Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2023, n. 9590
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Testo completo
La controversia ha ad oggetto un avviso di pagamento (n. (Omissis)), emesso nei confronti di B.B., dante causa di A.A. (d'ora in poi ricorrente) per il pagamento di quote consortili relative all'anno 2012 in favore del Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino (d'ora in poi controricorrente) per l'importo di Euro 6.406,99 riguardanti immobili siti nel comune di Cori. La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l'appello proposto dal dante causa dell'odierna ricorrente, per quanto ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni:
- non può trovare accoglimento la doglianza relativa all'illegittima inclusione dei beni immobili del ricorrente nel territorio del consorzio, in quanto, a) essa avrebbe dovuto essere formulata innanzi al giudice amministrativo;
b) le relazioni tecniche di parte, in cui si afferma l'inesistenza del beneficio, non possono avere alcun rilievo, mentre la relazione tecnica del consorzio risulta più convincente, laddove conclude "Solo grazie all'attività di bonifica, gli scoli che gli immobili producono vengono collettati regolarmente al mare senza conseguenze, anche con riferimento ai fondi serventi cioè terreni sottostanti di più bassa giacitura";
- è infondata l'eccezione della mancata trascrizione del perimetro di contribuenza, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, essa assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità notizia;
- il tributo è stato determinato secondo i criteri stabiliti dal piano di classifica adottato con Delib. Consortile n. 74 del 1999, e approvato con Delib. Giunta Regionale 28 giugno 2001, n. 909;
- ove il fondo sia inserito in un piano di classifica di cui non sia contestata la legittimità, grava sul contribuente l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano e la mancata esecuzione delle opere di manutenzione da questo previste;
- l'avvenuta approvazione del piano di classifica e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto e immediato per il fondo;
- sono condivisibili le conclusioni della sentenza di primo grado che ha ritenuto che le argomentazioni fornite dal contribuente non fossero idonee a smentire quanto dichiarato nella relazione tecnica depositata dal consorzio;
- è infondata l'eccezione attinente alla pretesa carenza di motivazione della cartella, in quanto la disamina dell'atto conferma la descrizione esaustiva compiuta dal giudice di primo grado;
La ricorrente propone ricorso, fondato su cinque motivi, il controricorrente si è costituito con controricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Che:
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 , in relazione all'illegittima inclusione dei beni del ricorrente nel territorio del consorzio e nel perimetro di contribuenza e alla disapplicazione delle Delib. del consiglio regionale del Lazio 31 gennaio 1990, n. 1112 e Delib. del consiglio regionale del Lazio 22 luglio 1993, n. 754, nonchè del piano di classificazione approvato con Delib. Giunta Regione Lazio 28 giugno 2001, n. 909. Si duole che la sentenza impugnata abbia affermato che tali doglianze avrebbero dovuto essere formulate innanzi al giudice amministrativo e che, con riferimento all'art. 7 sopra citato, il giudice di appello abbia affermato che, dalla disamina degli atti amministrativi sopra richiamati, non emergono profili di illegittimità. Sostiene l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti per la richiesta dell'imposta in esame, richiamando in tal senso le proprie consulenze di parte.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma, n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Contesta che la sentenza impugnata si sia limitata a respingere la domanda di esclusione dei terreni di proprietà della ricorrente dal perimetro di contribuenza senza esporre il processo logico che ha portato ad affermare che risulta più convincente la relazione tecnica del consorzio.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10 e dell'art. 2967 c.c., nonchè, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti. Contesta che la CTR abbia ritenuto irrilevante il mancato rispetto dell'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 860 e 2697 c.c. , nonchè della L.R. Lazio 21 gennaio 1984, n. 4, art. 11, comma 2. Contesta che la sentenza abbia ritenuto la sussistenza di un vantaggio o beneficio diretto sul proprio bene per effetto delle opere di bonifica poste in essere dal consorzio ed esclude che il vantaggio o il beneficio possa essere presunto dalla semplice inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio sostenendo la necessità della prova di un beneficio concreto.
5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212 e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n.
5. Si duole della carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'eccezione del difetto di motivazione della cartella di pagamento.
6. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate con il controricorso.
Con la prima il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente impugnare gli atti amministrativi deliberativi, quali il piano di classifica e il piano di riparto. Rileva che la sentenza impugnata ha avallato tale impostazione sostenendo che "gli atti dai quali si ricava l'inclusione del fondo in questione nel perimetro di contribuenza sono divenuti definitivi e inoppugnabili". Eccepisce che nel ricorso per Cassazione non è stata sollevata nessuna censura in relazione a tale affermazione, sulla quale ritiene sia formato il cosiddetto giudicato interno, ai sensi dell'art. 2909 c.c..
Deve essere ribadito il principio per il quale, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass., Sez. 6 - 3, n. 12202 del 16/05/2017, Rv. 644289 - 01;
Cass., Sez.
6 - L, n. 24783 del 08/10/2018, Rv. 650927 - 01;
Cass., Sez. 2, n. 10760 del 17/04/2019, Rv. 653408 - 01, Cass., Sez. 3, n. 30728 del 19/10/2022, Rv. 666050 - 01). Si ritiene che tali principi, espressi in relazione a pronunce di secondo grado, possano essere applicati anche al giudizio in cassazione con riferimento a statuizioni del giudice di appello, nel rispetto delle regole del giudizio di legittimità. Nel caso in esame la ricorrente, riprendendo nel ricorso per cassazione le contestazioni relativamente alle ragioni dell'inclusione dei propri beni nel perimetro di contribuenza del consorzio (secondo motivo), lamentando la violazione di norme di legge sulla ripartizione dell'onere probatorio rispetto alla trascrizione del piano di contribuenza (terzo motivo) e contestando la sussistenza di un beneficio diretto e specifico derivante ai propri beni dalle opere di bonifica del consorzio (quarto motivo), impone una cognizione sull'intera statuizione, ovviamente nei limiti e secondo i parametri del giudizio di legittimità, che preclude la formazione dell'invocato giudicato