Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2013, n. 6648

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In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai fini della verifica del requisito dimensionale dell'impresa in stato di insolvenza, di cui all'art. 2, lett. a), del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, non possono computarsi, tra i dipendenti occupati nell'ultimo anno, quelli che lavorano nelle aziende cedute in affitto a terzi, restando irrilevante che essi conservino ragioni di credito nei confronti dell'impresa di provenienza per il lavoro prestato in precedenza, che influiscono ai fini della formazione dello stato passivo e non dell'organizzazione e dimensione dell'impresa.

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, il requisito dimensionale indicato nell'art. 2, lett. a), del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, deve essere accertato con riferimento alla singola impresa richiedente e non con riguardo al gruppo del quale la medesima faccia parte.

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'impresa che ha chiesto di essere ammessa alla procedura concorsuale è legittimata, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, ad impugnare il decreto di dichiarazione di inammissibilità della domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza o di rigetto di quella di amministrazione straordinaria.

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il decreto, con il quale è stata ritenuta inammissibile, per difetto dei requisiti di cui all'art. 2, lettere a) e b), del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, la domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza senza la contestuale dichiarazione di fallimento, è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 12 medesimo d.lgs., possedendo le medesime caratteristiche di definitività e decisorietà del provvedimento di rigetto della domanda di amministrazione straordinaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2013, n. 6648
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6648
Data del deposito : 15 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

6648 /13 CONTRIBUTO UNIFICATO Oggetto REPUBBLICA ITALIANA AMM.VE STR IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 5518/2009 Cron. 6648 PRIMA SEZIONE CIVILE Rep. 1103 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Ud. 13/02/2013 Dott. UGO VITRONE - Rel. Consigliere PU Dott. ALDO CECCHERINI Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA Consigliere - Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5518-2009 proposto da: (C.F./P.I.

FALLIMENTO N.

54/08 A.T.R. S.R.L. 00718280670), in persona dei Curatori avv. LUCA DI EUGENIO e dott. M D S,

FALLIMENTO N.

55/08 A.T.R. COMPOSITES S.P.A. (C.F./P.I. 01594360677), in persona dei Curatori avv. M D D e dott. GIANFRANCO MAGRINI, FALLIMENTO N. 57/08

AEROSPACE

2013 S. R. L. (C. F./P.I. 01630210670), in persona del 247 Curatore dott. A P,

FALLIMENTO N.

58/08 A. T. R. MATERIALS S.R.L. (C.F./P.I. 01608500672), in persona del Curatore dott. ROCCO MENAGUALE, (C.F./P.I.

FALLIMENTO N.

56/08 A.T.R. TOOLS S. P.A. 01594380675), in persona del Curatore dott. MARIO domiciliati in ROMA, PIAZZA MARINI, elettivamente

VESCOVIO

21, presso l'avvocato MANFEROCE TOMMASO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; ricorrenti contro ATR S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI

73, presso l'avvocato IVONE GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall'avvocato FIMMANO' FRANCESCO, giusta procura a margine del controricorso; ATR AEROSPACE S.R.L. (c.f. 01630210670), in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO MASCAGNI

7, presso l'avvocato FERRI FERDINANDO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; PIERANTOZZI UMBERTO (C.F.

PRNMRT

48H29C901D), nella qualità di amministratore unico di SLC S.R.L., ATR ENGINEERING S.R.L., ATRSERVIZI S.R.L., ATR METERIALS S.R.L., ATR RD S.R.L. Unipersonale, e di Presidente del Consiglio di Amministrazione di ATR 2 AEROSPACE S.R.L., nonchè di (già) Amministratore Unico delle fallite ATR S.R.L., ATR COMPOSITES S.P.A. e ATR TOOLS S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIETRO MASCAGNI

7, presso l'avvocato difende, FERRI FERDINANDO, che lo rappresenta e giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

contro ATR S.R.L., ATR MATERIALS S.R.L., ATR RD S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, ATR ENGINEERING S.R.L., ATR AEROSPACE S.R.L., ATR SERVIZI S.R.L., SLC S.R.L., ATR TOOLS S.P.A., ATR COMPOSITES S.P.A., in persona del Commissario Straordinario pro а V.LEtempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

