Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/05/2022, n. 15889

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Il diritto di credito vantato da uno dei coniugi a titolo di comunione "de residuo" sui beni destinati all'esercizio dell'impresa dell'altro coniuge, non ha carattere privilegiato, non essendo tale credito annoverato tra le ipotesi tassative indicate dall'art. 2741 c.c., senza che possa ritenersi applicabile la causa di prelazione di cui all'art. 189, comma 2 c.c., riferendosi tale norma alla garanzia offerta dai beni per i quali sia sorta una comunione reale, quindi non suscettibile di applicazione alla diversa ipotesi della comunione "de residuo" che attribuisce invece al coniuge solo un diritto di credito.

Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione "de residuo", al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/05/2022, n. 15889
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15889
Data del deposito : 17 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 34818/2019 Numero sezionale 222/2022 Numero di raccolta generale 15889/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DIVISIONE Dott. A S - Primo Presidente - Dott. A M - Presidente - Ud. 10/05/2022 – Dott. O D M - Consigliere - CC Dott. M F - Consigliere - R.G.N. 34818/2019 Dott. A G - Consigliere - Rep. Dott. C G - Consigliere - Dott. R M - Consigliere - Dott. C M - Consigliere - Dott. M C - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 34818-2019 proposto da: P B, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato Numero registro generale 34818/2019 Numero sezionale 222/2022 Numero di raccolta generale 15889/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 GIANFRANCO PALERMO, che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati A L e A L, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

