Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 01914

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 01914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01914
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RN LE nato a [...] il [...] EMPIRE SRL PICCIONE FABIO N. Q. avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che concludeva per il rigetto del ricorso l'Avv. Carlo Autru Ryolo e l'Avv. Nunzio Rosso insistevano per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Messina, confermava la legittimità del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria nei confronti del ricorrente indagato per il reato di ricettazione;
rigettava le eccezioni di nullità riguardanti (a) l'ispezione preliminare al sequestro, (b) la nullità del sequestro per mancata somministrazione degli avvisi previsti dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

2. Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per cassazione con contenuti omogenei i difensori degli indagati, che deducevano:

2.1. violazione di legge (art. 364 cod. proc. pen., 114 disp att. cod. proc. pen.): l'ispezione che aveva consentito il sequestro sarebbe nulla, in quanto si tratterebbe di un atto disposto dal pubblico ministero ed effettuato senza la somministrazione degli avvisi di rito;
tale omissione integrerebbe non solo la nullità dell'ispezione, ma anche quella del conseguente sequestro;
si deduceva, inoltre, che il sequestro operato d'urgenza della polizia giudiziaria nel corso delle attività ispettive non era stato preceduto dall'avviso ai sensi dell'articolo 114 disp. att. cod. proc. pen.: tale mancanza non poteva ritenersi sanata dal fatto che, comunque, i legali intervenivano nel corso dell'atto, dato che dal verbale di sequestro si evinceva che gli operanti non avevano verbalizzato le eccezioni proposte. CONSIDEFtATO IN

DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.

2.Con il primo motivo il ricorrente assume che la nullità dell'ispezione che aveva preceduto il sequestro, generata dalla mancata somministrazione dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., si propagasse al vincolo probatorio.

2.2. Si tratta di una censura infondata. La nullità "derivata" è disciplinata dall'art. 185 cod. proc. pen. che (a) al primo comma, stabilisce che «la nullità di un atto rende

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