MAZZINI

73, presso l'avvocato IVONE GIUSEPPINA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati FIMMANO' FRANCESCO, IMPARATO LUCIANO, giusta procura a margine dell'atto di intervento; resistenti - avversO il decreto della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositato il 20/01/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2013 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI; udito, per i ricorrenti, l'Avvocato TOMMASO 3 3 MANFEROCE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Nel procedimento per la dichiarazione di falli- mento di A.T.R. s.r.l., iniziato con ricorso 23 novem- bre 2007 di Unicredit Banca d'impresa s.p.a., il lega- le rappresentante della società debitrice, in occasio- ne della sua convocazione davanti al Tribunale di Te- ramo, si riservò di depositare domanda di ammissione al concordato preventivo. Il 3 gennaio 2008, sia 1'A.T.R. s.r.l., e sia le società A.T.R. Composites e A.T.R. Tools s.p.a., contro le quali pure erano state proposte istanze di fallimento, seguite dalla compari- zione ex art. 15 legge fall., depositarono domande di ammissione al concordato preventivo. Il tribunale, con decreti 22 gennaio e 27 febbraio 2008, dichiarò aperte le procedure, e adottò i provvedimenti necessari. 2. Nelle more di tali procedure, e prima dell'adu- nanza di cui all'art. 174 legge fall., il “Gruppo ATR", così denominatosi, e costituito dall'A. T.R. s.r.l. e dalle società controllate al 100% A.T.R. Com- posites s.p.a., A.T.R. Materials s.r.l., A.T.R. Tools s.p.a., A.T.R Aerospace s.r.1., S.L.C. s.r.l., A. T.R. Servizi s.r.l., A.T.R. Engeneering s.r.l. A.T.R. RD s.r.l. depositò il 27 maggio 2008 una domanda di di- chiarazione dello stato d'insolvenza ex art. 3 d.lgs. n. 270 del 1999 sull'amministrazione straordinaria 5 delle grandi imprese, sostenendo che le singole socie- tà appartenenti al gruppo non integrano entità impren- ditoriali autonome in senso verticale e orizzontale dell'azienda, con la capogruppo, bensì una struttura imprenditoriale essenzialmente unitaria che, così in- tesa, soddisfa i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 d.lgs. n. 270 del 1999. Nella stessa circo- stanza le tre società che avevano chiesto l'apertura della procedura di concordato preventivo vi rinuncia- rono. In conseguenza di ciò, il tribunale, con decreti in data 12 giugno 2008, dichiarò chiuse le procedure di concordato preventivo, riservò la decisione sulle istanze di fallimento presentate e convocò il legale rappresentante della società e il Ministero dell'Indu- stria per gli adempimenti dell'art. 7 d.lgs. n. 270/1999. Il ministero trasmise un parere nel quale erano riportati i dati acquisiti in ordine al requisi- to occupazionale di cui all'art. 2 lett. B) del d.lgs. n. 270 del 1999. 3. Basandosi su tali elementi, il tribunale, con decreto 30 ottobre 2008 emesso ex art. 3 del decreto n. 270 del 1999, rilevato che nessuna della società del gruppo occupava un numero di lavoratori subordina- inferiore a 200 da almeno un anno, e che nonti non poteva tenersi conto della somma di tutte le società Il cons. rel. est. 6 dr. A C del gruppo, essendo desumibile dagli art. 80 e 81 del decreto n. 270 del 1999 la possibilità di estendere la procedura di amministrazione straordinaria alle altre imprese del gruppo solo nel caso che almeno una di es- se possedesse i requisiti di legge, dichiarò l'inam- missibilità della domanda di dichiarazione dello stato d'insolvenza. Con distinte sentenze in data 31 ottobre 2008, poi, il Tribunale di Teramo, decidendo sulle di- stanze di fallimento presentate, dichiarò il fallimen- to delle società A.T.R. s.r. A.T.R. Composites s.p.a., A.T.R. Materials s.r.1., A.T.R. Tools s.p.a., e A. T.R Aerospace s.r.l. 4. Contro il decreto ex art. 3 decreto n. 270 del ly 1999 tutte le società del gruppo proposero reclamo. Con decreto 20 gennaio 2009 la Corte d'appello dell'A- quila, accolse il reclamo, ritenendo che l'art. 2 del decreto n. 270 del 1999 debba essere interpretato e- stensivamente, in modo da ricomprendere tra le imprese che possono essere ammesse alla procedura anche quelle costituite da un gruppo d'imprese tale, che il requi- sito occupazionale di legge sia soddisfatto con ri- guardo alla somma delle imprese componenti del gruppo, accolse i reclami e rimise gli atti al tribunale per la prosecuzione della procedura. 7 5. Per la cassazione di questo decreto, notificato il 24 gennaio 2009 i fallimenti delle società A.T.R. s.r.1, A.T.R. Composites s.p.a., A. T.R. Materials s.r.l., A.T.R. Tools s.p.a., e A.T.R Aerospace s.r.l. notificato il 25 febbraio hanno proposto ricorso, 2009, per 5 motivi. Le nove società del gruppo resistono con controri- corso notificato il 2 aprile 2009. Le medesime società sono inoltre intervenute in persona del commissario straordinario, nel frattempo nominato dal Tribunale di Teramo, con atto notificato il 18 maggio 2009. I fallimenti ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 6. Deve dichiararsi in via pregiudiziale l'inam- missibilità dell'intervento proposto dalle nove socie- tà del gruppo, in persona del Commissario straordina- rio. Secondo l'insegnamento tradizionale di questa corte, anche a sezioni unite, non è consentito nel giudizio di legittimità l'intervento volontario del terzo, mancando un'espressa previsione normativa, in- dispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l'art. 105 c.p.c. esclusiva- 8 Il cons. rel. est. dr. A C mente al giudizio di cognizione di primo grado (Cass. Sez un. 23 gennaio 2004 n. 1245). 7. Sull'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato, va qui richiamato quanto in altra occasione già affermato da questa cor- te, con riferimento al provvedimento con cui la corte di appello provvede, ai sensi dell'art. 33 D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, sul re- clamo avversO il decreto motivato del tribunale che, ai sensi dell'art. 30 del medesimo D.Lgs., dispone l'apertura della procedura di amministrazione straor- dinaria 0, in alternativa, dichiara il fallimento: quel provvedimento, pur non avendo forma di sentenza, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., avendo carattere decisorio, in quanto incide sul diritto soggettivo dell'imprenditore all'apertura della procedura di amministrazione stra- ordinaria, e definitivo, in quanto non è altrimenti impugnabile (Cass. 15 luglio 2004 n. 13120). A solu- zione non diversa deve pervenirsi per il decreto pro- nunciato sul reclamo avverso il provvedimento che, co- me nel caso qui esaminato, abbia dichiarato

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