Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 08/11/2021, n. 32550

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 08/11/2021, n. 32550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32550
Data del deposito : 8 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 20179-2015 proposto da: LO OL GI, 'NI LI, INI OB, INI ON, tutte nella qualità di eredi di INI' LO, elettivamente domiciliate in ROMA,

LARGO MESSICO

7, presso lo studio dell'avvocato PIERO LORUSSO, rappresentate e difese dall'avvocato SALVATORE VINCENZO GRECO;

- ricorrente -

2021 contro 1810 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1338/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/07/2014 R.G.N. 1642/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. R.G. 20179/2015

RILEVATO CHE

1. con sentenza n.1338 del 2014, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che, per quanto in questa sede rileva, aveva rigettato, in riferimento al pacifico stato di familiari di IA CA, vittima del terrorismo, il beneficio pensionistico della perequazione della pensione di reversibilità alla stregua dell'art. 7 legge n.206 del 2004;

2. ritenevano i giudici di merito che lo speciale meccanismo perequativo tipizzato dalla norma non trovasse applicazione in riferimento a posizione contributiva, dalla quale era scaturita la pensione, relativa ad attività di lavoro autonomo, non essendovi, in tal caso, il parametro di riferimento economico al quale commisurare gli aumenti - vale a dire il trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche

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