Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24302

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24302
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24302
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FOLCO ALESSIO nato a ARPINO il 25/08/1988 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI P;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di L G che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza in data 31/01/2022, confermava la pronunzia del Tribunale di Ascoli Piceno in data 06/06/2019 in forza della quale A D F era stato ritenuto responsabile del reato di cui all' art. 641 c.p. e condannato alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidare in separata sede.

2.1. A D F, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo due motivi: a. nullità della sentenza per omessa citazione in grado di appello;
b. violazione di legge in ordine all' affermazione di responsabilità dell'imputato, non avendo la Corte di appello adeguatamente vagliato le specifiche censure quanto configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che in appello l'imputato è stato dichiarato "assente" e che il difensore non ha svolto alcuna deduzione a sostegno dell'irritualità di tale declaratoria, emerge, in ogni caso, dagli atti la rituale citazione dell'imputato in appello.

3.2. Il secondo motivo
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