Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2023, n. 09389
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Testo completo
a pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.21445/2017 proposto da : M G, domiciliato in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. M C;
-ricorrente -
contro
BORZÌ GIUSEPPE, SAVOCA MARIA ELISABETTA, SAVOCA CESARINA, GAROZZO GIUSEPPE, GAROZZO MICHELE, GAROZZO SALVATORE, G MA, domiciliati in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avv. G C;
-controricorrenti – nonché CONDOMINIO CANNITELLO, rappresentato e difeso dall’avv. F B;
2di 9 – RG 21445/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 12) - Caponi Est. -controricorrente - nonché SCALIA MARIANNA;
-intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI CATANIA n. 1782/2016,depositata il 25/11/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/7/2022 dal cons.R C;
lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
G M, odierno ricorrente in cassazione, convenne in giudizio il condominio Cannitello e alcuni condomini con domanda di condanna al ripristino totale di parti comuni dell'edificio condominiale, cioè nello stato risultante dal progetto originari o , d all'atto di vincolo rogato dal Notaio Patti del 19/11/1977, nonché dalla precedente delibera di vincolo. Propose inoltre domanda di annull amento della convenzione del 13/6/1978, in quanto in violazione della concessione edilizia e della delibera comunale del 22/12/1976, con la conseguente declaratoria che la porzione di sottotetto detenuta dal signor Mario Garozzo era di pertinenza, pro quota, dei piani sottostanti o che il sottotetto dell'intero edificio fosse dichiarato di pertinenza condominiale. Le domande vennero rigettate in primo grado dal Tribunale di Catania per essersi verificata l’usucapione. La pronuncia di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello. 3di 9 – RG 21445/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 12) - Caponi Est. Il ricorso in cassazione è affidato a sei motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorsi il condominio e il gruppo di condomini.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, con cui la parte ricorrente si è espressamente doluta dell'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulle domande da lei proposte nei confronti di Rosario Greco e Marianna Scalia. Il motivo è infondato. Esso estrapola dal contesto della motivazione una fraseinterlocutoria: «gli appellanti si dolgono non già del mancato esame di alcune delle domande […] ma dell’erroneo rigetto della prova per testi [..]», mostrando dinon avvedersi che due pagine più avanti (cfr. sentenza, p. 10), la disamina del giudice d’appello si conclude nel senso della dichiarazione di inammissibilità delle censure in quanto generiche, dopo aver motivatole ragioni della inammissibilità sia della c.t.u.,che della prova per testi (v. in particolare, sentenza, p. 9-10). In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione degliartt. 11 2, 345 e 346 c.p.c., per avere la Corte di appello confermato la decisione del giudice di primo grado di accoglimento di un’eccezione di usucapione mai sollevata in giudizio dalle difese avversarie. Con il terzo motivo, si deduce violazione degli artt. 196 ss. c.p.c.,in relazione all'art. 2697 c.c.,per avere la Corte d’appello confermato la declaratoria d’inammissibilità della richiesta di c.t.u. in quanto esplorativa. I due motivi sono da esaminare congiuntamente in quanto correlati. Essi non sono fondati. 4di 9 – RG 21445/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 12) - Caponi Est. Quanto al secondo motivo, la parte ricorrente muove dall’idea che l’eccezione di usucapionerichieda particolari forme o formulazioni per essere validamente sollevata (cfr. ricorso, p. 21: «nessuna formale eccezione di usucapione era stata formulata dalla difese avversarie»). Viceversa, è sufficiente che la parte alleghi con chiarezza idonea a sollecitare il potere
-ricorrente -
contro
BORZÌ GIUSEPPE, SAVOCA MARIA ELISABETTA, SAVOCA CESARINA, GAROZZO GIUSEPPE, GAROZZO MICHELE, GAROZZO SALVATORE, G MA, domiciliati in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avv. G C;
-controricorrenti – nonché CONDOMINIO CANNITELLO, rappresentato e difeso dall’avv. F B;
2di 9 – RG 21445/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 12) - Caponi Est. -controricorrente - nonché SCALIA MARIANNA;
-intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI CATANIA n. 1782/2016,depositata il 25/11/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/7/2022 dal cons.R C;
lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
G M, odierno ricorrente in cassazione, convenne in giudizio il condominio Cannitello e alcuni condomini con domanda di condanna al ripristino totale di parti comuni dell'edificio condominiale, cioè nello stato risultante dal progetto originari o , d all'atto di vincolo rogato dal Notaio Patti del 19/11/1977, nonché dalla precedente delibera di vincolo. Propose inoltre domanda di annull amento della convenzione del 13/6/1978, in quanto in violazione della concessione edilizia e della delibera comunale del 22/12/1976, con la conseguente declaratoria che la porzione di sottotetto detenuta dal signor Mario Garozzo era di pertinenza, pro quota, dei piani sottostanti o che il sottotetto dell'intero edificio fosse dichiarato di pertinenza condominiale. Le domande vennero rigettate in primo grado dal Tribunale di Catania per essersi verificata l’usucapione. La pronuncia di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello. 3di 9 – RG 21445/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 12) - Caponi Est. Il ricorso in cassazione è affidato a sei motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorsi il condominio e il gruppo di condomini.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, con cui la parte ricorrente si è espressamente doluta dell'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulle domande da lei proposte nei confronti di Rosario Greco e Marianna Scalia. Il motivo è infondato. Esso estrapola dal contesto della motivazione una fraseinterlocutoria: «gli appellanti si dolgono non già del mancato esame di alcune delle domande […] ma dell’erroneo rigetto della prova per testi [..]», mostrando dinon avvedersi che due pagine più avanti (cfr. sentenza, p. 10), la disamina del giudice d’appello si conclude nel senso della dichiarazione di inammissibilità delle censure in quanto generiche, dopo aver motivatole ragioni della inammissibilità sia della c.t.u.,che della prova per testi (v. in particolare, sentenza, p. 9-10). In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione degliartt. 11 2, 345 e 346 c.p.c., per avere la Corte di appello confermato la decisione del giudice di primo grado di accoglimento di un’eccezione di usucapione mai sollevata in giudizio dalle difese avversarie. Con il terzo motivo, si deduce violazione degli artt. 196 ss. c.p.c.,in relazione all'art. 2697 c.c.,per avere la Corte d’appello confermato la declaratoria d’inammissibilità della richiesta di c.t.u. in quanto esplorativa. I due motivi sono da esaminare congiuntamente in quanto correlati. Essi non sono fondati. 4di 9 – RG 21445/2017 – S2 – PU 4/7/2022 (n. 12) - Caponi Est. Quanto al secondo motivo, la parte ricorrente muove dall’idea che l’eccezione di usucapionerichieda particolari forme o formulazioni per essere validamente sollevata (cfr. ricorso, p. 21: «nessuna formale eccezione di usucapione era stata formulata dalla difese avversarie»). Viceversa, è sufficiente che la parte alleghi con chiarezza idonea a sollecitare il potere
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