Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/04/2005, n. 6999
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Primo Presidente f.f. -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IG elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio degli avvocati MIRAGLIA ANNACATERINA, MASSIMO DI CELMO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ;
- intimata -
avverso la sentenza n. 552/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 21/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/03/05 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 maggio 2001 la Corte d'appello di Napoli confermava la statuizione resa dal locale Tribunale il 27 dicembre 1999, con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione dell'AGO rispetto alla domanda proposta dal signor UI NU, dipendente dell'Azienda Napoletana Mobilità;
il NU aveva dedotto che fino al 28 novembre 1983 aveva rivestito la qualifica di bigliettaio di ottavo livello, e che in tale data era stato sospeso dal servizio, perché implicato in fatti che potevano dar luogo alla destituzione;
successivamente, dopo l'istanza del dicembre 1983, era stato riammesso nelle mansioni e con la retribuzione di manovale di decimo livello;
indi il 10 luglio 1984 aveva chiesto di essere giudicato dal Consiglio di Disciplina, il quale però aveva provveduto solo dopo undici anni, ossia il 20 giugno 1995, infliggendogli la retrocessione di primo grado e la proroga del termine dell'aumento di paga per sei mesi, attribuendogli la nuova qualifica di manovale di nono livello al quinto biennio, mentre il 27 giugno 1997 era stato reintegrato nella qualifica di bigliettaio al sesto biennio;
lamentava il NU che la eccessiva dilatazione dei tempi del procedimento disciplinare aveva determinato pregiudizio alla sua progressione in carriera, e chiedeva la retrodatazione degli effetti della sanzione alla data della presentazione dell'istanza al Consiglio di disciplina ed il conseguente riconoscimento del diritto alla qualifica di bigliettaio dal 10 luglio 1984, o in subordine dal 7 novembre 1985. I Giudici d'appello - ai fini della decisione sulla giurisdizione - disattendevano la tesi del lavoratore per cui oggetto del giudizio era, non già il provvedimento adottato dal Consiglio di Disciplina, ma il comportamento successivo dell'azienda che, in sede di applicazione della misura sanzionatoria, ne aveva disposto la decorrenza dalla data di adozione e non dalla data della istanza;
rilevava infatti la Corte territoriale che, nell'atto introduttivo del giudizio, l'oggetto immediato della critica dell'attore era il provvedimento disciplinare e non già gli atti esecutivi posti in essere dall'azienda;
soggiungevano i Giudici di merito che la ricostruzione del petitum sostanziale emergeva dal tenore dell'atto, in cui si chiedeva espressamente la declaratoria di illegittimità del comportamento del Consiglio di Disciplina nell'adottare la sanzione della retrocessione ben dodici anni dopo la contestazione dei fatti, riferendo così il vizio - individuato nella tardività del provvedimento - direttamente alla decisione del Consiglio, collegata in rapporto di causalità con la lesione asseritamente subita;
mentre la prospettazione di cui all'atto di appello - tesa ad attribuire, ad un provvedimento successivo ed applicativo della decisione disciplinare, la illegittima determinazione della decorrenza della sanzione - si configurava come allegazione del tutto nuova, ossia una mutatio libelli, inammissibile in appello. Avverso detta sentenza il NU propone ricorso affidato ad un motivo, mentre la controparte è rimasta intimata. La causa è stata rimessa alle Sezioni unite per la decisione sulla questione di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli arti 7 della legge 300/70, 120 del TU 10/1/1957, 10, 52 e 58 RD n. 148 dell'8/1/1931, e 1375 e 2103 cod. civ. perché il contenuto dell'atto
introduttivo sarebbe diverso da quello ravvisato dalla Corte di Napoli, la quale avrebbe erroneamente affermato che la richiesta da lui formulata di accertamento del diritto ad un diverso inquadramento, presupponeva la decisione in ordine al petitum sostanziale sotteso, consistente nella illegittimità intrinseca della decisione adottata;
il che però, sostiene il