Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2023, n. 37154
Sentenza
23 maggio 2023
Sentenza
23 maggio 2023
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
È inapplicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. alla condotta di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. realizzata dalla moglie di soggetto latitante il quale rivesta una posizione apicale all'interno di un gruppo criminale mafioso, ove caratterizzata da una generalizzata, preventiva e continuativa messa a disposizione (nella specie, mediante appoggi logistici e la fornitura di veicoli "bonificati" da microspie per gli spostamenti, schede telefoniche, denaro) volta ad eludere le ricerche dell'autorità giudiziaria, trattandosi di condotta non necessitata né riconducibile ai soli rapporti affettivo-familiari.
Sul provvedimento
Testo completo
37154-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.983 Gaetano De Amicis Presidente Massimo Ricciarelli C.C. 23/05/2023 Orlando Villoni Ercole Aprile R.G.N. 13872/2023 Pietro Silvestri Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NG NN HI, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 09/02/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti Salvatore Vescera e Dario Vannetiello, difensori dell'indagata, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di NG NN HI, ritenuta gravemente indiziata del reato di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. NG, in concorso con RP EL e RE IA, avrebbe garantito a OI IG- evaso dalla misura degli arresti domiciliari e dichiarato latitante appoggi logistici e coperture nonché veicoli per gli 1 spostamenti, ospitalità, luoghi di latitanza, schede telefoniche, denaro e beni di ogni genere, così aiutandolo a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità giudiziaria;
la condotta sarebbe stata compiuta al fine di avvantaggiare l'associazione mafiosa- riconducibile a DU CO- quale articolazione operativa sul territorio di Vieste del clan c.d. Lombardi- Ricucci- Latorre. Il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza relativi al reato contestato e il pericolo di recidiva ma aveva rigettato la domanda cautelare perché, in ragione del rapporto di coniugio dell'indagata con OI, sarebbe stata configurabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagata articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. L'ordinanza sarebbe viziata per avere erroneamente ritenuto le condotte compiute dalla ricorrente idonee a favorire la latitanza di OI e ad eludere le (4) ricerche dall'Autorità Giudiziaria. Si fa riferimento: 1) alla conversazione tra la NG ed un corriere, in cui la prima avrebbe fatto riferimento alle "canottiere" del marito, e da cui si è fatta discendere l'inferenza che la donna avrebbe favorito la latitanza;
2) alla custodia e all'approntamento, su diretta indicazione del coniuge latitante, di un telefono punto punto da ricaricare per comunicare, da cui si è fatta discendere l'inferenza - che la donna sarebbe rimasta sempre in contatto con il marito;
3) alla conversazione tra la donna e il di lei suocero, in cui la prima richiedeva all'uomo di raggiungerla al mercatino, da cui si è fatta discendere l'inferenza di aver intrattenuto rapporti con il suocero;
4) agli accorgimenti predisposti al fine di evitare l'individuazione del latitante;
5) alla conversazione con la proprietaria dell'immobile in cui era ristretto agli arresti domiciliari il marito, finalizzati alla ( i) liberazione dell'immobile; 6) ai contatti tra la donna e gli avvocati del marito;
7) 71 alla pubblicazione su 'social network" di due video contenenti denigrazioni alle forze dell'ordine in relazione alle ricerche del marito. Secondo la ricorrente le condotte indicate non sarebbero state di aiuto concreto ed idoneo a favorire la latitanza di OI: non ci sarebbe stata, cioè, un' attività (ller) di "copertura" del latitante, quanto, piuttosto, quanto piuttosto, rapporti personali leciti- affettivo famigliari - finalizzati al mantenimento dei contatti con il marito e tra questi e i figli. Non diversamente, si argomenta, l'ordinanza sarebbe viziata anche quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non avendo avuto la ricorrente la consapevolezza e la volontà di fuorviare le indagini. 2 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta circostanza aggravante. L'ordinanza sarebbe viziata quanto alla prova della esistenza dell'associazione mafiosa e a quella della condotta agevolatrice. Quanto al primo profilo, mancherebbe nella specie una pronuncia definitiva, accertativa dell'associazione mafiosa agevolata. Quanto al secondo profilo, si sostiene che il favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non consentirebbe di per sé di ritenere sussistente l'aggravante e, in particolare, l'agevolazione dell'associazione, dovendosi distinguere tra l'aiuto fornito alla persona rispetto a quello prestato al sodalizio;
un accertamento da compiere in concreto anche in ragione del ruolo direttivo eventualmente svolto dal latitante e della natura della prestazione offerta dall'agente. Nel caso di specie, l'interesse alla caducazione dell'aggravante sussisterebbe, atteso che la eliminazione di essa non consentirebbe di ritenere utilizzabili ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. le