Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2020, n. 30015
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di: LOVIZIO LORIANO nato a BUONABITACOLO il 22/06/1980 R C nato a POLLA il 27/07/1975 nel procedimento a carico di questi ultimi Timi= PIP,\ C_n\)0...‘ DARAG S.P.A (GIA' ERGO ASSICURAZIONI S.P.A.) CAVALLO ANGELA avverso la sentenza del 11/01/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO R;9 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'assoluzione di R C per il reato di incendio e l'inammissibilità dei ricorsi di LOVIZIO LORIANO e R C. E' presente l'avvocato A F del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avvocato AMATRUDA MARIU' del foro di SALERNO in difesa di DARAG S.P.A (GIA' ERGO ASSICURAZIONI S.P.A.), come da delega depositata in udienza, che chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato R F del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avvocato B V del foro di LAGONEGRO in difesa di LOVIZIO LORIANO, come da nomina depositata in udienza, che si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza, in riforma di quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di L pronunciata nei confronti di L Loriano e R Chiara, assolveva R Chiara dal reato di cui all'art. 423 cod. pen. per non aver commesso il fatto, la dichiarava colpevole del delitto di cui all'art. 378 cod. pen., così riqualificata la contestazione di cui agli artt. 483 e 642 cod. pen. e, per l'effetto, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e ritenuta la continuazione e con la diminuente del rito, la condannava 'alla pena di anni due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte, inoltre, assolveva L Loriano dal reato di cui all'art. 483 cod. pen. per insussistenza del fatto;lo dichiarava colpevole dei reati di cui agli artt.423 e 642 cod. pen. e, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e riconoscimento della continuazione, con la diminuente del rito, lo condannava alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione. La Corte confermava le statuizioni civili della sentenza di primo grado. L e R sono imputati dei delitti di cui agli artt. 110, 423 e 483 cod. pen. con riferimento all'incendio di un esercizio commerciale sito in Sala Consilina, nonché di un'autovettura e di uno scooter, incendio procurato al fine di chiedere il risarcimento dei danni ad una Compagnia di Assicurazioni. In particolare, L Antonio, giudicato separatamente, aveva condotto un'autovettura Nissan Micra sul posto e con essa aveva sfondato la vetrina dell'esercizio commerciale, introducendosi all'interno con il veicolo cui aveva dato fuoco;L Loriano si era recato sul posto con il compito di prelevare L;la R aveva rafforzato ed agevolato l'esecuzione del proposito criminoso dei correi, fornendo, nelle varie occasioni in cui era stata escussa dalla polizia giudiziaria, una mendace ricostruzione delle cause e delle dinamiche dei fatti, sostenendo di avere perso il controllo della Nissan Micra che, in conseguenza di un guasto al motore, aveva preso fuoco, di essere uscita dalla sede stradale e di avere sfondato la vetrina dell'esercizio commerciale, cagionando l'incendio del negozio e di uno scooter parcheggiato. La Nissan Micra era stata messa a disposizione dal defunto M E che aveva sostenuto la falsa versione resa dalla R. L e R sono, altresì, imputati, in concorso con altri soggetti, del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. con riferimento alle richieste di risarcimento danni avanzate nei confronti della Compagnia Assicuratrice della Nissan Micra, la Ergo Assicurazioni S.p.A. Gli imputati erano stati condannati in primo grado alla pena di anni quattro di reclusione per tutti i reati contestati, riuniti per continuazione. La Corte territoriale escludeva la responsabilità della R per il delitto di incendio, non risultando in quale modo l'imputata avesse rafforzato o agevolato l'esecuzione del reato: le condotte a lei contestate erano successive al fatto, né si ricavava con certezza un previo concorso da parte sua. Con riferimento alle false dichiarazioni, veniva esclusa la configurabilità del delitto di cui all'art. 483 cod. pen., atteso che i verbali di sommarie informazioni testimoniali non sono atti pubblici quanto al contenuto delle informazioni medesime;la condotta veniva, piuttosto, qualificata come favoreggiamento. Il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. era procedibile in forza di valida querela presentata dai procuratori della Compagnia di Assicurazioni e l'appello della difesa della R avverso la condanna per tale reato veniva ritenuto inammissibile per genericità dei motivi. La Corte rideterminava la misura della pena, confermando il giudizio di equivalenza tra aggravante teleologica ed attenuanti generiche. Con riferimento all'appello proposto dalla difesa di L - che aveva ammesso la responsabilità per la condotta contestata - la Corte confermava la natura di incendio di notevoli proporzioni dell'evento, nel corso del quale era avvenuta anche un'esplosione, a seguito della quale l'imputato, che si era avvicinato all'autovettura per liberare L rimasto incastrato nell'autovettura, era rimasto ustionato. L veniva assolto dal delitto di falso - egli aveva inizialmente riferito di essersi ustionato a seguito di incendio di sterpaglie - trattandosi di un post factum non punibile rispetto all'incendio da lui commesso in concorso con L. La responsabilità dell'imputato nella truffa ai danni della compagnia assicuratrice non era contestata;la pena veniva ridotta, pur mantenendo l'equivalenza tra circostanze. 2. Ricorre per cassazione il difensore di L Lodano, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. La querela proposta dai legali rappresentanti della Ergo Assicurazioni S.p.A. avrebbe dovuto essere presentata entro 120 giorni dalla richiesta di risarcimento, ovvero entro il 19/12/2013, avendo la Compagnia attivato la procedura di cui all'art. 148 D. L.vo 209 del 2005;in ogni caso, in base all'ordinaria disciplina codicistica, la querela contro ignoti, proposta il 13/3/2014, era tardiva anche con riferimento ai termini di cui all'art. 124 cod. pen.: in effetti, la falsità delle dichiarazioni della R e di M E era già conosciuta il 31/10/2013 ed era riportata nella relazione del 18/12/2013.Erroneamente la Corte territoriale aveva fatto decorrere il termine per la presentazione della querela da questa seconda data, tenuto conto che la relazione allora depositata aveva identico contenuto del rapporto del 31/10/2013. Inoltre, la querela era stata proposta contro ignoti nonostante la Compagnia Assicuratrice avesse avuto conoscenza dell'iscrizione nel registro dei noti di alcune persone nei cui confronti erano state applicate misure cautelari. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla validità della querela proposta. La procura speciale rilasciata ai rappresentanti della Compagnia Assicuratrice era priva di indicazioni relative alla tipologia dei reati per i quali avrebbero dovuto attivarsi, in violazione degli artt. 122 cod. pen. e 37 disp. att. cod. proc. pen. Con riferimento alla condanna per il delitto di cui all'art. 642 cod. pen., il ricorrente deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione. Il reato è a consumazione anticipata e a dolo specifico. Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, in nessun modo emergeva la conoscenza e la consapevolezza da parte di L che l'incendio dell'autovettura all'interno dell'esercizio commerciale era preordinato ad una richiesta di risarcimento alla Compagnia Assicuratrice. Tale consapevolezza non poteva essere desunta da nessun elemento. In un ulteriore motivo il ricorrente analoghi vizi con riferimento alla quantificazione della pena: la Corte non aveva tenuto conto della posizione di soggezione di L nei confronti del datore di lavoro C G e del timore di perdere il posto di lavoro.
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