Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2019, n. 03984

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2019, n. 03984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03984
Data del deposito : 12 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 22461-2016 proposto da: A FCESCO GIROLAMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMOTIANA

38, presso lo studio dell'avvocato P P che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A R, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

R M S, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI RE DI ROMA, 52, presso lo studio dell'avvocato CHIARA SPANO', rappresentata e difesa dagli avvocati G M, PIDO MINEO giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 790/2016 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 26/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2018 dal Consigliere Dott. A P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato P P;
udito l'Avvocato PIDO MINEO;

FATTI DI CAUSA

.

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., M S R chiese al Tribunale di Voghera la condanna del notaio F G A al risarcimento dei danni alla stessa derivati dal fatto che il notaio, nel rogare un atto in cui la R era venditrice, aveva indicato un prezzo inferiore rispetto al valore del bene alienato e poi rivalutato, come da perizia, generando a carico della R una minusvalenza, con conseguente accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate e un recupero d'imposta di 18.965,33 (così determinata a seguito di annullamento parziale della cartella da parte della commissione tributaria di primo grado, in quanto l'ufficio non aveva considerato la rivalutazione del bene, provata da perizie estimative richiamate nell'atto di vendita). Si costituì in giudizio l'Accolla, il quale contestò la propria responsabilità affermando che il notaio è sostituto d'imposta relativamente alle imposte che devono essere versate per la registrazione, a carico di parte acquirente, ma non per le plusvalenze o minusvalenze, a carico della parte venditrice. Il Tribunale di Voghera, con ordinanza del 7.12.2010, accolse la domanda. Secondo il giudice di primo grado, il notaio, pur non essendo soggetto passivo per l'imposta dovuta sulla plusvalenza, sarebbe comunque titolare di una serie di obblighi professionali strumentali alla corretta applicazione e all'adempimento dell'obbligazione tributaria da parte del contribuente. Inoltre, in base all'art. 7 comma 6 della legge 448/2001, il valore periziato costituirebbe il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute in relazione al trasferimento di proprietà.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Milano con la sentenza n. 790/2016 depositata il 26 febbraio 2016. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di un unico motivo, il notaio F G A.

3.1. Resiste con controricorso la signora Maristella R.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1.. Il ricorrente, con l'unico motivo, lamenta l'errata applicazione del disposto di cui all'art. 7 comma VI legge 448/01 in riferimento agli articoli 2224, 2230, 2232 e 2236 c.c.". Diversamente da quanto sostenuto dai giudici del merito, la suddetta norma non imporrebbe al notaio l'indicazione del prezzo di perizia negli atti di compravendita. Al contrario, tale norma prevede solo determinate agevolazioni derivanti dalla rivalutazione dei terreni agricoli divenuti edificabili, a condizione vi sia una perizia asseverata che determini il valore commerciale minimo del bene, cui far riferimento per la tassazione in caso di alienazione. I giudici del merito non avrebbero valutato che la pretesa dell'Agenzia delle entrate di tassare la vendita come se la perizia non esistesse è stata respinta dalla commissione tributaria provinciale, la quale ha correttamente rilevato che, nell'atto di compravendita, era comunque richiamata l'esistenza della stessa perizia. Di conseguenza, nessun danno sarebbe riferibile all'attività del notaio. Inoltre, avendo le parti concordato un prezzo inferiore rispetto a quello periziato, il notaio, in quanto pubblico ufficiale, non avrebbe potuto indicare un prezzo diverso da quello effettivamente pagato e dimostrato mediante l'indicazione dei mezzi di pagamento.
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