superficie detenute. Infatti, con denuncia di variazione presentata il 9 febbraio 2012 la contribuente avrebbe dichiarato di detenere, dal 1° gennaio 2006, superfici in misura superiore a quella di cui alla denuncia originaria. Sicché, per tale omessa dichiarazione spettavano le sanzioni previste dal regolamento comunale in conformità con gli artt. 70 e 76, d.lgs. n. 507 del 1993.RGN 27263/2020 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 27263/2020 Numero sezionale 246/2022 Secondo la ricorrente, inoltre, non ricorrevano i presupposti per Numero di raccolta generale 6603/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 l’esclusione dall’imposta in quanto i rifiuti prodotti dalla contribuente erano rifiuti assimilati agli urbani per qualità, rientrando tra quelli di cui alla lett. a) dell’art. 1, punto 1.1.1 della delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984. Non rilevava neppure la quantità di rifiuti prodotti, in quanto il Comune, con delibera n. 28 del 2004, aveva disposto l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a prescindere dalle quantità. In ogni caso la contribuente non aveva dimostrato che la quantità prodotta in concreto fosse superiore a quella che consentirebbe l’esclusione, né la sentenza impugnata considera in alcun modo. In ogni caso, secondo la ricorrente, la natura di rifiuti speciali non escluderebbe la debenza della parte variabile della TIA, ma soltanto l’esenzione dei locali ove sono prodotti tali rifiuti non assimilati, a patto che sia data la dimostrazione delle dimensioni di quelle aree, ex art. 62, comma 3 d.lgs. n. 507 del 1993. Secondo ASCIT, non spettava neppure la riduzione della parte variabile della tariffa, non avendo la contribuente assolto all’onere probatorio su di essa gravante, ai sensi dell’art. 49, comma 14, d.lgs. n. 22 del 1997, non avendo prodotto entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui si intende beneficiare della riduzione una autocertificazione, il modello MUD e comunque i dati che consentono di calcolare la percentuale di rifiuti avviati al recupero rispetto alla quantità totale di rifiuti assimilati.

3. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione, formulata dalla controricorrente, con cui si deduce l’inammissibilità del ricorso con riguardo alla sentenza impugnata nella parte avente ad oggetto le annualità 2010 e 2011, essendovi una doppia pronuncia conforme della CTP e della CTR. L’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. - applicabile al procedimento per essere stato il giudizio d'appello introdotto dopo 1'11.9.2012 – stabilisce che le sentenze di secondo grado che RGN 27263/2020 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 27263/2020 Numero sezionale 246/2022 confermano la decisione di primo grado (c.d. "doppia conforme") non Numero di raccolta generale 6603/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 sono ricorribili per cassazione soltanto per omesso esame di fatti storici (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.) e presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (Cass., sez. 2, n. 29222 del 12/11/2019;
sez. 5, n. 30902 del 2019). Nel caso in esame, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata in relazione all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ. deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, essendo la motivazione perplessa e incomprensibile, e ravvisando un contrasto tra affermazioni inconciliabili, di tal che non opera la previsione evocata dalla contribuente.
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