Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/2019, n. 15745

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Nel procedimento di secondo grado davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso la pronuncia del Tribunale regionale, in mancanza di una norma che espressamente disciplini il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di appello, si applicano, in forza del rinvio contenuto nell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo unico sulle acque), le regole del codice di procedura civile; pertanto, poiché tale rinvio deve intendersi di natura non già recettizia, bensì formale, e quindi dinamicamente riferito, a seguito dell'abrogazione del codice dell'epoca, alle corrispondenti norme del codice vigente che regolano il giudizio di gravame, anche l'appello dinanzi al Tribunale superiore deve seguire le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella l. n. 134 del 2012.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/2019, n. 15745
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15745
Data del deposito : 12 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

15 745/ 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TSAP GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - CONTENZIOSO - FORMA Presidente Sezione dell'APPELLO AURELIO CAPPABIANCA - Ud. 09/04/2019 - ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione - PU R.G.N. 23273/2017 Rel. Consigliere - LUCIA TRIA Gear. 15745 Rep. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - I C FRANCO DE STEFANO - Consigliere - MARIA ACIERNO - Consigliere - ATO GTI - Consigliere - A CRRATO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23273-2017 proposto da: FRACCHIA GILBERTO, NANI CECILIA, FRACCHIA ATTILIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell'avvocato G S, rappresentati e difesi dagli avvocati ATTILIA FRACCHIA ed I C;

- ricorrenti -

207 19

contro

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende all'avvocato E unitamente S;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 131/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/06/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2019 dal Consigliere LUCIA TRIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento, p.q.r., degli altri motivi;
uditi gli avvocati Fracchia Attilia, Massimo Colarizi e Verdiana Fedeli per l'Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 131/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), per quel che qui interessa, ha dichiarato inammissibile "per difetto di specificità in relazione al disposto di cui all'art. 342 cod. proc. civ. vigente" il primo motivo dell'appello proposto da Gilberto Fracchia e dagli altri litisconsorti indicati in atti avverso la sentenza n. 2115/2015 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) del Piemonte, motivo con il quale si contestava la statuizione del primo giudice che aveva configurato la domanda risarcitoria azionata come di danno generico e non di danno idraulico, con conseguente necessità per i ricorrenti di Ric. 2017 n. 23273 sez. SU - ud. 09-04-2019 -2- provare la causa dell'evento e la colpa dei convenuti ex art. 2043 cod. civ.

2. Avverso tale sentenza Gilberto Fracchia e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. per tre motivi, di cui i primi due formulati ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e il terzo formulato ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

3. Resistono, con due diversi controricorsi, l'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), rappresentata e difesa dell'Avvocatura Generale dello Stato, nonché la Regione Piemonte, concludendo, rispettivamente, la prima per il rigetto e la seconda per l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

4. I ricorrenti depositano anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE I Sintesi delle censure - 1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. violazione degli artt. 187, 189, 190, 191, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'art. 342 cod. proc. civ. Si sostiene che il TSAP avrebbe dovuto considerare che il sistema processuale relativo alle controversie in materia di acque pubbliche è disciplinato dal principio di specialità sicché le norme da esso previste prevalgono sulle norme processuali ordinarie, le quali ultime possono essere applicate in via del tutto sussidiaria e comunque nei limiti della compatibilità con il suddetto sistema. Anche la Corte costituzionale ha, in più occasioni, escluso l'esistenza di un principio costituzionale di necessaria uniformità delle regole processuali tra i differenti tipi di giudizio, potendo i diversi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di scelte discrezionali del legislatore parametrate al tipo di situazioni sostanziali dedotte in giudizio e da esercitare nei limiti della ragionevolezza. Ric. 2017 n. 23273 sez. SU - ud. 09-04-2019 -3- Peraltro, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito le peculiarità del rito da applicare dinanzi al TSAP (Cass. SU 8 maggio 2017, n. 11143). L'art. 190 del TU n. 1775 del 1993 prevede espressamente che, in grado d'appello, si debba seguire la stessa procedura prevista per il giudizio davanti al TRAP e non è possibile far discendere dall'entrata in vigore della riforma dell'art. 342 cod. proc. civ. (12 settembre 2012) l'abrogazione della suddetta normativa speciale, che i ricorrenti hanno puntualmente applicato sia per l'atto di appello sia per la memoria di controdeduzioni. A fronte di una normativa processuale speciale e di un contrasto di orientamenti circa l'interpretazione del nuovo art. 342 cod. proc. civ. (all'epoca esistente), nell'incertezza della voluntas legis e del problema della successione di norme, agli appellanti non era chiaro che l'ambito di applicabilità dell'art. 342 cod. proc. civ. dovesse riguardare tutti i riti speciali senza alcuna eccezione.

1.2. Con il

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