C P, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato E S RICHTER, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato C C, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 557/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 25/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere Dott. M C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, il quale chiede che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite voglia rigettare il ricorso, riconoscendo in favore del coniuge non imprenditore un diritto di credito;
Lette le memorie delle parti;
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra P Barbarina conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari il Sig. C Piero, con cui aveva contratto matrimonio concordatario il 28 giugno 1974 e con il quale aveva Ric. 2019 n. 34818 sez. SU - ud. 10-05-2022 -2- Numero registro generale 34818/2019 Numero sezionale 222/2022 Numero di raccolta generale 15889/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 costituito, nel mese di ottobre del 1997, una società denominata s.r.l. SAVEMAIN, avente ad oggetto il commercio di macchine industriali, società della quale era amministratore il suddetto C, titolare di una quota pari al 55% mentre la P lo era della restante parte. Successivamente all'inizio dell'esercizio dell'attività societaria ed al conseguimento dei corrispondenti utili, i due coniugi acquistarono un'area fabbricabile sulla quale edificare una sede più adeguata ed i locali da destinare ad officine dell'impresa individuale che il C aveva avviato in proprio, con lo scopo principale di provvedere alla manutenzione ed all'assistenza dei mezzi commercializzati dall'anzidetta società. Con successivi sei atti, gli stessi coniugi avevano acquistato plurimi fondi per la superficie complessiva di 18.000 mq e, solo nell'ultimo di tali atti, concluso nel 1988, si dava atto che il relativo immobile era stato acquistato dai coniugi in regime di comunione legale, in quanto negli altri atti, invece, risultava essere unico acquirente ed intestatario il C, mentre l'attrice, pur intervenuta alla stipula, aveva dichiarato che gli immobili oggetto degli acquisti non rientravano nella comunione dei beni in quanto da considerarsi necessari per l'esercizio della professione del C, e ciò in conformità all'art. 179, lett. d), c.c. Sul presupposto dell'assunta erroneità di quest'ultima dichiarazione e dell'applicabilità dell'art. 178 c.c., in luogo del citato art. 179 lett. d), c.c., ed essendo successivamente Ric. 2019 n. 34818 sez. SU - ud. 10-05-2022 -3- Numero registro generale 34818/2019 Numero sezionale 222/2022 Numero di raccolta generale 15889/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 intervenuta pronuncia di separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Cagliari del 2 maggio 2000 (passata in giudicato), si sarebbe dovuta - ad avviso della P - ritenere sciolta la comunione legale tra coniugi, con la conseguenza che gli immobili acquistati dal C erano da considerarsi caduti "ipso iure" in comunione, ragion per cui l'attrice dichiarava di vantare il suo diritto di comproprietà sui predetti immobili, nonché su quanto sugli stessi edificato, in ragione del 50%. La stessa P, sempre ponendo riferimento all'art. 178 c.c., sosteneva di essere altresì comproprietaria, per metà, anche di tutti i beni mobili dell'impresa artigiana del coniuge (ivi compresi gli utili, gli incrementi, le attrezzature nonché di qualsiasi altra posta patrimoniale ancora esistente all'atto dello scioglimento della comunione), oltre che delle quote della citata società ancora intestate al medesimo coniuge (poiché egli aveva sottoscritto tutte le quote di nuova emissione per effetto di un'operazione di abbattimento del capitale sociale e di contestuale ricostituzione). Sulla base di tale premessa in fatto, P Barbarina citava in giudizio il C Piero chiedendo la divisione di tutti i beni aziendali intestati al convenuto, nonché l'accertamento degli utili percepiti e percipiendi dallo stesso C, oltre che dell'equivalente pecuniario riconducibile agli eventuali beni aziendali che fossero stati alienati dal medesimo convenuto successivamente all'intervenuto scioglimento della comunione legale. Ric. 2019 n. 34818 sez. SU - ud. 10-05-2022 -4- Numero registro generale 34818/2019 Numero sezionale 222/2022 Numero di raccolta generale 15889/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 Si costituiva in giudizio C Piero, il quale resisteva alla domanda, invocandone il rigetto ed eccependo, altresì, l'avvenuto acquisto per usucapione di tutti gli immobili dedotti in controversia, compresi quelli aziendali, e delle costruzioni su di essi insistenti. Il C deduceva, inoltre, che ove fosse stata condivisa la prospettazione di quanto dedotto in citazione, occorreva tener conto che l'azienda individuale da lui esercitata, fin dal momento dello scioglimento della comunione legale, presentava un'esposizione per passività ammontante a circa 400 milioni di lire e che, anche sulla proprietà dei beni immobili acquistati, pendeva una posizione debitoria di 100 milioni di lire. Il convenuto, pertanto, chiedeva che l'attrice venisse condannata al pagamento della metà di tutti gli oneri correlati alla realizzazione delle opere edificate sugli immobili di sua proprietà esclusiva, nonché al rimborso a proprio favore di tutti gli oneri che erano derivati dall'esecuzione di quelle opere da parte di soggetti terzi, ai sensi degli art. 934 e 935 c.c. All'udienza di trattazione l'attrice proponeva, in via subordinata rispetto alle domande già indicate nell'atto di citazione, domanda di annullamento o revoca o dichiarazione di nullità ovvero di inefficacia delle dichiarazioni di esclusione dei beni dalla comunione rilasciate dalla stessa attrice nei rogiti di compravendita per dolo, per errore e/o di diritto. Il convenuto eccepiva, a sua volta, la prescrizione di queste ultime azioni ulteriormente avanzate dalla P, nonché la decadenza dalle stesse. Ric. 2019 n. 34818 sez. SU - ud. 10-05-2022 -5- Numero registro generale 34818/2019 Numero sezionale 222/2022 Numero di raccolta generale 15889/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 All'esito dell'istruttoria, l'adito Tribunale di Cagliari, con sentenza non definitiva del 5 novembre 2003, dichiarò che l'attrice era proprietaria del 50% dei beni immobili oggetto del contendere, dovendosi applicare nella fattispecie, il disposto dell'art. 178 c.c., rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto, difettandone i relativi presupposti. Con la suddetta sentenza il Tribunale dispose la prosecuzione del giudizio per le conseguenti operazioni divisionali (nel corso della quale furono emesse altre due sentenze non definitive, e precisamente, la n. 2414/2007, con la quale ebbe a rigettare la domanda riconvenzionale del C, ritenendo che gli edifici realizzati sui terreni dallo stesso acquistati fossero divenuti di sua proprietà individuale, in applicazione del principio dell'accessione ex art. 934 c.c., e la n. 2297/2014, con cui il Tribunale si limitò a rilevare la sussistenza del diritto in capo alla P alla rappresentazione dei frutti e degli utili percepiti e percipiendi dei beni comuni a far data dallo scioglimento della comunione, beni sui quali il C aveva esercitato il possesso esclusivo, con decorrenza dalla data della domanda di divisione). Preso atto che l'attrice aveva rinunciato, in sede di comparsa conclusionale, alle azioni di assegnazione della metà dei beni mobili dell'azienda intestata al C, nonché della metà delle quote della società SAVEMAIN, oltre che alla liquidazione dei frutti e degli utili maturati, percepiti e percepibili dal C per effetto del godimento esclusivo dell'azienda Ric. 2019 n. 34818 sez. SU - ud. 10-05-2022 -6- Numero registro generale 34818/2019 Numero sezionale 222/2022 Numero di raccolta generale 15889/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 individuale e della citata società, lo stesso Tribunale, con sentenza definitiva n. 1186 del 2017, ritenendo non necessaria l'osservanza delle formalità previste dall'art. 789 c.p.c., dichiarò esecutivo il progetto di divisione approntato dal c.t.u. nella relazione depositata in data 19 ottobre 2015 e, per l'effetto, assegnò all'attrice il complesso artigianale e relative pertinenze sito nel Comune di Monastir, al km 18.300 della s.s. 131, distinto al N.C.E.U. al foglio 22, mappali 2097, sub 1, 2 , 3, 4, 5, comprendente il terreno distinto al foglio 18, mappali 74, 520, 529, 530, 539, 817, 818, 819, 820, 821 e 822, ed il terreno distinto al foglio 22, mappali 242, 243, 244 e 472, con l'obbligo per l'assegnataria di versare al C un conguaglio di euro 38.500,00. Con la sentenza definitiva, il Tribunale regolava anche le complessive spese processuali, ponendo a carico del convenuto anche quelle relative al procedimento cautelare svoltosi in corso di causa. Avverso

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